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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 maggio 2026

Cassazione n. 13291/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 4993/2025Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 13291/2026Data pubblicazione 08/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 4993/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.6573/12/2024, depositata il 3 settembre 2024.Visti gli atti depositati il 4 agosto 2025 e il 28 aprile 2026 con i quali le parti hanno dichiaratodi aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 4993/2025Numero sezionale 1078/2026Numero di raccolta generale 13291/2026Data pubblicazione 08/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 4993/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia, n.6573/12/2024, depositata il 3 settembre 2024.Visti gli atti depositati il 4 agosto 2025 e il 28 aprile 2026 con i quali le parti hanno dichiaratodi aver conciliato la controversia;considerato che tali istanze sono da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte dellaricorrente con adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n.1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13291/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris