CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 21516/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 27252 /2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S. R . L . , in persona del legale rappre- sentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] di ri- scossioneS.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore ; –intimata – Oggetto:impugnativa estrattodi ruolo – cartell e dipagamento - notifica avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 13 89 / 6 / 1 8 , depositata il 14 . 2 . 20 1 8 e non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 6 giugno 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia veniva rigettato l’appello proposto da lla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,ora in fallimento, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Napoli n. 4339 / 2 /201 7 di rigetto del ricorso introduttivo proposto dal la contribuente avente ad oggetto l’impu- gnazionedell'estratto di ruolo asseritamente acquisito il 10.10.2016, relativo ad una cartella esattoriale per omesso pagamento dell'IVA perl'anno 2010, dell'ammontare di euro 222.985,48. Secondo la società la cartella e ra stata notificata via PEC il 25.08.2016ed era priva di relata di notifica e, inoltre, il credito si eraestinto per intervenuta prescrizione. Ilgiudice di prime cure riteneva legittima la notifica della cartella a mezzoPEC ai sensi dell'art. 26, comma 1 bis, d.P.R. 602 del 1973 . Osservavache il termine di prescrizione applicabile era decennale e accertavache la prescrizione non era maturata. Il giudice d’appello dichiarava la regolarità della notificazione della cartella di pagamento sottostante e l'inammissibilità del ricorso in- troduttivo,attesa l'impugnazione dell'estratto di ruolo . Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione parte contribuente, affidato a d un unico macro - motiv o , mentre l’Agenzia delleEntrate Riscossione non ha svolto difese. Con nota di deposito daultimo la contribuente rende noto che nelle more è intervenuto il fallimentodella società. Consideratoche:1.Con un unico onnicomprensivo motivo di ricorso, ex art.360 primo commann.3, 4 e 5 cod. proc. civ., si prospetta la violazione e falsa applicazionedell’art. 32 del D. Lgs. 546/92, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. e l’omessa pronuncia, nonché l’omesso esame circa unfatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione trale parti con riferimento alla ratio decidendi espressa dal giudice d’appellodi regolarità della notificazione della cartella di pagamento sottostantel’estratto di ruolo impugnato e di inammissibilità del ri- corsointroduttivo. 2.In via pregiudiziale alla disamina delle censure sollevate da parte ricorrentecon il motivo suddetto , va rilevato che il ricorso introdut- tivo è inammissibile e dev’essere confermata la sentenza impu- gnata, sia pure con correzione della motivazione ex art.384 u.c. cod.proc. civ. in quanto il dispositivo è corretto . Partecontribuente rende noto nell’incipit e nel corpo del ricorso che conil ricorso introduttivo ha impugnato l’ « estratto di ruolo eseguito il10/10/2016 relativo alla cartella n. 071 2016 0063822011/000 » asseritamente notificata alla contribuente dall’agente della riscos- sione.La sentenza impugnata riporta il medesimo dato. Viene dunque chiaramente impugnato nel presente processo l’estrattodi ruolo e, per ess a , la cartella di pagamento sottesa, che la società assume non essere stata ritualmente notificata, avendo appresodella sua esistenza proprio tramite l’estratto di ruolo. 3. D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoroe per esigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bisil quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - ancheunitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non le- gittimamentenotificate - se non a determinate, specifiche, condi- zioni. 4.La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.». 5. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento, di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 6. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit. , non ha smentito l’operato delle Sezioni Unitestabilendo: « Le questioni sollevate (…) sono quindi inammis- sibili:il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottesealla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimentoè alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legisla- tore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anchemolto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo ri- sorse preziose e causando il danno economico della possibile con- dannaal pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente lapossibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ». 7.In conclusione, pronunciando d’ufficio su l ricorso per cassazione , questo dev’essere dichiarato inammissibile ex art.100 cod. proc. civ.,perché ab origine , la causa non poteva essere proposta. 8.Nessun provvedimento va adottato sulle spese di lite, in assenza dicostituzione dell’agente della riscossione. P.Q.M. LaCorte: pronunciandosul ricorso, lo dichiara inammissibile. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del