CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 giugno 2022
Cassazione n. 26914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 31/01/2022 del GUP del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il GUP del Tribunale di Roma ha applicato al ricorrente la pena concordata, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di truffa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma.L'impugnazione è stata convertita in ricorso per cassazione dalla Corte di appello di Roma. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto attraverso un difensore non cassazionista a nulla rilevando la presentazione, oltre i termini per l'impugnazione, di una memoria difensiva redatta da altro difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione. Vale ricordare il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione allorché, sottoscritto l'appello esclusivamente da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il giudice adito abbia correttamente qualificato l'impugnazione come ricorso, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità; nè il vizio può essere sanato dalla successiva iscrizione del difensore nell'albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista (Sez. 1, n. 33272 del 27/06/2013, Mana, Rv. 256998, n. 26905 del 22/04/2004, Pellegrino, RV. 228729). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 28.06.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] (klfredo Mantovano DEPOSITATO