CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38371/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1)4 avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo - [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui agli artt. 99, 81 cpv., cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 1.2. La pronuncia di primo grado fondava l'affermazione di responsabilità dell'imputato sull'esito delle investigazioni poste in essere della polizia giudiziaria, culminata nell'arresto in flagranza di reato dell'odierno imputato, trovato in possesso, in data 14/10/2016, nel corso di una perquisizione, prima personale poi domiciliare, di complessivi grammi 96 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, occultata all'interno degli slip, nonché di altri 15 grammi della medesima sostanza, contenuti all'interno di un barattolo di vetro, di altri 116 grammi sempre di sostanza stupefacente del tipo marijuana, contenuti all'interno di un sacchetto di cellophane, e di 25 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish, contenuta in un altro barattolo di vetro. Venivano altresì rinvenuti due bilancini di precisione perfettamente funzionanti. Gli esami tossicologici effettuati sulle sostanze sequestrate consentivano di acclarare che il principio attivo delle stesse consentiva di ricavare oltre 500 dosi medie singole. 3. Avverso la prefata sentenza propone ricorso al difensore dell'imputato che solleva i seguenti motivi: 3.1. Violazione degli artt. 178, lett. c), 179, 127, 599 cod. proc. pen. L'impugnata sentenza è affetta da nullità assoluta perché all'imputato non è stato notificato il decreto di citazione nel procedimento di appello in camera di consiglio. All'udienza di convalida, l'imputato aveva eletto domicilio presso la propria residenza (via Papireto, 60). In data 26/05/22, il difensore riceveva due notifiche a mezzo pec, la prima nella qualità di difensore, la seconda in quanto l'imputato erroneamente risultava elettivamente domiciliato presso il difensore; 3.2. Violazione dell'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità sul punto. La Corte territoriale - che più volte fa riferimento ad un soggetto diverso dall'imputato, tale [OSCURATO:PERSONA] - ritiene che la destinazione allo spaccio si ricavi dal peso e dal numero di dosi ricavabili, unitamente alla presenza di due bilancini di precisione, sottovalutando che l'imputato aveva dichiarato di svolgere il lavoro di meccanico, circostanza provata dal testimone [OSCURATO:PERSONA]. Il superamento del limite quantitativo fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini della sussistenza del reato. Nella sentenza impugnata, proprio in considerazione del fatto che la quantità maggiore di sostanza non è stata rinvenuta in dosi, si fa esclusivo riferimento al potenziale numero di dosi ricavabili, elemento in sé insufficiente. Quanto ai bilancini, non si comprende come questo elemento possa conciliarsi con quanto affermato dal Giudice di primo grado il quale, in sentenza, ha disposto la restituzione della somma sequestrata all'avente diritto, avendo riconosciuto lo svolgimento dell'attività lavorativa dell'imputato; 3.3. Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, nonché mancanza di motivazione sul punto, per essersi i Giudici di secondo grado limitati ad evidenziare il quantitativo complessivo della sostanza, senza fare alcun riferimento concreto agli ulteriori indici stabiliti dall'art. 73, comma 5, e all'apprezzamento complessivo degli stessi. La Corte territoriale ha infatti omesso di prendere in considerazione la qualità della sostanza detenuta, l'assenza di elementi concreti per ricondurre l'attività ad un'organizzazione dedita allo spaccio, la valutazione di quest'ultima organizzazione. Né alcuna rilevanza è stata attribuita alla certificazione rilasciata dal Sert di Palermo in cui veniva evidenziato lo stato di consumatore/assuntore di cannabinoidi dell'imputato; 3.4. Violazione dell'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine nel riconoscimento della contestata recidiva. Secondo la Corte di appello, i precedenti specifici a carico dell'imputato giustificherebbero il giudizio di pericolosità. L'esistenza dei precedenti, tuttavia, non è sufficiente ai fini dell'applicazione della recidiva; non sussiste, inoltre, alcun precedente specifico, così come aveva anche precisato il Giudice di primo grado. Né l'esistenza di precedenti è sufficiente, atteso che la reiterazione dell'illecito deve considerarsi sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità: sul punto, non vi è motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato 2. Quanto alla questione in rito, di cui al primo motivo, le Sezioni Unite di questa Corte, dopo aver ricordato che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni, hanno specificato che si tratta di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che essa non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396. In applicazione di detto principio, le S.U. hanno ritenuto che il vizio di notificazione, difforme dal modello legale, non abbia provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento, del resto nemmeno dedotti, dell'imputato, il quale, tra l'altro, aveva proposto personalmente le impugnazioni di appello e di legittimità; d'altro canto, le S.U. hanno ritenuto tardiva la relativa eccezione di nullità, che ben poteva e doveva essere proposta nel giudizio di appello). Nel caso di specie, detta nullità, di ordine generale a regime intermedio, non risulta essere stata eccepita tempestivamente dal difensore (di fiducia) con le sue conclusioni scritte, conseguendone l'improponibilità dell'eccezione in questa sede. 3. Le ulteriori censure sono meramente reiterative delle analoghe doglianze sollevate in sede di appello a cui la Corte territoriale ha fornito risposte del tutto congrue e logiche. Il secondo motivo invoca una rivalutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, peraltro, la Corte territoriale ha compiutamente illustrato le ragioni per le quali ha ritenuto che, in considerazione del peso e del numero di dosi ricavabili, la sostanza in questione fosse destinata allo spaccio, appalesandosi sicuramente incompatibile con un ordinario uso personale: ciò anche a causa della natura della sostanza, la cui efficacia drogante si riduce nel corso del tempo, di tal che non si giustifica il rilevante quantitativo trovato nella disponibilità dell'imputato come scorta personale, non essendo peraltro stato dimostrato un uso massiccio di sostanze da parte dell'imputato. Con riguardo al terzo motivo, la sentenza impugnata - nell'osservare che il dato ponderale delle sostanze trovate in possesso dell'odierno imputato (da cui erano complessivamente ricavabili oltre 500 dosi medie singole) «costituisce elemento preponderante sugli altri indici, che evidenzia una sicura professionalità dell'odierno imputato e non consente certamente di ritenere il fatto in esame di lieve tenuità» - ha fatto applicazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, [OSCURATO:PERSONA]), a mente dei quali, all'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, dovendo tale statuizione costituire l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità. Infondato è anche il quarto motivo, atteso che la Corte territoriale ha richiamato i precedenti, anche specifici, gravanti sul [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare come il fatto dell'odierno procedimento si collochi nel solco di un percorso illecito già tracciato rispetto al quale rappresenta un indice di persistente e maggiore pericolosità. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese proc