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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03024/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che conclude riportandosi alle conclusioni già depositate. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ascritti i reati di ricettazione (capo 2) e detenzione di tre pistole clandestine con munizioni (capo 1) e di detenzione illegale di due pistole con munizioni (capo 3), fatti aggravati dalla finalità di favorire il clan [OSCURATO:PERSONA] e avvalendosi del metodo mafioso, accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 30 aprile 2020.

Con sentenza in data 8 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

Con sentenza pronunciata in data 9 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante mafiosa e ridotto la pena inflitta a ciascun imputato ad anni tre, mesi dieci di reclusione ed C 2.300 di multa.

A seguito di perquisizione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] - capo del gruppo [OSCURATO:PERSONA] - venivano rinvenute le armi e le munizioni di cui ai capi di imputazione.

In particolare, la polizia giudiziaria rilevava che gli imputati erano presenti sul luogo e al momento della perquisizione e che le armi si trovavano all'interno della camera da letto dove si trovavano gli imputati.

Precisamente, la pistola Beretta calibro 7.65 priva di numero di matricola, si trovava sotto il lenzuolo del letto, dove l'aveva nascosta Ramaglia che l'aveva ricevuta da Strazzullo; due pistole si trovavano all'interno di due marsupi; una pistola Walther priva di numero di matricola pure si trovava all'interno di un marsupio; una pistola PHP priva di numero di matricola era sul materasso sotto alla culla; cartucce di calibro compatibile con due pistole sono state trovate nella cantina in uso a Romano, suocero di Balzano, e Romano aveva ammesso la detenzione delle armi; una pistola, infine, era stata vista da tutti.

I giudici ritenevano, poi, che la riunione di tutti gli imputati in orario antelucano fosse funzionale alla distribuzione delle armi fra essi.

Nel giudizio di appello gli imputati hanno rinunciato ai motivi sulla responsabilità, mantenendo i motivi sull'aggravante mafiosa, attenuanti generiche e misura della pena.

2. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

2.1. Ramaglia.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione all'aumento di pena per la circostanza aggravante del nesso teleologico.Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, che non aveva considerato il diverso livello di coinvolgimento nei fatti degli imputati.

2.2. Strazzullo.

L'atto di impugnazione redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione all'aumento di pena per la circostanza aggravante del nesso teleologico.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, avendo il secondo giudice solo valutato che la confessione era intervenuta a fronte di solido compendio probatorio di accusa, senza considerare se la stessa fosse comunque espressione di effettiva resipiscenza.

Il terzo motivo censura la motivazione della commisurazione della pena.

2.3. Celentano, Romano, Scarpellini, Strazzullo.

L'atto di impugnazione redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo la violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione all'aumento di pena per la circostanza aggravante del nesso teleologico.

Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, in quanto il diniego era stato fondato unicamente sulla gravità dei fatti j senza considerare l'ammissione di responsabilità fatta da tutti gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata quanto alla commisurazione della pena, che si procede a rideterminare.

Nel resto, i ricorsi sono inammissibili.

I motivi proposti dai ricorsi, riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, possono essere esaminati congiuntamente.

1. Quanto alle attenuanti generiche, i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di argomenti di merito.

A fronte della motivazione data dai giudici del merito, che hanno evidenziato l'obiettiva gravità dei reati caratterizzati dal fatto che i cinque imputati sono stati colti, alle ore 6.15, nella detenzione illegale di cinque pistole, di cui tre clandestine, con munizioni, ed hanno considerato che la confessione resa - dal solo Romano in primo grado e anche dai correi nel giudizio di appello - non era significativa, né oggettivamente né soggettivamente, data la gravità del residuo compendio probatorio a carico degli imputati, i ricorsi hanno reiterato argomenti di merito, evidenziando la rilevanza della confessione e il diverso livello di coinvolgimento nei fatti degli imputati, desumibile dalla circostanza che le armi si trovavano presso l'abitazione del solo Romano.

La ratio dell'istituto delle attenuanti generiche è di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, di tal che è il giudizio circa la necessità di operare detto adeguamento più favorevole che necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio.

Qualora, invece, non si ritenga necessario operare detto adeguamento del trattamento sanzionatorio, tale giudizio è adeguatamente motivato alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza la necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1, 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315).

Le sentenze di merito hanno dato corretta applicazione ai ricordati principi, rilevando il dato - la gravità dei reati - che esclude la necessità di adeguare in melius il trattamento sanzionatorio e confrontandosi con il dato - la confessione -, prospettato dalle difese a sostegno della richiesta.

Valutazioni che sono state sorrette da motivazione esente da vizi logici o giuridici, cui le difese hanno, con i motivi di ricorso, riproposto la considerazione dei medesimi argomenti già valutati dai giudici.

2. Il ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il terzo motivo, difetto di motivazione della scelta di commisurare la pena base del reato più grave - individuato nel delitto di ricettazione ascritto al capo 2 - in misura superiore al minimo edittale.

Il motivo è generico, in quanto si limita a rilevare che la pena base - indicata in anni tre di reclusione ed C 2.000 di multa - era superiore al minimo edittale - pari ad anni due di reclusione ed C 516 di multa - senza considerare che le sentenze di merito hanno specificamente giustificato la scelta operata sul rilievo del numero delle armi detenute, motivazione che risulta incensurabile in questa sede.

3. Infine, i ricorsi hanno denunciato la violazione del divieto di reformatio in pejus stabilito dall'art. 597 cod. proc. pen. in relazione alla commisurazione dell'aumento di pena per l'aggravante del nesso teleologico.

Nella commisurazione della pena concernente il più grave capo 2, il primo giudice aveva determinato la pena base, sulla quale aveva operato distinti aumenti per l'aggravante mafiosa e per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.In particolare, per quest'ultima circostanza l'aumento era stato determinato in mesi sei di reclusione ed C 500 di multa.

Il secondo giudice, esclusa la sussistenza della circostanza aggravante mafiosa, ha confermato la commisurazione della pena base ed ha determinato l'aumento per l'aggravante del nesso teleologico in mesi nove di reclusione ed C 500 di multa.

Sul punto, la Corte di appello ha rilevato che "l'aumento è effettuato in misura maggiore rispetto a quello del primo grado poiché in assenza del concorso della circostanza aggravante speciale non opera il criterio mitigatore di cui all'art. 63 co. 4 c.p.".

Sussiste la denunciata violazione di legge.

Innanzitutto, va rilevato che, diversamente da quanto dedotto dal secondo giudice, l'esclusione dell'aggravante speciale, ed a effetto speciale, non determina per la residua aggravante comune un diverso regime, rimanendo la facoltà per il giudice di aumentare la pena base "fino a un terzo", come previsto dall'art. 64 cod. pen.

Dunque, la questione posta riguarda la facoltà del secondo giudice di determinare in pejus l'aumento di pena per una circostanza aggravante, pur risultando la pena inflitta inferiore a quella irrogata dal giudice di primo grado.

Nella disciplina (art. 597 cod. proc. pen.) del giudizio di appello vige il principio del divieto di reformatio in pejus, che è affermato con riguardo al caso dell'appello proposto solo dall'imputato (comma 3) - nel senso che non può essere aggravata la pena né adottata una formula di proscioglimento meno favorevole - e in ogni caso (commi 4 e 5) - nel senso che, se è accolto l'appello dell'imputato in relazione alle circostanze ovvero a reati concorrenti, la pena complessiva va "corrispondentemente diminuita" e che il giudice di appello ha il potere d'ufficio di riconoscere attenuanti e benefici, e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze.

La giurisprudenza ha precisato che "Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione" (Sez.

U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066).

Il principio ha trovato diverse applicazioni con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze (Sez.

U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660) ovvero nel caso in cui risulti mutata la struttura del reato continuato (Sez.

U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653).

Il collegio ritiene che debba essere affermato il principio secondo il quale il divieto di reformatio in pejus, di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., costituisce un requisito processuale di legalità della pena inflitta nel giudizio di appello che integra, ponendosi come limite, la legalità della pena.

Ne consegue che il giudice di appello non può aggravare la pena che, per quella circostanza aggravante, era stata commisurata dal giudice di primo grado.

D'altra parte, è pacifico che, per il menzionato principio del divieto di reformatio in pejus, il giudice di appello, cui sia devoluto, dal solo imputato, il giudizio su un determinato punto della decisione, anche attinente il trattamento sanzionatorio, non può riformare la decisione impugnata in senso sfavorevole all'imputato nemmeno se quella fosse stata assunta in violazione di legge, essendo necessaria l'impugnazione del pubblico ministero, né, in caso di accoglimento dell'appello, può non operare la corrispondente diminuzione di pena rilevando un ulteriore e diverso profilo di illegalità della pena (Sez.

U, n. 7578 de/ 17/12/2020, ACQUISTAPACE, Rv. 280539; Sez. 1, n. 8272 del 27/01/2021, MARZI, Rv. 280602).

Sul punto, dunque, va pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rideterminazione, consentita in questa sede non essendo necessarie valutazioni discrezionali, della pena inflitta.

In particolare, l'aumento della pena base per l'aggravante del nesso teleologico va commisurato, come aveva operato il primo giudice, in mesi sei di reclusione ed C 500 di multa, e di conseguenza la pena inflitta, operata la diminuzione per la scelta del rito abbreviato, va determinata in anni tre, mesi otto di reclusione ed C 2.300 di multa.

4. Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta, che ridetermina in anni tre, mesi otto di reclusione ed C 2.300 di multa.

Nel resto, i ricorsi sono inammissibili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in tre anni e otto mesi di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che conclude riportandosi alle conclusioni già depositate. udito il difensore L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati ascritti i reati di ricettazione (capo 2) e detenzione di tre pistole clandestine con munizioni (capo 1) e di detenzione illegale di due pistole con munizioni (capo 3), fatti aggravati dalla finalità di favorire il clan [OSCURATO:PERSONA] e avvalendosi del metodo mafioso, accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 30 aprile 2020. Con sentenza in data 8 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha dichiarato gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti, condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. Con sentenza pronunciata in data 9 novembre 2021 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha escluso l'aggravante mafiosa e ridotto la pena inflitta a ciascun imputato ad anni tre, mesi dieci di reclusione ed C 2.300 di multa. A seguito di perquisizione presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] - capo del gruppo [OSCURATO:PERSONA] - venivano rinvenute le armi e le munizioni di cui ai capi di imputazione. In particolare, la polizia giudiziaria rilevava che gli imputati erano presenti sul luogo e al momento della perquisizione e che le armi si trovavano all'interno della camera da letto dove si trovavano gli imputati. Precisamente, la pistola Beretta calibro 7.65 priva di numero di matricola, si trovava sotto il lenzuolo del letto, dove l'aveva nascosta Ramaglia che l'aveva ricevuta da Strazzullo; due pistole si trovavano all'interno di due marsupi; una pistola Walther priva di numero di matricola pure si trovava all'interno di un marsupio; una pistola PHP priva di numero di matricola era sul materasso sotto alla culla; cartucce di calibro compatibile con due pistole sono state trovate nella cantina in uso a Romano, suocero di Balzano, e Romano aveva ammesso la detenzione delle armi; una pistola, infine, era stata vista da tutti. I giudici ritenevano, poi, che la riunione di tutti gli imputati in orario antelucano fosse funzionale alla distribuzione delle armi fra essi. Nel giudizio di appello gli imputati hanno rinunciato ai motivi sulla responsabilità, mantenendo i motivi sull'aggravante mafiosa, attenuanti generiche e misura della pena. 2. I difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. 2.1. Ramaglia. Con il primo motivo viene denunciata la violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione all'aumento di pena per la circostanza aggravante del nesso teleologico.Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, che non aveva considerato il diverso livello di coinvolgimento nei fatti degli imputati. 2.2. Strazzullo. L'atto di impugnazione redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo, la violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione all'aumento di pena per la circostanza aggravante del nesso teleologico. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, avendo il secondo giudice solo valutato che la confessione era intervenuta a fronte di solido compendio probatorio di accusa, senza considerare se la stessa fosse comunque espressione di effettiva resipiscenza. Il terzo motivo censura la motivazione della commisurazione della pena. 2.3. Celentano, Romano, Scarpellini, Strazzullo. L'atto di impugnazione redatto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il primo motivo la violazione del divieto di reformatio in pejus in relazione all'aumento di pena per la circostanza aggravante del nesso teleologico. Con il secondo motivo viene denunciato il difetto di motivazione del diniego delle attenuanti generiche, in quanto il diniego era stato fondato unicamente sulla gravità dei fatti j senza considerare l'ammissione di responsabilità fatta da tutti gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Va pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata quanto alla commisurazione della pena, che si procede a rideterminare. Nel resto, i ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti dai ricorsi, riguardanti il diniego delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, possono essere esaminati congiuntamente. 1. Quanto alle attenuanti generiche, i motivi di ricorso si risolvono nella prospettazione di argomenti di merito. A fronte della motivazione data dai giudici del merito, che hanno evidenziato l'obiettiva gravità dei reati caratterizzati dal fatto che i cinque imputati sono stati colti, alle ore 6.15, nella detenzione illegale di cinque pistole, di cui tre clandestine, con munizioni, ed hanno considerato che la confessione resa - dal solo Romano in primo grado e anche dai correi nel giudizio di appello - non era significativa, né oggettivamente né soggettivamente, data la gravità del residuo compendio probatorio a carico degli imputati, i ricorsi hanno reiterato argomenti di merito, evidenziando la rilevanza della confessione e il diverso livello di coinvolgimento nei fatti degli imputati, desumibile dalla circostanza che le armi si trovavano presso l'abitazione del solo Romano. La ratio dell'istituto delle attenuanti generiche è di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, di tal che è il giudizio circa la necessità di operare detto adeguamento più favorevole che necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio. Qualora, invece, non si ritenga necessario operare detto adeguamento del trattamento sanzionatorio, tale giudizio è adeguatamente motivato alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza la necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; Sez. 1, 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315). Le sentenze di merito hanno dato corretta applicazione ai ricordati principi, rilevando il dato - la gravità dei reati - che esclude la necessità di adeguare in melius il trattamento sanzionatorio e confrontandosi con il dato - la confessione -, prospettato dalle difese a sostegno della richiesta. Valutazioni che sono state sorrette da motivazione esente da vizi logici o giuridici, cui le difese hanno, con i motivi di ricorso, riproposto la considerazione dei medesimi argomenti già valutati dai giudici. 2. Il ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha denunciato, con il terzo motivo, difetto di motivazione della scelta di commisurare la pena base del reato più grave - individuato nel delitto di ricettazione ascritto al capo 2 - in misura superiore al minimo edittale. Il motivo è generico, in quanto si limita a rilevare che la pena base - indicata in anni tre di reclusione ed C 2.000 di multa - era superiore al minimo edittale - pari ad anni due di reclusione ed C 516 di multa - senza considerare che le sentenze di merito hanno specificamente giustificato la scelta operata sul rilievo del numero delle armi detenute, motivazione che risulta incensurabile in questa sede. 3. Infine, i ricorsi hanno denunciato la violazione del divieto di reformatio in pejus stabilito dall'art. 597 cod. proc. pen. in relazione alla commisurazione dell'aumento di pena per l'aggravante del nesso teleologico. Nella commisurazione della pena concernente il più grave capo 2, il primo giudice aveva determinato la pena base, sulla quale aveva operato distinti aumenti per l'aggravante mafiosa e per la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen.In particolare, per quest'ultima circostanza l'aumento era stato determinato in mesi sei di reclusione ed C 500 di multa. Il secondo giudice, esclusa la sussistenza della circostanza aggravante mafiosa, ha confermato la commisurazione della pena base ed ha determinato l'aumento per l'aggravante del nesso teleologico in mesi nove di reclusione ed C 500 di multa. Sul punto, la Corte di appello ha rilevato che "l'aumento è effettuato in misura maggiore rispetto a quello del primo grado poiché in assenza del concorso della circostanza aggravante speciale non opera il criterio mitigatore di cui all'art. 63 co. 4 c.p.". Sussiste la denunciata violazione di legge. Innanzitutto, va rilevato che, diversamente da quanto dedotto dal secondo giudice, l'esclusione dell'aggravante speciale, ed a effetto speciale, non determina per la residua aggravante comune un diverso regime, rimanendo la facoltà per il giudice di aumentare la pena base "fino a un terzo", come previsto dall'art. 64 cod. pen. Dunque, la questione posta riguarda la facoltà del secondo giudice di determinare in pejus l'aumento di pena per una circostanza aggravante, pur risultando la pena inflitta inferiore a quella irrogata dal giudice di primo grado. Nella disciplina (art. 597 cod. proc. pen.) del giudizio di appello vige il principio del divieto di reformatio in pejus, che è affermato con riguardo al caso dell'appello proposto solo dall'imputato (comma 3) - nel senso che non può essere aggravata la pena né adottata una formula di proscioglimento meno favorevole - e in ogni caso (commi 4 e 5) - nel senso che, se è accolto l'appello dell'imputato in relazione alle circostanze ovvero a reati concorrenti, la pena complessiva va "corrispondentemente diminuita" e che il giudice di appello ha il potere d'ufficio di riconoscere attenuanti e benefici, e di effettuare il giudizio di comparazione tra circostanze. La giurisprudenza ha precisato che "Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione" (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066). Il principio ha trovato diverse applicazioni con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze (Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660) ovvero nel caso in cui risulti mutata la struttura del reato continuato (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653). Il collegio ritiene che debba essere affermato il principio secondo il quale il divieto di reformatio in pejus, di cui all'art. 597, comma 4, cod. proc. pen., costituisce un requisito processuale di legalità della pena inflitta nel giudizio di appello che integra, ponendosi come limite, la legalità della pena. Ne consegue che il giudice di appello non può aggravare la pena che, per quella circostanza aggravante, era stata commisurata dal giudice di primo grado. D'altra parte, è pacifico che, per il menzionato principio del divieto di reformatio in pejus, il giudice di appello, cui sia devoluto, dal solo imputato, il giudizio su un determinato punto della decisione, anche attinente il trattamento sanzionatorio, non può riformare la decisione impugnata in senso sfavorevole all'imputato nemmeno se quella fosse stata assunta in violazione di legge, essendo necessaria l'impugnazione del pubblico ministero, né, in caso di accoglimento dell'appello, può non operare la corrispondente diminuzione di pena rilevando un ulteriore e diverso profilo di illegalità della pena (Sez. U, n. 7578 de/ 17/12/2020, ACQUISTAPACE, Rv. 280539; Sez. 1, n. 8272 del 27/01/2021, MARZI, Rv. 280602). Sul punto, dunque, va pronunciato annullamento della sentenza impugnata, con rideterminazione, consentita in questa sede non essendo necessarie valutazioni discrezionali, della pena inflitta. In particolare, l'aumento della pena base per l'aggravante del nesso teleologico va commisurato, come aveva operato il primo giudice, in mesi sei di reclusione ed C 500 di multa, e di conseguenza la pena inflitta, operata la diminuzione per la scelta del rito abbreviato, va determinata in anni tre, mesi otto di reclusione ed C 2.300 di multa. 4. Va dunque pronunciato annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta, che ridetermina in anni tre, mesi otto di reclusione ed C 2.300 di multa. Nel resto, i ricorsi sono inammissibili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, che ridetermina in tre anni e otto mesi di
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