CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 febbraio 2026
Cassazione n. 05233/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7153/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente incidentale- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Lombardia n.2477/2024 depositata i l 26/09/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto impugnazione, con contestuale istanza di reclamo ai sensi dell’art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992, avverso l’avviso di accertamento TARI n. 09, del 02.03.2020, emesso in relazione all’annualità 2017, deducendo la carenza motivazionale dell’atto impositivo e chiedendo l’esenzione dalla tassa. 1.1.Il Comune di Caravaggio ha rigettato l’istanza di reclamo/mediazione affermando che non sono assoggettabili a tassazione solamente quelle aree in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, al cui smaltimento il contribuente provvede a propria cura e spese, aree tra le quali non possono essere annoverati, anche sulla scorta dei richiamati precedenti giurisprudenziali, i magazzini per il ricovero dei prodotti finiti e le aree scoperte. 1.2.All’esito del giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] di Milano con la sentenza n. 443/2021 ha accolto il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ritenendo, da un lato, privo di motivazione l’avviso di accertamento impugnato e, dall’altro, fondato nel merito il ricorso. 1.3.Sull’appello del Comune di Caravaggio, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia con sentenza n. 2477/23/2024, pur riformando la pronuncia resa dal Giudice di prime cure in ordine alla mancata motivazione dell’avviso di accertamento impugnato, ha rigettato nel merito l’appello proposto dall’Amministrazione, ritenendo che la documentazione depositata in atti attesta altresì che – ad eccezione degli uffici e delle aree comuni (mensa, spogliatoi, ecc.) per i quali il tributo è stato regolarmente corrisposto – nello svolgimento di detta attività vengono prodotti rifiuti speciali pericolosi dei quali provvede autonomamente allo smaltimento riconoscendo l’estensione dell’esenzione a tutte le superfici di proprietà della Società, comprese le aree esterne e magazzini di stoccaggio dei prodotti finiti e respingendo l’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. 1.4. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, l’amministrazione comunale propone ricorso per cassazione svolgendo quattro motivi. La società replica con controricorso, proponendo ricorso incidentale articolato in unico motivo, cui replica il Comune di Caravaggio. 1.5.La società, con istanza dell’11 dicembre 2025 ha chiedo disporre la riunione dei giudizi nn. e 33634/2019 RG; 27.554/2020 RG e 7153/2025 RG e di assegnarli all’udienza del 11 febbraio 2026 o ad altra successiva. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] L’istanza di riunione dei procedimenti pendenti RG n. 33634/2019 RG; 27.554/2020 a quello odierno, non può avere favorevole seguito, trattandosi di giudizi che non investono il medesimo provvedimento, non operando il disposto dell’art. 335 c.p.c. e che concernono annualità di imposta che possono esitare fisiologicamente in soluzioni differenti tra loro (così Cass., sez. un., n. 1521 del 23/01/2013; Cass n. 1704/2022; n. 15193/2022). 1. Il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., deduce la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali del lavoro e la nullità della sentenza o del procedimento» - per avere l’adita Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in violazione dell’art.2697 c.c., in relazione anche agli artt. 115 e 116 c.p.c., affermato che la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha fornito la prova della produzione continuativa e prevalentedi rifiuti speciali inviati al recupero, anche con riferimento agli edifici ed aree oggetto di accertamento, ritenendo di conseguenza non tassabili i suddetti beni, anche con riferimento all’art. 1, comma 649, legge 27 dicembre 2013, n.147. Assume il Comune che la contribuente non abbia fornito la prova che le aree oggetto di accertamento, ossia le aree scoperte e i magazzini per lo stivaggio del prodotto finito, non siano assoggettabili a TARI, posto che la produzione documentale fornita da parte contribuente e richiamata a sostegno delle proprie motivazioni dalla Corte Tributaria di secondo grado, non prova l’effettiva sussistenza congiunta dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione invocata. Lo stesso documento n. 6 allegato al ricorso e richiamato dalla Corte di Giustizia a pagina 5 della sentenza, ossia la PEC del 16.01.2018, non fornisce supporto probatorio della sussistenza congiunta delle condizioni di esonero di cui all’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, trattandosi di una semplice comunicazione inviata a mezzo P.E.C. dalla resistente al Comune che, peraltro, si riferisce alla produzione di rifiuti speciali avvenuta nel 2016, nonostante l’avviso impugnato si riferisca all’anno di imposta 2017. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha, dunque, ritenuto assolto da parte del contribuente l’onere probatorio sullo stesso incombente con riferimento alla non assoggettabilità a TARI delle aree oggetto di accertamento, in violazione dell’art. 2697 c.c., e degli artt. 115 e 116 c.p.c.. In particolare, si obietta che i magazzini, depositi, uffici e aree scoperte operative sono soggette al tributo nel rispetto dell’art. 1, comma 641, legge n. 147/2013, salvo che nelle predette aree vengano prodotti in via continuativa e prevalenterifiuti speciali, il cui smaltimento è a carico del contribuente. 2. Il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., reca la denuncia di «violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali del lavoro» - per avere l’adita Corte regionale ritenuto, in violazione dell’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, nonché in relazione all’art. 62, comma 2 e 3, d.lgs. 14 novembre 1993, n. 507 e agli artt. 221, 226 e 184 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che la [OSCURATO:SOCIETA]. abbia diritto all’esenzione totale dell’imposta, compresa la tariffa in misura fissa, con riguardo alle aree scoperte ed ai magazzini di prodotti finiti oggetto di accertamento, reputando erroneamente che la documentazione prodotta attesta sia che la parte ha avviato al recupero il 100% dei rifiuti prodotti nelle aree sottoposte a tassazione sia la produzione prevalente di rifiuti speciali inviati al recupero, circostanza che non può, comunque, essere riferita alle aree scoperte operative ed ai magazzini di prodotti finiti. Si insiste nel ritenere inconferenti i “contratti di smaltimento, formulari di trasporto dei rifiuti, registri di carico e scarico, MUD, fatture quietanzate relative al servizio di conferimento”, prodotti dalla società atteso che essi non provano che il quantitativo di rifiuti avviati a smaltimento sia pari alla totalità (100%) dei rifiuti prodotti, o anche solo prevalente rispetto al quantitativo complessivo. 3.Con il terzo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione dell’art. 3, d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, dell’art. 1, comma 649 e 654, legge 27 dicembre 2013, n. 147 nonché dell’art. 112 c.p.c., anche in riferimento all’art. 62, comma 2 e 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e agli artt. 221, 226 e 184 del d.lgs. n. 152/2006 cit., avendo la Corte distrettuale affermato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ha diritto alla totale esenzione d’imposta, relativamente alle aree scoperte ed ai magazzini di prodotti finiti, senza distinguere tra parte fissa e parte variabile della tariffa e ritenendo l’imposta non dovuta nemmeno con riguardo alla parte fissa. Assume l’amministrazione che la TARI è doppiamente strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa e che, allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso sarà sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti ed a costituire un carico per il gestore del servizio, circostanza che la Corte d’appello non ha minimamente considerato. 4. Il quarto strumento di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali del lavoro»; nonché la nullità della sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado di Lombardia in quanto resa con una motivazione contraddittoria in violazione dell’art. 132, comma 4, c.p.c. dell’art. 156, comma 2, c.p.c. nonché in relazione all’art. 111 Cost. . In particolare, si osserva che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado adita, richiamando l’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, ha precisato che: nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori” e dall’altro, ha ritenuto che il contribuente abbia dato dimostrazione dell’agevolazione, prevista dalla disposizione in precedenza richiamata, avendo dimostrato di aver avviato al “recupero il 100% dei rifiuti prodotti oltre alla produzione continuativa rifiuti speciali inviati al recupero . Si evidenzia la manifesta contraddittorietà della motivazione resa dalla Corte Tributaria adita la quale ha, dapprima, seguito un determinato iter logico giuridico, richiamando a sostegno il precetto di cui all’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, per poi adottare una decisione non coerente con la disposizione richiamata, limitandosi a rilevare che la produzione continuativa di rifiuti speciali e lo smaltimento in genere dei rifiuti prodotti, anche dunque non speciali, in relazione all’attività produttiva della Società contribuente, siano condizioni di per sé sufficienti a giustificare la non tassabilità dell’area e dei magazzini oggetto di accertamento, senza accertare, in relazione a questi ultimi, l’effettiva sussistenza e prevalenza di produzione di rifiuti speciali ed il loro smaltimento ad opera e spese del contribuente. 5. La società ha proposto ricorso incidentale ex art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., prospettando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in relazione all’art. 7, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 e all’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 - Errata applicazione della disciplina relativa all’obbligo di motivazione dell’Avviso di accertamento in materia di [OSCURATO:PERSONA] . La contribuente critica la sentenza dei giudici regionali per aver ritenuto adeguatamente motivato l’atto impositivo, in quanto applica il tributo con riferimento ai locali che elenca specificamente, ne inserisce la superficie complessiva e ne indica inoltre la categoria che individua nelle attività industriali con capannoni di produzione, reputando tali elementi sufficienti ad individuare l’oggetto del contendere e a consentire alla parte di svolgere le proprie difese. Assume la società che, in seguito alla presentazione della istanza di variazione delle superfici assoggettabili a [OSCURATO:PERSONA] del 15 gennaio 2015, il Comune avrebbe dovuto disporre il controllo dei dati contenuti nella denuncia dalla stessa presentata. Questa fase deve essere svolta mediante rilevazione diretta della misura e della destinazione delle superfici imponibili, da svolgersi in collaborazione con l’interessato (Cass. Civile, Sez. V, 16 maggio 2019 n. 13184). Nel caso concreto, la fase di verifica successiva alla denuncia di variazione è mancata, poiché il Comune di Caravaggio non ha effettuato alcun sopralluogo dello stabilimento per verificare la correttezza della denuncia di variazione presentata da [OSCURATO:SOCIETA], ma si è limitato ad accertare una maggiore superficie tassabile e a richiamare un sopralluogo del 2011, antecedente la denuncia di variazione ed effettuato dall’Agenzia del Territorio per finalità del tutto estranee alla [OSCURATO:PERSONA]. In presenza di tale istanza, l’avviso di accertamento emesso dal Comune non soddisfa l’obbligo imposto dalla Legge, ma si limita a una mera elencazione di superfici ritenute tassabili senza alcuna indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che hanno condotto a una diversa e maggiore tassazione rispetto alla Istanza presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. Tant’è che solo in fase giudiziale il Comune di Caravaggio ha richiamato l’assenza del nesso funzionale dei magazzini di prodotti finiti e la (presunta) assimilazione dei rifiuti ivi prodotti, e tale condotta da un lato determina un’inammissibile integrazione postuma della motivazione della pretesa tributaria, e dall’altro conferma la lacunosità della motivazione dell’atto impositivo censurata da [OSCURATO:SOCIETA] ed erroneamente respinta dalla CGT Lombardia. 6.Ragioni di ordine logico impongono di esaminare anzitutto l’ultimo motivo del ricorso principale, in quanto va a censurare la motivazione con cui la Corte territoriale, è pervenuta ad escludere dalla tassazione le aree occupate dalla società in quanto ha dimostrato l’auto-smaltimento del 100% dei rifiuti prodotti, ponendosi in contraddizione con i principi di diritto secondo cui la detassazione della parte variabile concerne le aree dove si producono prevalentemente ed in via continuativa rifiuti speciali. 7.Il motivo è infondato. 7.1.Pure valutate le argomentazioni proposte dal Comune, deve, invero, escludersi che si possa ravvisare una motivazione assente o meramente apparente della sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (ex plurimis: Cass., Sez. 5, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass. 28.08.2024, 23228). 7.2.Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (ex plurimis: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6-5, 24 febbraio 2022, n. 6184). 7.3.Come è dato desumere dal tenore della sentenza impugnata il decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello argomentato in relazione alle specifiche deduzioni e censure, dando rilievo decisivo alla (asserita) inosservanza degli oneri di informazione incombenti sulla parte contribuente. Giova, del resto, ricordare che il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo sviluppato dalla parte, essendo, invece, necessario e sufficiente, in base all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo in tal modo ritenersi disattesi, per implicito, tutti gli argomenti non espressamente esaminati, ma sub valenti rispetto alle ragioni della decisione (cfr., ex multis, Cass., Sez. T, 2 febbraio 2022, n. 3108, che richiama Cass., Sez. 2, 25 giugno 2020, n. 12652; Cass., Sez. 1, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6, 17 maggio 2013, n. 12123). Alla luce di tale apparato argomentativo deve, allora, ritenersi la sussistenza di una motivazione nel suo complesso intellegibile, laddove il motivo di impugnazione intende far impropriamente transitare, sotto il suddetto profilo, le ragioni di una non condivisione della sentenza impugnata. 8. Ancora in via preliminare occorre esaminare il motivo del ricorso incidentale che attinge la sentenza impugnata nella parte in cui, riformando la sentenza di prime cure, conferma la completezza motivazionale dell’avviso opposto. 8.1.In particolare, la pronuncia d’appello afferma la sufficienza motivazionale dell’atto impositivo in quanto applica il tributo con riferimento ai locali che elenca specificamente, ne inserisce la superficie complessiva e ne indica inoltre la categoria che individua nelle "attività industriali con capannoni di produzione". Tali elementi sono sufficienti ad individuare l'oggetto del contendere e a consentire alla parte di svolgere le proprie difese. 8.2.La giurisprudenza di questo giudice di legittimità, a cui si vuole dare seguito (non essendoci motivi per discostarsene), ritiene in tema di TARSU, ma il principio è applicabile anche con riferimento alla TARI in ragione della identità di "ratio" del trattamento impositivo, che la verifica di adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica va condotta in base alla disciplina dettata, per l'accertamento dei tributi di competenza degli enti locali, dallalegge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162, sicchè, ove la rettifica venga effettuata sulla base della variazione della superficie tassabile o della tariffa o della categoria, deve ritenersi sufficiente l'indicazione nell'atto della maggiore superficie accertata o della diversa tariffa o categorie divenute applicabili, in quanto tali elementi, integrati con gli atti generali (quali i regolamenti o altre delibere comunali), sono idonei a rendere comprensibili i presupposti della pretesa tributaria, senta necessità di indicare le fonti probatorie e le indagini effettuate per rideterminare la superficie tassabile, potendo ciò avvenire nell'eventuale successiva fase contenziosa(Cass. n. 20620 del 2019; Cass.29/07/2025, n. 21872). 8.3. Nella fattispecie, l'Ufficio ha adeguatamente adempiuto all'obbligo motivazionale, sulla base di una maggiore superficie accertata oggetto di trattamento impositivo, e delle delibere comunali o altri regolamenti comunali, senza che sia necessario provvedere alla indicazione di alcuna fonte probatoria o di eventuali indagini per rideterminare l'area oggetto di tassazione, bene potendo essere dimostrate tali circostanze nella successiva fase contenziosa. 8.4.Il ricorrente denuncia, inoltre, l'invalidità dell'atto impositivo, emesso in difetto di contraddittorio preventivo e/o di un sopralluogo. 8.5.La necessità di un generale principio che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali non è prevista da alcuna norma dell'ordinamento nazionale o Eurounionale. 8.6.Tale principio, di derivazione comunitaria, è unanimanente riconosciuto solo per i tributi "armonizzati", e solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati: nel nostro ordinamento ciò avviene solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente. Le Sezioni Unite, con sentenza n. 24823 del 2015, hanno chiarito come l'ambito di applicazione dellalegge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è circoscritto agli accertamenti con accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente: al di fuori di tali ipotesi l'Ufficio non ha alcun obbligo di contraddittorio preventivo o redazione di PVC.(Cass. n. 9496 del 2020). 8.7.Questa Corte, in più occasioni, ha ribadito il principio secondo cui per i tributi locali non sussiste alcun obbligo di attivare il contraddittorio preventivo endoprocedimentale per effettuare l'attività di accertamento (Cass. n. 2348 del 2021; Cass. n. 29376 del 2020), sicchè va esclusa la sussistenza di tale obbligo generalizzato (Cass. n. 33931 del 2019; n. 11418/2019; n, 22755/2021). 9.Ritornando all’ordine logico dei motivi del ricorso principale, deve affermarsi l’inammissibilità del primo mezzo di ricorso. 9.1.Ed infatti con il primo strumento di ricorso, sostanzialmente, il ricorrente censura sia come violazione di legge che come errores in procedendo, l’avere la Corte d’appello interpretato i documenti prodotti dalla società, omettendo di considerare che la documentazione non riguardava l’annualità 2017, bensì quella precedente. 9.2.La censura è volta a sollecitare alla Corte il riesame delle risultanze probatorie in modo da appurare «la mancata produzione nei magazzini, depositi, uffici ed aree scoperte in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilabili» Così argomentando l’ente ricorrente non deduce alcun vizio di violazione di legge, che consiste nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) e postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, ma critica la ricostruzione del fatto materiale e rimette in discussione l’esame e la valutazione fattane dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass.n. 9097 del 07/04/2017; Cass., n. 6035 del 13/03/2018). Infatti asserendo che nei magazzini e nelle aree esterne non sono prodotti rifiuti speciali, il Comune allega un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015). 9.3.Quindi il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011). 9.4. Cass.n. 23584 depositata il 2 agosto 2023 ha ribadito che in tema di ricorso per cassazione, può essere dedotta la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. qualora il giudice, in contraddizione con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti e, cioè, sia quando la motivazione si basi su mezzi di prova mai acquisiti al giudizio, sia quando da una fonte di prova sia stata tratta un’informazione che è impossibile ricondurre a tale mezzo, ipotesi questa diversa dall’errore nella valutazione dei mezzi di prova – non censurabile in sede di legittimità – che attiene, invece, alla selezione da parte del giudice di merito di una specifica informazione tra quelle astrattamente ricavabili dal mezzo assunto. 9.5.Mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, trattandosi di attività consentita dall’art. 116 c.p.c.(v. Cass. n. 11892 del 10/06/2016; Cass., Sez. T., 4 giugno 2019, n. 15195 e, nello stesso senso, Cass., Sez. II, 7 gennaio 2019, n. 1229 e Cass., Sez. T,23 settembre 2019, n. 27983, nonché Cass., Sez. U. civ., 30 settembre 2020, n. 20867, Cass., Sez. VI-I, 23 novembre 2022, n. 34472 ed ancora Cass., Sez. III, 22 marzo 2022, n. 9225, che richiama Cass., Sez. Un., 5 agosto 2016, n. 16598 e Cass., Sez. VI-II, 23 ottobre 2018, n. 26769 del 2018, nonché Cass., Sez. VI/T, 25 gennaio 2022, n. 2242, che richiama pure Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28894; Cass., Sez. 6^-5, 28 ottobre 2021, n. 30535; S.U.n. 20867/2020; Cass. 24395 del 2020; Cass.n. 32656/2022) 9.6. In tema diviolazione dell’art. 116 cod. proc. civ., le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, 30 settembre 2020, n. 20867) hanno affermato che … la relativa doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova non abbia operato – in assenza di una diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, attribuendo al risultato di prova il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, quelle aventi valore di prova legale), oppure quando il giudice abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, laddove la prova sia, invece, soggetta ad una specifica regola di valutazione . Diversamente, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione(cfr. sul punto Cass., Sez. VI- I, 23 novembre 2022, n. 34472; Cass. ordinanza n. 25518 del 2023 ). Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli115 e 116 cod. proc. civ., opera, invece, interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito può essere censuratasolo nei ristretti limiti, consentiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.(Cass. 12.10.2021, n. 27847; Cass. n. 22450/2022). 9.7. Infondato è altresì la censura contenuta nel medesimo motivo in disamina con cui si critica la sentenza impugnata per avere violato l’art.2697 c.c., laddove la Corte d’appello ha ritenuto assolto l’onere probatorio posto a carico della società. 9.8.Non si rinviene la denunciata violazione dell’art. 2697 c.c. poiché la Corte ha correttamente (come sopra evidenziato richiamando la motivazione) ritenuto provate per tabulas i requisiti per la detassazione, sulla base dei documenti prodotti dalla contribuente. 9.9.Del resto, questa Corte, ha chiarito chela violazione della norma dell’art. 2697 c.c. è censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non laddove oggetto di censura – come nella specie –sia la valutazione che il giudice del merito abbia svolto delle prove (nel caso di specie documentali) proposte dalle parti, opponendo una diversa valutazione (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018; Cass.11 febbraio 2025, n. 3495). 9.10.La censura non riferisce, infatti, ad una violazione dei criteri legali di ripartizione dell’onere della prova stabiliti dall’art. 2697 c.c., ma si limita a criticare il percorso interpretativo degli atti processuali da parte della CGT della Lombardia, proponendo una inammissibile rivalutazione degli elementi di prova che rientra nell’apprezzamento del Giudice di merito e che non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. Civile, Sez. VI, 5 luglio 2022 n. 21259; Cass. Civile, Sez. III, 20 novembre 2020 n. 26522, che richiama anche Cass. Sez. Unite 5 agosto 2016 n. 16598 e Cass. 10 giugno 2016 n. 11892). 9.11. Il mezzo in disamina è altresì inammissibile là dove prospetta un travisamento della prova, per avere la Corte distrettuale ritenuto che la comunicazione richiamata a pagina 5 della sentenza prodotta dalla società si riferisse all’annualità di imposta oggetto di accertamento. In altri termini, la società denuncia un travisamento della prova, nel suo «contenuto oggettivo»; il travisamento della prova in senso proprio, è un travisamento ancipite, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi. Come recentemente chiarito dalle S.U. 5 marzo 2024, n. 5792 il controllo dell’attività del giudice di merito, nel momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è affidato alla revocazione. Secondo l’articolo 395, n. 4, cod.proc.civ.: «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: … se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». 9.12. Ebbene, nel caso sub iudice, la riferibilità della documentazione all’annualità 2016 ha costituito un punto controverso sul quale il provvedimento si è pronunciato escludendola (cfr svolgimento del giudizio della sentenza impugnata). È quindi esclusa la rilevanza dell’errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell’errore di giudizio, atteso che sul fatto il giudice si è pronunciato - affermando che la documentazione (contratti di smaltimento, formulari di trasporto dei rifiuti, registri di carico e scarico, MUD, fatture quietanzate relative al servizio di conferimento), comprensiva del MUD 2017 che, necessariamente contiene i dati relativi all'anno 2016, integrato dai formulari relativi all'anno 2017 - giacché l’errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio. In detta ipotesi, la deducibilità in Cassazione del vizio di c.d. «travisamento della prova», laddove, come nella concreta fattispecie, la decisione non risulta a che vedere con la predicata dispercezione - in quanto il travisamento riflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - è consentita in presenza del dedotto errore valutativo in ordine al contenuto della documentazione - al novero dei criteri di stima individuati dalla normativa di settore, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, cod.proc.civ., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale( S.U. cit.). 9.13. Ebbene, il motivo èinammissibile per difetto di specificità, posto che non sono trascritti i passi salienti dei documenti valutati dal giudice d’appello né essi risultano allegati al ricorso al fine di consentire a questa Corte di valutare la decisività dei documenti, non consentendo di individuare i fatti sottoposti a censura. 10. La seconda e la terza censura del ricorso principale – che involgendo le medesime questioni di diritto- vanno congiuntamente esaminate , meritano accoglimento. 10.1. L’amministrazione ricorrente assume che il decidente, pur individuando correttamente i requisiti per la detassazione della Tari, come indicati dall'art. l comma 649 legge n. 147/2013, nella produzione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente , ha poi escluso - ad eccezione degli uffici e delle aree comuni (mensa, spogliatoi, ecc) per i quali il tributo è stato regolarmente corrisposto – le altre superfici senza accertare se nello svolgimento di detta attività vengano prodotti rifiuti speciali pericolosi dei quali provvede autonomamente allo smaltimento, fermandosi all’accertamento di una prevalente produzione di rifiuti speciali, ma non anche della sussistenza della continuatività e senza considerare la debenza in ogni caso della quota fissa della Tari. 10.2. Occorre premettere che nella fattispecie in esame – avente ad oggetto TARI annualità 2014 - trova applicazione, ratione temporis , l’art. 1, commi 641, 642 e 649, legge 147/2013, che dispone che: - «Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva» (comma 641); -«La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ...» (comma 642); - «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione [...]» (comma 649); al regolamento, adottato dall'Ente locale, viene, poi, demandato di articolare riduzioni ed esenzioni tariffarie (art. 1, cc. 659 e 682) mentre a carico del contribuente è posto l'obbligo procedurale della dichiarazione (originaria o di variazione; art. 1, commi 684 e ss.). 10.3. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare (vedi Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490; Cass., Sez. T, 28 marzo 2023, nn. 8753 e 8754; Cass., Sez. T, 30 marzo 2023, n. 9032) il suindicato quadro normativo, reputandolo sostanzialmente omogeneo a quello che connotava la disciplina della TARSU ed ha, in particolare, posto in rilievo che il presupposto impositivo della TARI rimane, pur sempre, correlato alla occupazione o alla conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, così come, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (vedi Cass., 15 maggio 2019, n. 12979; Cass., 22 settembre 2017, n. 22130), giacché la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti determina una presunzione, iuris tantum, di produttività degli stessi, che può essere superata solo dalla prova contraria del detentore dell'area (cfr. Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459, tutte citate da Cass., Sez. V, 7 luglio 2022, n. 21490). 10.4. La Corte regionale ha accertato la produzione prevalente ma non anche continuativa dei rifiuti speciali ed il recupero del 100% dei rifiuti prodotti nei magazzini e nelle aree scoperte ed in quasi tutti i locali, produzione che, tuttavia, non rappresenta, alla stregua della disciplina regolativa della materia, elemento dirimente per dimostrare che nei magazzini e nelle aree scoperte si producano in via continuativa - oltre che prevalente -rifiuti speciali. 10.5. Vale osservare che, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento dei magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti assimilati, dei magazzini di attività commerciali, dei magazzini relativi alla logistica, dei magazzini di deposito di merci e/o mezzi di terzi; l'esenzione prevista dalla legge di stabilità riguarda, pertanto, in primo luogo solo le aree accessorie ai locali tassabili (balconi, terrazzi) e non anche quelle accessorie alle aree esenti perché produttive di rifiuti speciali, poiché queste aree possono ritenersi esenti solo in quanto aree funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio dell'attività produttiva e comunque produttive di rifiuti speciali (cfr. Cass. n. 12979/2019; Cass. n. 24896 depositata il 17 settembre 2024). 10.6. L’incipit della summenzionata norma introduce la regola generale secondo cui non si tiene conto nella determinazione delle superfici assoggettate alla TARI di quelle parti ove si formano ‘in via prevalente e continuativa’ rifiuti speciali, sulla base del presupposto che al loro smaltimento deve provvedere il produttore. Viene altresì previsto che il regolamento comunale deve indicare le aree laddove si producono rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive. La legge individua, dunque, un collegamento fra le aree produttive ed i locali adibiti a deposito di materiali che consente l’assimilazione dei secondi alle prime, ai fini dell’esonero dall’imposta, basato su quattro presupposti: il primo è che il collegamento sia funzionale, il secondo è che il collegamento sia esclusivo, il terzo è che in essi debbono prodursi, in via prevalente e continuativa, rifiuti speciali, il quarto riguarda la condizione di avere il produttore provveduto al trattamento dei rifiuti speciali ivi prodotti in conformità con la normativa vigente. Il magazzino deve, quindi, essere, prima di tutto, servente rispetto all’opificio, in secondo luogo esclusivamente connesso all’attività produttiva , ovverosia non adibito ad altro, in terzo luogo, consistere in un’area ove si producono, così come per i locali produttivi in senso stretto, rifiuti speciali, in modo stabile e del tutto preponderante rispetto ai rifiuti urbani assimilabili. L’assoggettamento alla parte variabile dell’imposta (essendo sempre dovuta quella fissa, circostanza questa non contestata dalla ricorrente) è dunque condizionato non alla semplice denominazione del locale, ma alle sue caratteristiche concrete ed all’esistenza o meno del suo collegamento funzionale ed esclusivo con l’attività produttiva. 10.7.Si tratta di considerazioni che si pongono in linea con una razionale lettura della disposizione e che subordinano comunque l’esclusione dall’imposta alla produzione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali nelle aree per le quali si chiede l’esenzione dal tributo che, come preteso dal testo normativo, siano funzionalmente ed esclusivamente collegate all’attività produttiva. 10.8.D’altro canto, questa Sezione ha già chiarito che per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene (…) conto della parte dell’area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione continuativa di rifiuti speciali nelle aree per le quali si chiede l’esenzione dal tributo che, come preteso dal testo normativo, siano funzionalmente ed esclusivamente collegate all’attività produttiva (Cass. n. 11476/2025). 10.9. Anche il susseguirsi della disciplina delle aree scoperte, tuttavia, non fa che confermare la loro ordinaria tassabilità proprio perché rientranti nel presupposto impositivo generale e comune a tutti i tributi sui rifiuti (occupazione e detenzione di aree produttive di rifiuti), in tanto escludendo quelle pertinenziali ed accessorie (rispetto ad altro immobile produttivo) in quanto comprovatamente “non operative” e, come tali, non autonomamente produttive di rifiuti. Il requisito della non-operatività, del resto anche testualmente esplicitato, deve ritenersi strettamente correlato alla nozione di pertinenzialità propria (anche) della Tari, e ciò proprio per la natura ambientale del tributo e, non ultimo, per i noti principi unionali in materia che legano l’imposizione alla eziologia inquinante. Ha osservatoCass. n. 25632/22 (in materia di Tarsu ma, come detto, con affermazioni di portata più ampia) che: (…) ai fini della tassabilità delle aree scoperte rileva esclusivamente la natura operativa delle stesse, intesa quale idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale già tassata e di cui, tenuto conto della destinazione funzionale, non rappresentano una mera estensione. Per tutti i prelievi sui rifiuti opera poi la presunzione di produttività che costituisce una condizione oggettiva fondata sulla mera disponibilità di un locale o area scoperta operativa idonea all’uso; ai fini dell’assoggettabilità a tributo conta la mera idoneità di locali ed aree alla produzione di rifiuti, piuttosto che l’effettivo utilizzo del servizio. La presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti non costituisce poi una presunzione assoluta iuris et de iure, in quanto opera fino a prova contraria, fondata non sulla volontà del soggetto passivo di utilizzare o meno il bene, bensì sulla inidoneità per motivi strutturali o per la carenza di servizi minimi che ne consentano oggettivamente l’utilizzo . 10.10. In linea si pone ancheCass. n. 14718/23 (in materia di Tares su area scoperta adiacente ad un immobile adibito ad autosalone e destinata alla sosta dei veicoli dei clienti, ma sempre in forza di principi applicabili anche nella specie) secondo cui la tassazione è esclusa solo per le aree scoperte che, ai sensi del codice civile, presentano la condizione della pertinenza soggettiva e oggettiva rispetto al locale o all’area principale e purché non siano operative; l’operatività consiste nell’idoneità a produrre rifiuti ulteriori rispetto al locale e all’area principale che già versa il tributo e non rappresenta dunque un’ulteriore estensione dell’attività svolta (Cass. 16265/25 con ampi richiami). 10.11.Appare opportuno, sul punto, muovere dalle considerazioni, che in questa sede vanno ribadite, svolte da Cass. n. 13455/2024 che, nel confermare i principi ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità su tale questione a partire dal 2019, ha affermato il principio di diritto secondo cui, alla luce del disposto di cui all’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quelle aree ove si formano i rifiuti speciali ed in forza del successivo comma 651 del medesimo articolo - che richiama il d.P.R. 27.4.1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, tutt’ora in vigore) in base al quale risulta che la tassa in questione è doppiamente strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa - allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti ed a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo destinata detta quota a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva fruizione del dell'intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività. 10.12. Invero, la tassa in questione è doppiamente strutturata: a). in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate; b). in una parte fissa, sempre dovuta invece dovuta per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell’interesse dell’intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purchè effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (v. Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n. 7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360). Per tale via, è stato precisato che «in presenza di locali destinati alla produzione di rifiuti speciali non assimilati, per lo smaltimento dei quali il contribuente deve necessariamente provvedere in proprio tramite un operatore qualificato, l’esenzione dal pagamento della quota variabile della tariffa è totale, fermo restando, tuttavia, l’obbligo del pagamento della quota fissa, che non è parametrata alla quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico e ai costi di erogazione di tale servizio, ma è destinata per legge alla “copertura” dei costi di investimento ai quali debbono partecipare tutti i possessori di locali all’interno del territorio comunale, in quanto astrattamente idonei ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 14038; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, nn. 16994 e 16995; Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2020, n. 5360; Cass., Sez. 5^, 12 agosto 2021, nn. 22772 e 22773; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29542; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, nn. 32603 e 32604; Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2022, n. 12850; Cass., Sez. T., 21 febbraio 2023, n. 5429).)» 10.13. Occorre rilevare che il citato comma 651 richiama espressamente il d.P.R. 27.4.1999, n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, tutt’ora in vigore). L’ art. 3 di tale d.P.R. (“Determinazione della tariffa”) così dispone: «1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato. 2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. 3. Le voci di costo da coprire rispettivamente, attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1». […. ]. 10.14.Ciò significa che, nel sistema delineato dal legislatore, la quota fissa e la quota variabile devono coprire integralmente i costi sopportati per la gestione del ciclo dei rifiuti, sia per gli investimenti effettuati sia per l’esercizio del servizio. Inoltre, sempre secondo quanto si ricava dalla norma, la quota fissa incide in misura predeterminata, avendo la funzione di assicurare la copertura degli investimenti, laddove la quota variabile è determinata per ciascuna tipologia di utente in ragione della quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fruito e così via. 10.15. Diversamente opinando, la norma non potrebbe andare esente da concreti dubbi di illegittimità costituzionale per violazione degli art. 3 e 53 Cost., risultando del tutto irrazionale una disposizione che esentasse totalmente dal pagamento della TARI soggetti che, comunque, fruiscono del relativo servizio. In proposito va chiarito, in questa sede, che tale ultimo inciso va riferito alla fruizione, anche da parte dell’azienda che produce rifiuti speciali, del servizio di raccolta inteso quale sistema di smaltimento rifiuti approntato dal comune per tutti gli utenti e posto nell’interesse della collettività in una determinata area territoriale. 10.16. Deve, pertanto, in ogni caso, essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, altrimenti la parte di quota fissa non gravante sui produttori anche di rifiuti speciali finirebbe per ricadere sulle altre utenze ed specialmente sulle utenze domestiche. I soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi, in quanto la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, avendo il tributo la funzione di coprire anche le pubbliche spese afferenti a un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e, quindi, non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (cfr. in tema di TARSU Corte cost. n. 238 del 2009, richiamata da Cass. n. 7647 e n. 1981 del 2018). 11. Dunque, non può che ribadirsi in questa sede quanto rilevato da Cass.n. 28030/2023 in ordine alla circostanza che sulla base di questa articolazione tra parte variabile e parte fissa, si è ….. più volte osservato come, quanto appunto alla quota fissa, l’imposizione muova in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (art. 49, c. 4, cit.), ed abbia la funzione di coprire il costo dei servizi di smaltimento concernenti i rifiuti non solo cioè prodotti o producibili dal singolo soggetto passivo che può avvalersi del servizio, ma anche, quali i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico; in modo da coprire anche le pubbliche spese afferenti ad un servizio indivisibile, reso a favore della collettività e non riconducibile a un rapporto sinallagmatico con il singolo utente (v. Cass., 23 maggio 2019, n. 14038 e numerose altre). 11.1. Simili conclusioni appaiono perfettamente in linea proprio con la richiamata struttura autoritativa della TARI che emerge sotto svariati e concorrenti profili, in particolare: a) i servizi concernenti lo smaltimento dei rifiuti devono essere obbligatoriamente istituiti dai Comuni, che li gestiscono, in regime, appunto, di privativa, sulla base di una disciplina regolamentare da essi stessi unilateralmente fissata; b) i soggetti tenuti al pagamento dei relativi prelievi (salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione) non possono sottrarsi a tale obbligo adducendo di non volersi avvalere dei suddetti servizi; c) la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti nel rapporto tra gestore ed utente del servizio, escludendosi ogni un rapporto di sinallagmaticità tra pagamento e servizio di smaltimento dei rifiuti. 11.2. La tariffa TARI prevede, quindi, la copertura di costi estranei alla logica della corrispondenza tra costi e benefici e riferibili, piuttosto, alla collettività e la tariffa, dunque, in considerazione della doverosità e del fondamento solidaristico della prestazione ricomprende sempre la quota fissa che, essendo connessa a servizi collettivi, indivisibili, generali, ed essendo vincolata, in gran parte al finanziamento proprio di interventi, attività, opere ed impianti ambientali, ha una funzione redistributiva di siffatti oneri e, dunque, va reclamata e riscossa nei confronti di tutti i soggetti insediati nel territorio ove vengono erogati i servizi per la gestione dei rifiuti, al di là della effettiva produzione, dato che, come membri della collettività, tutti ne traggono direttamente ovvero indirettamente un comune beneficio. 11.3. Non può, del resto, non considerarsi che la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione, per quanto estesa, dell'insediamento produttivo “in misura continuativa e prevalente” di rifiuti speciali non esclude, né logicamente, né di fatto, la produzione nella medesima area 'anche' di rifiuti urbani ordinari (seppure in percentuale ridotta), rifiuti il cui smaltimento implica comunque dei costi per il servizio inteso nel suo complesso mentre diversamente opinando e, quindi, ritenendo tali zone non soggette né a quota fissa né a quota variabile tali rifiuti (non speciali) verrebbero smaltiti dal servizio comunale con costi generali che finirebbero per ricadere ingiustificatamente sugli altri utenti. 11.4. È appena il caso di sottolineare che una simile lettura della normativa appare pienamente compatibile con il principio comunitario “chi inquina paga” (ribadito dall'art. 15 della direttiva comunitaria 2006/12/CE) atteso che il diritto comunitario, con tutta chiarezza, si limita a richiedere che la legislazione nazionale garantisca un ragionevole collegamento tra la produzione di rifiuti e la copertura del costo per il loro smaltimento, secondo un principio di proporzionalità, in modo che tale costo sia posto a carico, per una parte significativa, del produttore dei rifiuti. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (vedi sent.16 luglio 2009, causa C-254/08, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – i cui principi sono stati successivamente confermati in altra pronunzia della Corte di giustizia con riguardo alla direttiva 2008/98 che ha disposto la revisione della dir.200612/CE, Corte giust. 18.12.2014, causa C-551/13, Soc. edile turistica-residenziale, [OSCURATO:SOCIETA]) ...il principio "chi inquina paga" non osta a che gli Stati membri adattino, in funzione di categorie di utenti determinati secondo la loro rispettiva capacità a produrre rifiuti urbani, il contributo di ciascuna di dette categorie al costo complessivo necessario al finanziamento del sistema di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani . Tali principi sono stati ribaditi, pure, in seguito da Corte di Giustizia UE, sez. VI, 30-03-2017, in causa C-335/16; v., per analogia, sentenze del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, EU:C:2008:359, punto 77, nonché del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a., C254/08, EU:C:2009:479, punto 45). 12. Da questi principi la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata affermando la totale illegittimità degli atti impositivi opposti, solo in ragione del fatto che la società aveva provato in giudizio di produrre rifiuti speciali, senza specificare e accertare che la produzione fosse anche continuativa (vedi art. 1, comma 649, legge n. 147 del 2013, e senza considerare che: a) la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione (per quanto estesa) dell’insediamento produttivo non esclude, né logicamente né giuridicamente, la produzione nello stabilimento anche di rifiuti urbani ordinari; produzione che non doveva essere dimostrata ad onere dell’ente impositore, in quanto ex lege ricollegata al solo ed obiettivo fatto materiale della detenzione dei locali; b) la prova della produzione di rifiuti speciali da parte della società contribuente, come riferito dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], è stata comunque fornita con riguardo non alla totalità delle aree occupate, ma soltanto alla gran parte di esse, il che poneva il problema (non considerato dal giudice di merito) di individuare con esattezza (con onere probatorio a carico della stessa società contribuente che intendeva in tal modo fruire del regime speciale di favore) le superfici esentate dall’imposizione in rapporto a quelle complessivamente detenute dalla società e normalmente produttive di rifiuti urbani ricompresi nell’ordinario ciclo di privativa comunale; c) tanto la gran parte delle superfici produttive di rifiuti speciali, quanto le residue aree occupate, strutturalmente e funzionalmente idonee alla produzione di rifiuti urbani ordinari, concorrono senza riduzione o esenzione di sorta al pagamento della quota fissa del tributo, in quanto – come detto – diversamente finalizzata. Tutti questi aspetti deponevano quindi per la necessità che il giudice tributario, nell’ambito di un tipico procedimento avente natura di impugnazione-merito, accertasse la eventuale parziale fondatezza della pretesa tributaria in relazione sia alla concorrente produzione di rifiuti urbani ordinari o a questi assimilati sia al concorso alla quota fissa del tributo (Tari) da parte dell’intera superficie detenuta. 13. Segue l’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso principale, dichiarato inammissibile il primo e respinto l’ultimo unitamente al ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione. 14. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma