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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45434/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma il 4/7/2022, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il semestre [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 1.9.2021; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 80 D.P.R. 230/2000 e 54 L. 354/1975 in quanto il procedimento disciplinare è stato sospeso e, all'esito, la sanzione disciplinare si è estinta; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice della sorveglianza, l'estinzione non esclude il rilievo negativo per il semestre ma, piuttosto, effettuata una valutazione complessiva, consente un giudizio positivo per il futuro (Sez. 1, Sentenza n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice si è conformato ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e ha correttamente applicato la normativa; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dellitt ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. g Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma, ha rigettato il reclamo proposto avverso l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Roma il 4/7/2022, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il semestre [OSCURATO:DATA_NASCITA] - 1.9.2021; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 80 D.P.R. 230/2000 e 54 L. 354/1975 in quanto il procedimento disciplinare è stato sospeso e, all'esito, la sanzione disciplinare si è estinta; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto, come correttamente evidenziato dal giudice della sorveglianza, l'estinzione non esclude il rilievo negativo per il semestre ma, piuttosto, effettuata una valutazione complessiva, consente un giudizio positivo per il futuro (Sez. 1, Sentenza n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto il giudice si è conformato ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e ha correttamente applicato la normativa; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dellitt ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. g Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 45434/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris