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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12772/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di atti persecutori.

Letta la memoria depositata dalla parte civile e quella depositata dal difensore dell'imputato.

Rilevato che il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità.

Ritenuto che si tratta invero di censure inammissibili, in quanto generiche e in larga parte relative a punti della decisione di primo grado che non erano stati oggetto di devoluzione con il gravame di merito.

Con riguardo alla credibilità della persona offesa, la Corte territoriale ha infatti sufficientemente risposto alle sollecitazioni difensive evidenziando come il suo racconto abbia trovato conferma nelle dichiarazioni dei suoi congiunti, fermo restando che le positive conferme eventualmente ritenute opportune non devono certo risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della persona offesa, posto che la loro funzione è per l'appunto quella di asseverare soltanto la sua credibilità soggettiva.

Né il ricorso evidenzia le ragioni per cui le doglianze sul punto avanzate con il gravame di merito eventualmente ignorate non sarebbero state implicitamente disattese e comunque sarebbero idonee a disarticolare l'apparato argomentativo della sentenza.

Sull'attendibilità dei familiari della persona offesa, invece, con i motivi d'appello non era stato sollevato alcun specifico rilievo, talché legittimamente il giudice dell'appello ha omesso di motivare su tale aspetto.

Analoghe considerazioni possono essere fatte in riferimento all'evento del reato, profilo non attinto dai motivi d'appello e sul quale dunque la sentenza ha sufficientemente motivato, peraltro evidenziando, contrariamente a quanto sostenuto, le ragioni della ritenuta sussistenza dell'alterazione delle abitudini di vita della vittima richiamando in tal senso il contenuto del compendio dichiarativo acquisito.

Irrilevante è poi l'eventuale difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto (peraltro correttamente individuata dai giudici del merito), posto che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto (ex multis Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) e ciò a tacere del fatto che il motivo d'appello sul punto era generico e meramente assertivo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rt-fusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge. es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di atti persecutori. Letta la memoria depositata dalla parte civile e quella depositata dal difensore dell'imputato. Rilevato che il ricorrente deduce vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità. Ritenuto che si tratta invero di censure inammissibili, in quanto generiche e in larga parte relative a punti della decisione di primo grado che non erano stati oggetto di devoluzione con il gravame di merito. Con riguardo alla credibilità della persona offesa, la Corte territoriale ha infatti sufficientemente risposto alle sollecitazioni difensive evidenziando come il suo racconto abbia trovato conferma nelle dichiarazioni dei suoi congiunti, fermo restando che le positive conferme eventualmente ritenute opportune non devono certo risolversi necessariamente in autonome prove del fatto imputato, né devono assistere ogni segmento della narrazione della persona offesa, posto che la loro funzione è per l'appunto quella di asseverare soltanto la sua credibilità soggettiva. Né il ricorso evidenzia le ragioni per cui le doglianze sul punto avanzate con il gravame di merito eventualmente ignorate non sarebbero state implicitamente disattese e comunque sarebbero idonee a disarticolare l'apparato argomentativo della sentenza. Sull'attendibilità dei familiari della persona offesa, invece, con i motivi d'appello non era stato sollevato alcun specifico rilievo, talché legittimamente il giudice dell'appello ha omesso di motivare su tale aspetto. Analoghe considerazioni possono essere fatte in riferimento all'evento del reato, profilo non attinto dai motivi d'appello e sul quale dunque la sentenza ha sufficientemente motivato, peraltro evidenziando, contrariamente a quanto sostenuto, le ragioni della ritenuta sussistenza dell'alterazione delle abitudini di vita della vittima richiamando in tal senso il contenuto del compendio dichiarativo acquisito. Irrilevante è poi l'eventuale difetto di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto (peraltro correttamente individuata dai giudici del merito), posto che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto (ex multis Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) e ciò a tacere del fatto che il motivo d'appello sul punto era generico e meramente assertivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rt-fusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge. es
Sentenza Cassazione n. 12772/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris