CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 09886/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa il 5 luglio 2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia il 7 luglio 2020, con cui Leonardo MANGINI è stato condannato alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale in punto di responsabilità penale dell'imputato e di trattamento sanzionatorio, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito: si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata quanto al compendio probatorio (dichiarazioni testimoniali e acquisizioni documentali) poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato; si veda, altresì, pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto la pena inflitta congrua, in considerazione delle modalità del fatto, e ha negato le circostanze attenuanti generiche, stante la recidiva e l'assenza di elementi positivi favorevolmente apprezzabili; ritenuto, altresì, che l'applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] '