CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 maggio 2026
Cassazione n. 13458/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nerale 13458/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est. I. Ambrosiavverso la sentenza della Corte di appello di TORINO n. 147/2024,pubblicata il 15 febbraio 2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA]:1. Con atto di citazione del maggio 2019 [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendone lacondanna al pagamento dell’importo di euro 78.218,85, oltre interessilegali dalla data della messa in mora (1° ottobre 2018), asseritamentedovuto per prestazioni professionali svolte nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., società della famiglia Rubeca, dichiarata fallita consentenza del 21 giugno 2011 dal Tribunale di Torino.In fatto, l’attore espose di essere stato per circa quaranta anni ilcommercialista di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] (padre del convenuto),gestendo gli adempimenti fiscali suoi personali e quelli delle società chea lui facevano capo, in particolare, da ultimo, per [OSCURATO:SOCIETA].,e di aver curato gli interessi della predetta società anche allorquandoal padre era subentrato il figlio, [OSCURATO:PERSONA], nella gestione eamministrazione della società. Dopo un periodo di liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. – della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva assunto la carica diliquidatore – era stata dichiarata fallita, e l’attore si era insinuato alpassivo del fallimento, in via privilegiata, per i suoi compensi perprestazioni professionali, pari a capitale euro 74.993,10 oltre IVA;peraltro, a seguito dell’azione di responsabilità avviata dal Fallimentonei confronti degli ex amministratori della società fallita [OSCURATO:PERSONA] per ottenerne il risarcimento dei danni,quantificati in euro 1.062.287,00, il Fallimento otteneva unprovvedimento di sequestro conversativo sui beni del convenuto pereuro 400.000. Per definire transattivamente l’azione di responsabilità,nonché evitare che il Fallimento si costituisse parte civile nel processopenale contestualmente avviato a carico di [OSCURATO:PERSONA] per reatiNumero registro generale 19826/2024C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1398/2026r.g.n. 19826/2024 Numero di raccolta generale 13458/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est. I. Ambrosifallimentari, i difensori di quest’ultimo avviavano una trattativa con ilRubeca, richiedeva altresì che egli procurasse la rinuncia di FrancescoSchiavone al suo credito ammesso al passivo. La richiesta di talerinuncia da parte dello Schiavone era stata controbilanciatadall’impegno del Rubeca corrispondergli personalmente la sommarinunciata, impegno che non veniva tuttavia mantenuto. Pertantol’attore, in data 13 gennaio 2018, gli aveva inviato una raccomandataper chiedergli l’adempimento dell’impegno assunto, cui rispondeva ilRubeca con e-mail del 25 maggio 2018, con la quale, senzadisconoscere l’obbligo ad avviso dello Schiavone, sollevava eccezioni econtestazioni sull’operato professionale di quest’ultimo.Sulla base di tali premesse fattuali, l’attore sostenne, quindi, diaver rinunciato al suo credito nei confronti del debitore principale, inspecie, il [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte, però, delcontestuale accollo del debito verso il creditore da parte del terzo, PieroRubeca.Il convenuto, costituitosi, contestò in fatto e in diritto la domandascrittura privata di transazione del 14 ottobre 2013, lo Schiavone avevarinunciato al credito insinuato nella procedura concorsuale, rendendosituttavia cessionario dei crediti litigiosi e delle azioni che [OSCURATO:SOCIETA].r.l. vantava nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA].; asserivapoi che tra le parti non era mai stato pattuito alcun separato accordodi accollo/garanzia del credito vantato dal professionista nei confrontidella procedura concorsuale, aggiungendo che la cessione realizzatadal Fallimento ebbe ad avvantaggiare lo Schiavone, assicurandoglicrediti litigiosi per un controvalore di oltre euro 700.000.Il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 2842/2021, rigettò ladomanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.Numero registro generale 19826/2024C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1398/2026r.g.n. 19826/2024 Numero di raccolta generale 13458/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est. I. Ambrosi2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello; ha resistito l’appellatoRubeca.La Corte d’appello di Torino, disposto interrogatorio formaledell’appellato ed esperite prove testimoniali, con la sentenza n.147/2024, qui impugnata, ha accolto l’appello, condannando il Rubecaal pagamento di euro 78.218,85, oltre interessi e spese del doppiogrado processuale.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in due motivi, cui haresistito con controricorso lo Schiavone.La parte ricorrente e quella controricorrente hanno depositatorispettive memorie.Ragioni della decisione1. Il primo motivo denuncia “nullità della sentenza e delprocedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2721- 2722 -2723- 2724 - 2725 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3) c.p.c.”.1.1. La Corte d’appello non avrebbe fatto buon governo dei mezziistruttori, avendo statuito in aperto contrasto con le disposizioni dilegge individuate ed essendo incorsa in un errore decisivo, traendoinformazioni da mezzi di prova ex lege inammissibili ai finidell’esistenza dell’oggetto del giudizio controverso - l’accollo -.1.2. Il motivo è fondato nei termini e nei limiti delle seguenticonsiderazioni.Effettivamente la Corte d’appello ha contravvenuto al divieto,previsto dall’art. 2722 c.c., “di dimostrare con testi la conclusione diaccordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato informa scritta”. Tale divieto normativo, seguendo il consolidatoorientamento di questa Suprema Corte che qui va ribadito, operaquando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene esserepattuito e quello che risulta documentato, ma non laddove è direttasoltanto a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenutoNumero registro generale 19826/2024C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1398/2026r.g.n. 19826/2024 Numero di raccolta generale 13458/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est. I. Ambrosidel documento negoziale (ex multis: Cass. Sez. 2, 7/11/2018 n. 28407e Cass. Sez. 2, 20/1/2022 n. 1742).In tale prospettiva, si rivela del tutto erroneo quanto affermatodalla Corte territoriale allorquando ha censurato l’operato del Giudicedi prime cure, che – correttamente - aveva ritenuto che, qualora leparti avessero voluto stipulare un contratto che prevedesse l’accollodel Rubeca, l’avrebbero certamente introdotto nel contratto, in quantola necessità di prova scritta si rivela essenziale in un eventualeprocedimento giudiziale di accertamento e soprattutto inconsiderazione del dichiarato stato di insolvenza di Rubeca padre e delruolo di liquidatore pre-fallimentare assunto da Rubeca figlio (cfr. pag.13 e 14 della sentenza di primo grado).Dall’istruttoria compiuta emerge, invero, che la transazione erastata propiziata con l’assistenza dei legali di Schiavone e su consigliodegli stessi, come emerge dal tenore della scrittura de qua che, se daun lato favoriva il Rubeca nei confronti del fallimento, dall’altrosicuramente garantiva allo Schiavone un consistente ristoro a frontedella sua rinuncia al credito, ovvero la cessione dei crediti litigiosi, veroe proprio corrispettivo del contratto (pag. 8 e 9 della sentenzaimpugnata).Del resto, a fronte del divieto posto dall’art. 2722 c.c. non paiononeppure convincenti le censure mosse dalla Corte torinese allasentenza di primo grado per non aver debitamente valorizzato laqualità delle parti nella conclusione orale del contratto, circostanzaspecificatamente e reiteratamente contestata dalla difesa dell’odiernoricorrente nei precedenti gradi di giudizio (cfr. pagg. 18 e 19 in ricorso).Risulta dagli atti, e non è contestato, che lo Schiavone, in qualitàdi commercialista dell’azienda di famiglia e un tempo socio di [OSCURATO:SOCIETA]., era in buoni rapporti di fiducia professionale nellosvolgimento del proprio operato; fiducia, quindi, professionale, lastessa che lega ogni professionista al proprio assistito per ilNumero registro generale 19826/2024C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1398/2026r.g.n. 19826/2024 Numero di raccolta generale 13458/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est. I. Ambrosiraggiungimento dello scopo e che giustifica l’ampiezza del mandatoprofessionale affidato.È circostanza ammessa poi dallo stesso odierno controricorrenteche, quando venne stipulata la transazione, egli fu assistito da legali incui riponeva massima fiducia, tanto di averli consigliati al Rubecastesso: legali che, di certo consapevoli dei rischi in tema di prova delcontratto simulato se questo fosse stato concluso, sicuramenteavrebbero consigliato al loro assistito, secondo un criterio di maggiorprudenza, di predisporre un documento valevole ai fini della prova inuna eventuale insorgenda controversia; e ciò tanto più inconsiderazione del delicato contesto della procedura concorsuale in cuiavveniva la rinuncia al credito, e alla luce del principio codicistico percui non si può provare per via testimoniale la pattuizione di un diversoaccordo rispetto a quello previsto nel contratto scritto, e tanto piùquando la forma scritta sia prevista ad probationem (art.1967 c.c.).D’altronde, è più che logico che, qualora questo patto di accollopersonale fosse realmente esistito, le parti avrebbero provveduto adincluderlo nel contratto, posto che risulta assai poco plausibile che icontraenti abbiano preferito lasciare all’incertezza della forma oraleulteriori pattuizioni aggiuntive o addirittura, contrastanti, con quantorisultante dall’unico documento in questione (transazione).Neppure convince quanto motivato dal Giudice d’appello inmerito allo scambio epistolare del 2018 tra le parti che, letto nelcomplesso e non atomisticamente, restituisce un quadro di rapporticonflittuali, in cui Rubeca figlio contesta il ruolo e le scelte delloSchiavone (cessione delle quote, percezione di dividendi, restituzionedi finanziamenti, gestione della liquidità), ben lontano da un quadro difiducia incondizionata da cui desumere la mancata «espressa e diretta»contestazione della esistenza dell’accordo (cfr. pag. 12 della sentenzaimpugnata).Numero registro generale 19826/2024C.C. 17.04.2026 Numero sezionale 1398/2026r.g.n. 19826/2024 Numero di raccolta generale 13458/2026Pres. C. GraziosiData pubblicazione 09/05/2026Est. I. Ambrosi2. Il ricorso va dunque accolto in relazione al primo motivo perquanto di ragione, con assorbimento del secondo, e la sentenza cassatain relazione al motivo con rinvio ad altro giudice di grado pari a quelloche ha pronunciato la sentenza cassata, individuato nella Corted’appello di Milano – per la peculiare, in ultima analisi, trattazionedell’accertamento d’appello compiuta dalla corte piemontese nel casospecifico -, che provvederà anche in relazione alle spese del presentegiudizio di legittimità e a quelle del sub-procedimento ex art. 373 c.p.c. P.Q.MAccoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano.Così deciso in Roma, il 17 aprile 2026Il PRESIDENTEChiara GRAZIOSI