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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10801/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CARDI' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA lett i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che i ricorsi censurano il trattamento sanzionatorio; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, stante la definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., cui è conseguita l'applicazione della pena così come indicata dai ricorrenti; ritenuto che una volta addivenuti al concordato sulla pena, devono ritenersi implicitamente rinunciati i motivi concernenti i criteri di determinazione della stessa; ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CARDI' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA lett i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che i ricorsi censurano il trattamento sanzionatorio; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili, stante la definizione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., cui è conseguita l'applicazione della pena così come indicata dai ricorrenti; ritenuto che una volta addivenuti al concordato sulla pena, devono ritenersi implicitamente rinunciati i motivi concernenti i criteri di determinazione della stessa; ritenuto che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dident
Sentenza Cassazione n. 10801/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris