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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16166/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/5/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 26 maggio 2025 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 26 marzo 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 291-bis, comma 1, e 296, d.P.R. n. 43 del 1973 (ascrittogli per aver detenuto 22.035,00 pacchetti di sigarette, del peso di 440.700,00 grammi convenzionali, sottratti al pagamento dei diritti di confine), con la conseguente condanna alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 979.333,00 di multa, ha rideterminato la pena escludendo, alla luce di quanto ora previsto dall'art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024, quella pecuniaria, e confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla conferma del trattamento sanzionatorio, censurando, in particolare, la determinazione della pena considerando quale base di computo il massimo edittale, che era stata confermata dalla Corte d'appello sulla base delle medesime considerazioni svolte per disattendere la richiesta di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dunque in modo contraddittorio, posto che l'esclusione della particolare tenuità del fatto non ne implica una gravità tale da giustificare l'applicazione del massimo edittale, senza neppure considerare la leale condotta processuale del ricorrente, che aveva condotto la polizia giudiziaria nel magazzino utilizzato per custodire le sigarette di contrabbando, situato nei pressi della sua abitazione, la cui considerazione avrebbe consentito una mitigazione del trattamento sanzionatorio.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), un ulteriore vizio della motivazione, che sarebbe assente riguardo alla richiesta difensiva di applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53

I. 689/81.

Tale richiesta era stata formulata con l'atto d'appello, presentato nel 2019, subordinatamente alla riduzione della pena entro il limite di due anni richiesto dall'art. 53 citato, nel testo all'epoca vigente, per la sostituzione delle pene detentive.

La modifica di tale disposizione da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha elevato i limiti di pena previsti per la sostituzione delle pene detentive, avrebbe dovuto determinare la Corte d'appello a esaminare detta richiesta nonostante la conferma della pena stabilita dal primo giudice, sussistendo ora le condizioni formali per la sostituzione, con la conseguente sussistenza di una omissione nella motivazione della sentenza impugnata.

23. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, stante l'assenza di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto, alla luce della adeguatezza della motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.

2. Il primo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, in particolare alla misura della pena base, è manifestamente infondato.

Va, in premessa, rammentato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolvecil suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 - 01).

Sempre in premessa occorre ribadire che l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni quali "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01).

Nel caso in esame tale obbligo è stato adeguatamente e razionalmente adempiuto dalla Corte d'appello, che ha giustificato la conferma della misura della pena detentiva stabilita dal primo giudice sottolineando la gravità del fatto, in ragione del particolarmente ingente quantitativo di sigarette di contrabbando detenuto dal ricorrente, e richiamando gli altri aspetti di gravità della condotta evidenziati per escludere la lieve entità del fatto (costituiti dall'organizzazione approntata per la custodia dei tabacchi di contrabbando, stipulando a tale scopo un contratto di locazione di un magazzino adiacente alla abitazione del ricorrente; dall'ingente investimento finanziario compiuto per acquistare detto quantitativo di tabacchi; dall'evidente collegamento esistente con soggetti dediti allo smercio dell'ingente quantitativo di sigarette detenute dal ricorrente).

Si tratta di motivazione certamente idonea e immune da contraddizioni o illogicità manifeste, tale non potendo essere il richiamo dei medesimi aspetti di gravità e non occasionalità della condotta considerati per escludere la lieve entità del fatto e disattendere la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della differente prospettiva in cui 3si muovono, da un lato, l'accertamento della occasionalità o meno della condotta e della particolare tenuità dell'offesa arrecata all'interesse protetto ai fini della possibile esclusione della punibilità, trattandosi di indagine che postula l'accertamento dei suddetti indici - requisiti richiesti per l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, e, dall'altro, le valutazioni sulla gravità della condotta e sulla personalità dell'imputato richiesti per la determinazione della pena, da compiere in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Tale motivazione è, poi, stata censurata dal ricorrente esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito, in particolare della correttezza della determinazione della pena considerando quale base di computo il massimo edittale, senza individuare violazioni di disposizioni di legge penale o processuale o prospettare illogicità manifeste o contraddizioni della motivazione, ma solamente prospettando una diversa valutazione delle condotte e della propria personalità.

Si tratta, chiaramente, in considerazione dei ricordati limiti del giudizio di legittimità anche in ordine al trattamento sanzionatorio, di censure non consentite, essendo volte esclusivamente a conseguire una rivisitazione di valutazioni di merito adeguatamente e logicamente giustificate, come tali non sindacabili sul piano delle considerazioni di merito nel giudizio di legittimità.

3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancata considerazione della richiesta di sostituzione della pena, è, invece, fondato.

L'attuale testo dell'art. 53 della

I. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 71, comma 1, lettera a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede più ampi limiti di pena per la sostituzione delle pene detentive brevi, nei quali rientra anche quella concretamente inflitta al ricorrente, cosicché, trattandosi di disposizione di natura sostanziale, in quanto relativa al trattamento sanzionatorio, più favorevole, la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la richiesta di sostituzione avanzata dall'imputato con l'atto d'appello, divenuta ammissibile nonostante la pena in concreto inflitta a seguito di detta modifica normativa, intervenuta prima della pronuncia impugnata.

Si rende, pertanto, necessario un nuovo esame di tale richiesta, previo annullamento sul punto della sentenza impugnata.

4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, da compiere da altra sezione della medesima Corte d'appello sulla base della più favorevole disciplina attualmente vigente.

Nel resto il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente irrevocabilità della affermazione di responsabilità dell'imputato. 4 P.Q.MDepos efia Oggi=I t.Ri0 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/5/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 maggio 2025 la Corte d'appello di Napoli, provvedendo sulla impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 26 marzo 2019 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 291-bis, comma 1, e 296, d.P.R. n. 43 del 1973 (ascrittogli per aver detenuto 22.035,00 pacchetti di sigarette, del peso di 440.700,00 grammi convenzionali, sottratti al pagamento dei diritti di confine), con la conseguente condanna alla pena di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 979.333,00 di multa, ha rideterminato la pena escludendo, alla luce di quanto ora previsto dall'art. 84 d.lgs. n. 141 del 2024, quella pecuniaria, e confermando nel resto la sentenza impugnata. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte relativa alla conferma del trattamento sanzionatorio, censurando, in particolare, la determinazione della pena considerando quale base di computo il massimo edittale, che era stata confermata dalla Corte d'appello sulla base delle medesime considerazioni svolte per disattendere la richiesta di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dunque in modo contraddittorio, posto che l'esclusione della particolare tenuità del fatto non ne implica una gravità tale da giustificare l'applicazione del massimo edittale, senza neppure considerare la leale condotta processuale del ricorrente, che aveva condotto la polizia giudiziaria nel magazzino utilizzato per custodire le sigarette di contrabbando, situato nei pressi della sua abitazione, la cui considerazione avrebbe consentito una mitigazione del trattamento sanzionatorio. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), un ulteriore vizio della motivazione, che sarebbe assente riguardo alla richiesta difensiva di applicazione delle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 I. 689/81. Tale richiesta era stata formulata con l'atto d'appello, presentato nel 2019, subordinatamente alla riduzione della pena entro il limite di due anni richiesto dall'art. 53 citato, nel testo all'epoca vigente, per la sostituzione delle pene detentive. La modifica di tale disposizione da parte del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha elevato i limiti di pena previsti per la sostituzione delle pene detentive, avrebbe dovuto determinare la Corte d'appello a esaminare detta richiesta nonostante la conferma della pena stabilita dal primo giudice, sussistendo ora le condizioni formali per la sostituzione, con la conseguente sussistenza di una omissione nella motivazione della sentenza impugnata. 23. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, stante l'assenza di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto, alla luce della adeguatezza della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo. 2. Il primo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio, in particolare alla misura della pena base, è manifestamente infondato. Va, in premessa, rammentato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolvecil suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524 - 01; Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278 - 01). Sempre in premessa occorre ribadire che l'irrogazione della pena in una misura prossima al massimo edittale rende necessaria una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, non essendo sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni quali "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356 - 01). Nel caso in esame tale obbligo è stato adeguatamente e razionalmente adempiuto dalla Corte d'appello, che ha giustificato la conferma della misura della pena detentiva stabilita dal primo giudice sottolineando la gravità del fatto, in ragione del particolarmente ingente quantitativo di sigarette di contrabbando detenuto dal ricorrente, e richiamando gli altri aspetti di gravità della condotta evidenziati per escludere la lieve entità del fatto (costituiti dall'organizzazione approntata per la custodia dei tabacchi di contrabbando, stipulando a tale scopo un contratto di locazione di un magazzino adiacente alla abitazione del ricorrente; dall'ingente investimento finanziario compiuto per acquistare detto quantitativo di tabacchi; dall'evidente collegamento esistente con soggetti dediti allo smercio dell'ingente quantitativo di sigarette detenute dal ricorrente). Si tratta di motivazione certamente idonea e immune da contraddizioni o illogicità manifeste, tale non potendo essere il richiamo dei medesimi aspetti di gravità e non occasionalità della condotta considerati per escludere la lieve entità del fatto e disattendere la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in considerazione della differente prospettiva in cui 3si muovono, da un lato, l'accertamento della occasionalità o meno della condotta e della particolare tenuità dell'offesa arrecata all'interesse protetto ai fini della possibile esclusione della punibilità, trattandosi di indagine che postula l'accertamento dei suddetti indici - requisiti richiesti per l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, e, dall'altro, le valutazioni sulla gravità della condotta e sulla personalità dell'imputato richiesti per la determinazione della pena, da compiere in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. Tale motivazione è, poi, stata censurata dal ricorrente esclusivamente sul piano delle valutazioni di merito, in particolare della correttezza della determinazione della pena considerando quale base di computo il massimo edittale, senza individuare violazioni di disposizioni di legge penale o processuale o prospettare illogicità manifeste o contraddizioni della motivazione, ma solamente prospettando una diversa valutazione delle condotte e della propria personalità. Si tratta, chiaramente, in considerazione dei ricordati limiti del giudizio di legittimità anche in ordine al trattamento sanzionatorio, di censure non consentite, essendo volte esclusivamente a conseguire una rivisitazione di valutazioni di merito adeguatamente e logicamente giustificate, come tali non sindacabili sul piano delle considerazioni di merito nel giudizio di legittimità. 3. Il secondo motivo, mediante il quale è stata lamentata la mancata considerazione della richiesta di sostituzione della pena, è, invece, fondato. L'attuale testo dell'art. 53 della I. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 71, comma 1, lettera a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, prevede più ampi limiti di pena per la sostituzione delle pene detentive brevi, nei quali rientra anche quella concretamente inflitta al ricorrente, cosicché, trattandosi di disposizione di natura sostanziale, in quanto relativa al trattamento sanzionatorio, più favorevole, la Corte d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione la richiesta di sostituzione avanzata dall'imputato con l'atto d'appello, divenuta ammissibile nonostante la pena in concreto inflitta a seguito di detta modifica normativa, intervenuta prima della pronuncia impugnata. Si rende, pertanto, necessario un nuovo esame di tale richiesta, previo annullamento sul punto della sentenza impugnata. 4. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla richiesta di sostituzione della pena detentiva, da compiere da altra sezione della medesima Corte d'appello sulla base della più favorevole disciplina attualmente vigente. Nel resto il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente irrevocabilità della affermazione di responsabilità dell'imputato. 4 P.Q.MDepos efia Oggi=I t.Ri0 5
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