CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso udito per la ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 luglio 2021 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 29 settembre 2020 del Tribunale di Roma resa in esito a giudizio abbreviato (che - per quanto di interesse - aveva tra l'altro condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro mille di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con confisca del denaro, confisca e distruzione del residuo compendio sequestrato fatta eccezione dei telefoni restituiti agli imputati), ha concesso alla stessa Fioretti i doppi benefici di legge. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza in relazione all'incompatibilità tra la posizione difensiva della Fioretti e del coimputato [OSCURATO:PERSONA], nonché in relazione al vizio motivazionale quanto alla rammentata insussistenza di spunti da cui desumere la volontà di assumere linea difensiva inconciliabile con quella del coimputato. In particolare, la ricorrente rammentava che all'epoca gli imputati erano legati da relazione sentimentale ed avevano nominato identico difensore di fiducia fino alla proposizione dell'appello, mentre lo stesso Giudice avrebbe dovuto provvedere a norma dell'art. 106, comma 2 e 3 cod. proc. pen.. In proposito dovevano infatti considerarsi tanto la relazione sentimentale tra i due quanto l'esistenza di precedenti per l'uno e l'incensuratezza dell'altra, nonché i ben differenti esiti della perquisizione e le risposte date dal [OSCURATO:PERSONA], ma non ritenute sufficienti dai Giudici del merito, che scagionavano la ricorrente da ogni coinvolgimento. In tal modo la difesa della Fioretti era stata pregiudicata dall'impossibilità di perseguire una linea diversa, tale da provare la propria estraneità ai fatti anche con differenti scelte di rito processuale, tutto ciò in ragione altresì delle critiche al sistema di vita del fidanzato dell'epoca. In ogni caso l'eccezione doveva considerarsi tempestiva in quanto l'incompatibilità si era protratta fino alla proposizione dell'appello, e si trattava di nullità a regime intermedio. 2.2. Col secondo motivo è stato contestato il vizio motivazionale quanto alla ritenuta sussistenza della responsabilità penale, invece esclusa anche dal coimputato, e consistita, dopo la consumazione del reato, ossia dell'acquisto di 30 grammi di sostanza, nel gettare un involucro fuori dal finestrino dell'autovettura, ferma nel parcheggio del supermercato. 2.3. Col terzo motivo, quanto all'obiter dictum circa l'applicabilità della norma di cui all'art. 378 cod. pen., avrebbe dovuto comunque applicarsi la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384 cod. pen., attesa la situazione personale dei due imputati all'epoca. 2.4. Col quarto motivo infine è stato censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che ben avrebbero potuto essere riconosciute in considerazione comunque del minimo ruolo svolto dalla ricorrente, dalla sua incensuratezza e dall'esito negativo della perquisizione domiciliare. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso non è fondato. 4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, l'incompatibilità che preclude l'assistenza di più imputati da parte di un solo difensore è causa di nullità della sentenza solo quando sussiste l'interesse attuale e concreto di uno tra essi a far valere proprie affermazioni di significato pregiudizievole per l'altro (Sez. 1, n. 4178 del 10/11/2003, dep. 2004, Longo ed altri, Rv. 229988). Più in generale, appunto, l'incompatibilità che, a norma dell'art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento (Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 273766). In definitiva, quindi, non è sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro (Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, H. e altri, Rv. 269310). 4.1.1. In specie, è la stessa difesa della ricorrente a dare conto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] - in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto - aveva tenuto a sostenere l'estraneità della donna rispetto alla vicenda, affermando altresì che costei (all'epoca sua fidanzata) di nulla era a conoscenza e che anzi l'involucro contenente la sostanza era stato da lui lanciato fuori dal finestrino. Né, per vero, mai la donna - neppure dopo la mutata difesa tecnica - ha inteso rilasciare dichiarazioni di sorta, mentre in ogni caso la stessa eccezione di nullità formulata in appello - dopo che nell'atto di gravame era stata solamente contestata la responsabilità penale della medesima Fioretti - si è limitata a prospettare (con proposizioni meramente ipotetiche, senza alcuna concreta ricaduta processuale) una diversa linea difensiva di cui, peraltro, non sussiste alcuna concreta traccia. Tra l'altro le linee difensive erano distinte e ben chiare fin dall'inizio e certamente non inconciliabili, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] si era assunto l'esclusiva responsabilità dell'accaduto, scagionando la compagna.4.2. In relazione al secondo profilo di censura, è nozione comune che la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen. è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna e altro, Rv. 264454; cfr. Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi e altro, Rv. 265167). 4.2.1. A questo riguardo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del «fatto collettivo» realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro ed altri, Rv. 243901; Sez. 6, n. 25705 del 21/03/2003, Salamone, Rv. 225935). In definitiva, quindi, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820). 4.2.2. Esente da censura si presenta quindi il percorso argomentativo seguito dai Giudici del merito, atteso che in ogni caso - quanto alla responsabilità dell'odierna ricorrente - per un verso la Fioretti ha atteso in macchina, assieme al [OSCURATO:PERSONA] e al termine della spesa nel supermercato (nel cui parcheggio la coppia si era così fermata dopo avere concluso gli acquisti), l'arrivo del terzo soggetto con lo stupefacente, consegnato al compagno della donna; d'altro canto, alla vista degli agenti che stavano osservando l'azione, la stessa odierna ricorrente aveva senza indugio alcuno tentato di disfarsi dell'involucro gettandolo fuori dal finestrino dell'autovettura, proprio dal lato passeggero. In tal senso la Corte territoriale, traendo non illogico spunto dalla descritta dinamica, ha appunto annotato che la presenza della donna aveva in tal modo fornito collaborazione al compagno in caso di bisogno e necessità, ed in proposito l'aiuto si era tradotto nel deciso tentativo di liberarsi dello stupefacente così consapevolmente detenuto viste le modalità dell'acquisto, ed appena entrato nella disponibilità. Contrariamente ai rilievi della ricorrente, quindi, deve correttamente ritenersi realizzata la fattispecie concorsuale, atteso che il contributo della Fioretti si era comunque manifestato - senza soluzione di continuità e senza alcuna obiezione - nell'ambito della consumazione del reato, prestando immediata adesione al compagno e nella logica consapevolezza dell'illecito contenuto dell'involucro, appena entrato nella disponibilità della coppia, già rimasta in attesa nel parcheggio dell'arrivo della droga. 4.3. In ordine al terzo motivo di censura, va invero ricordato che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente non è tenuto a confutare in modo specifico le considerazioni prospettate nella stessa sentenza impugnata come obiter dicta, estranei all'ambito del giudizio già deliberato (Sez. 1, n. 24834 del 22/09/2016, dep. 2017, Augussori e altri, Rv. 270566). In specie, al contrario, è quanto ha inteso fare parte ricorrente, la quale ha contestato quanto osservato extra moenia dalla sentenza impugnata, la quale appunto aveva considerato che, anche nell'ipotesi in cui non fosse stata verificata la fattispecie della detenzione concorsuale di stupefacente, avrebbe dovuto ritenersi integrato il reato di cui all'art. 378 cod. pen. non sussistendo l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., trattandosi di soggetti dimoranti in differenti unità abitative. Tutto ciò, anche se comunque il reato di favoreggiamento personale - per completezza - non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la sua condotta si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno morale, nel reato a ascritto a quest'ultimo (Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510). 4.4. In relazione infine all'ultimo motivo di ricorso, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900), ben potendo quindi l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante essere soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (cfr. Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440).Correttamente quindi la Corte territoriale ha osservato che, al di là dell'incensuratezza normativamente insufficiente ai fini del riconoscimento del beneficio, non ricorrevano ulteriori elementi che lo potessero giustificare. In proposito, infatti, la sussidiarietà del ruolo della ricorrente era già stata tenuta presente nella modestissima dosimetria della pena e, in appello, nella concessione altresì dei doppi benefici di legge. 5. La complessiva infondatezza dell'impugnazione non può quindi che comportare il rigetto del ricorso, con la condanna altresì della ricorrente al pagamento delle spese proces