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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 14638/2023

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 19/10/2022; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA]„ che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del riesame di Catania con ordinanza in data 19 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 27 ottobre) ha confermato il decreto di sequestro preventivo adottato dal locale Gip sulle quote della società [OSCURATO:SOCIETA], sui conti ad essa intestati e sui beni mobili, immobili e mobili registrati dalla stessa società posseduti, in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla "mafiosità", per il quale sono indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (esponente del clan Santapaola).

2. Avverso l'ordinanza del riesame Tudisco ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale vengono dedotti tre motivi.

2.1. Con il primo motivo ci censura violazione del divieto del bis in idem, in quanto il fatto ora addebitato all'indagato è coperto dal giudicato di assoluzione nel procedimento c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]" e nel settembre del 2019 è semplicemente intervenuta la cessione delle residue quote dal [OSCURATO:PERSONA] al Tudisco, elemento che non può incidere sull'eventuale consumazione del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. (del quale, in ogni caso, difettano gli estremi materiali in quanto la società è in effetti gestita dal Tudisco mentre il Monaco svolge la funzione di responsabile delle vendite).

2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per avere l'ordinanza impugnata omesso di valutare i risultati delle investigazioni difensive e comunque per avere con motivazione apodittica ritenuto sussistenti elementi indiziari dal contenuto di intercettazioni che in realtà non sono affatto indicative della plausibilità dell'ipotesi accusatoria.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. per avere il provvedimento impugnato ritenute attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a nutrire ragioni di astio verso il [OSCURATO:PERSONA] (in ragione della richiesta da parte di questi di restituzione di una autovettura Mercedes acquistata dallo Scavone e non pagata), ha riferito del versamento da parte del clan mafioso della somma di 100.000 euro al Monaco, circostanza di cui non è stata fornita alcuna prova.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è complessivamente infondato.

2. Infondati sono il secondo e il terzo motivo.

2.1. Secondo l'addebito provvisorio, il Monaco, nonostante rivestiva la qualifica di semplice "impiegato", sin dalla costituzione della società (25 settembre 2009, con ripartizione delle quote al 50% in capo a [OSCURATO:PERSONA], fratello del Michele e al 50% in capo al Tudisco che ricopriva la carica di amministratore unico) avrebbe continuato ad essere l'effettivo titolare della stessa, assumendo tutte le determinazioni per l'ente senza che Tudisco, titolare formale della medesima, avesse alcuna autonomia decisionale e potere di gestione.

Il 10 settembre 2014, dopo l'esecuzione di una ordinanza cautelare nell'ambito di un procedimento penale denominato "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA] cedeva le sue quote al Tudisco (che diventava proprietario al 100%).

Il citato procedimento penale si concludeva con sentenza definitiva di assoluzione nel gennaio del 2017 (per difetto di prova circa "l'elemento soggettivo in capo agli allora imputati e non essendo state svolte indagini in merito alla eventuale intromissione nella gestione della società di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]").

2.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata motiva in modo adeguato in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di trasferimento fraudolento, la cui sussistenza a carico del Tudisco è corroborata, oltre che dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, da ultimo lo Scavone nel febbraio del 2022, da inequivoche intercettazioni che dimostrano chiaramente come il dominus della società fosse il [OSCURATO:PERSONA], soggetto molto vicino al clan Santapaola, dal quale aveva ricevuto il compito di investire e riciclare nella sua concessionaria il provento di attività illecite.

2.3. A fronte di un apparato argomentativo non illogico e aderente ai risultati delle indagini, le deduzioni difensive non individuano illogicità motivazionali ma si limitano a prospettare una "diversa lettura" degli elementi indiziari non fondata su profili di persuasività.

Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601).

3. Infondato è anche il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione del divieto di bis in idem.

3.1. E' pacifico che nel 2017 è intervenuta assoluzione definitiva, anche nei confronti del Tudisco, per il delitto ora sanzionato dall'art. 512 bis cod. pen.

Il Tribunale del riesame ha respinto la relativa eccezione (pag. 14 e 15) ritenendo che la contestazione cautelare in relazione alla quale è stato disposto il sequestro preventivo abbia ad oggetto fatti - cessione del restante 50% delle quote della società dal [OSCURATO:PERSONA] al Tudisco, avvenuta nel settembre del 2014 - successivi ai fatti coperti dal giudicato assolutorio del 2017 (nel quale la contestazione aveva ad oggetto la costituzione della società, avvenuta nel 2009).

3.2. La conclusione cui perviene l'ordinanza impugnata è corretta in quanto l'addebito provvisorio ora contestato all'indagato è diverso dal fatto per il quale Tudisco è stato assolto con pronuncia coperta dal giudicato.

Invero, questa Corte ha precisato che «in tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella

I. 7 agosto 1992, n. 356) costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato le successive e reiterate condotte di intestazione fittizia dei medesimi beni e compagini sociali al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, come tali autonomamente punibili" (Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272903)».

In senso conforme, più recentemente, v.

Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022 - dep. 2023, non massimata, che ha affermato che «in tema di trasferimento fraudolento di valori, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l'acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l'intestazione fittizia di un'ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali».

Sotto altro profilo, si è anche precisato che «il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, col dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, mentre non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del "tempus commissi delicti", le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimane strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256).»

3.3. Nel caso di specie, la modifica societaria, attuata attraverso la cessione del residuo 50% delle quote dal [OSCURATO:PERSONA] a Tudisco ed intervenuta dopo il giudicato assolutorio sopra indicato, costituisce nuova condotta inquadrabile, alla luce degli elementi indiziari posti dal Tribunale del riesame a fondamento della propria ordinanza, nella fattispecie dell'art. 512 bis cod. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 19/10/2022; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentito il difensore dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA]„ che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catania con ordinanza in data 19 ottobre 2022 (motivazione depositata il successivo 27 ottobre) ha confermato il decreto di sequestro preventivo adottato dal locale Gip sulle quote della società [OSCURATO:SOCIETA], sui conti ad essa intestati e sui beni mobili, immobili e mobili registrati dalla stessa società posseduti, in relazione al reato di trasferimento fraudolento di valori aggravato dalla "mafiosità", per il quale sono indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (esponente del clan Santapaola). 2. Avverso l'ordinanza del riesame Tudisco ha presentato, per mezzo del proprio difensore, ricorso nel quale vengono dedotti tre motivi. 2.1. Con il primo motivo ci censura violazione del divieto del bis in idem, in quanto il fatto ora addebitato all'indagato è coperto dal giudicato di assoluzione nel procedimento c.d. "[OSCURATO:PERSONA]" e nel settembre del 2019 è semplicemente intervenuta la cessione delle residue quote dal [OSCURATO:PERSONA] al Tudisco, elemento che non può incidere sull'eventuale consumazione del reato di cui all'art. 512 bis cod. pen. (del quale, in ogni caso, difettano gli estremi materiali in quanto la società è in effetti gestita dal Tudisco mentre il Monaco svolge la funzione di responsabile delle vendite). 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge per avere l'ordinanza impugnata omesso di valutare i risultati delle investigazioni difensive e comunque per avere con motivazione apodittica ritenuto sussistenti elementi indiziari dal contenuto di intercettazioni che in realtà non sono affatto indicative della plausibilità dell'ipotesi accusatoria. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'art. 192 comma 3 cod. proc. pen. per avere il provvedimento impugnato ritenute attendibili le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che, oltre a nutrire ragioni di astio verso il [OSCURATO:PERSONA] (in ragione della richiesta da parte di questi di restituzione di una autovettura Mercedes acquistata dallo Scavone e non pagata), ha riferito del versamento da parte del clan mafioso della somma di 100.000 euro al Monaco, circostanza di cui non è stata fornita alcuna prova.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato. 2. Infondati sono il secondo e il terzo motivo. 2.1. Secondo l'addebito provvisorio, il Monaco, nonostante rivestiva la qualifica di semplice "impiegato", sin dalla costituzione della società (25 settembre 2009, con ripartizione delle quote al 50% in capo a [OSCURATO:PERSONA], fratello del Michele e al 50% in capo al Tudisco che ricopriva la carica di amministratore unico) avrebbe continuato ad essere l'effettivo titolare della stessa, assumendo tutte le determinazioni per l'ente senza che Tudisco, titolare formale della medesima, avesse alcuna autonomia decisionale e potere di gestione. Il 10 settembre 2014, dopo l'esecuzione di una ordinanza cautelare nell'ambito di un procedimento penale denominato "[OSCURATO:PERSONA]", [OSCURATO:PERSONA] cedeva le sue quote al Tudisco (che diventava proprietario al 100%). Il citato procedimento penale si concludeva con sentenza definitiva di assoluzione nel gennaio del 2017 (per difetto di prova circa "l'elemento soggettivo in capo agli allora imputati e non essendo state svolte indagini in merito alla eventuale intromissione nella gestione della società di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]"). 2.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata motiva in modo adeguato in merito alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di trasferimento fraudolento, la cui sussistenza a carico del Tudisco è corroborata, oltre che dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, da ultimo lo Scavone nel febbraio del 2022, da inequivoche intercettazioni che dimostrano chiaramente come il dominus della società fosse il [OSCURATO:PERSONA], soggetto molto vicino al clan Santapaola, dal quale aveva ricevuto il compito di investire e riciclare nella sua concessionaria il provento di attività illecite. 2.3. A fronte di un apparato argomentativo non illogico e aderente ai risultati delle indagini, le deduzioni difensive non individuano illogicità motivazionali ma si limitano a prospettare una "diversa lettura" degli elementi indiziari non fondata su profili di persuasività. Invero, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 - dep. 2021, F., Rv. 280601). 3. Infondato è anche il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione del divieto di bis in idem. 3.1. E' pacifico che nel 2017 è intervenuta assoluzione definitiva, anche nei confronti del Tudisco, per il delitto ora sanzionato dall'art. 512 bis cod. pen. Il Tribunale del riesame ha respinto la relativa eccezione (pag. 14 e 15) ritenendo che la contestazione cautelare in relazione alla quale è stato disposto il sequestro preventivo abbia ad oggetto fatti - cessione del restante 50% delle quote della società dal [OSCURATO:PERSONA] al Tudisco, avvenuta nel settembre del 2014 - successivi ai fatti coperti dal giudicato assolutorio del 2017 (nel quale la contestazione aveva ad oggetto la costituzione della società, avvenuta nel 2009). 3.2. La conclusione cui perviene l'ordinanza impugnata è corretta in quanto l'addebito provvisorio ora contestato all'indagato è diverso dal fatto per il quale Tudisco è stato assolto con pronuncia coperta dal giudicato. Invero, questa Corte ha precisato che «in tema di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella I. 7 agosto 1992, n. 356) costituiscono ulteriori ed autonome fattispecie dello stesso reato le successive e reiterate condotte di intestazione fittizia dei medesimi beni e compagini sociali al fine di coprire e mascherare la reale proprietà dei beni, come tali autonomamente punibili" (Sez. 2, n. 11881 del 06/03/2018, Szalska, Rv. 272903)». In senso conforme, più recentemente, v. Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022 - dep. 2023, non massimata, che ha affermato che «in tema di trasferimento fraudolento di valori, anche nel caso in cui rimangano identici i soggetti interponenti e quelli interposti, integra un nuovo reato, rispetto al preesistente, il mutamento della denominazione sociale, lo spostamento della sede o l'acquisto di nuovi beni strumentali, ove determinino l'intestazione fittizia di un'ulteriore azienda, intesa quale complesso di beni materiali e immateriali». Sotto altro profilo, si è anche precisato che «il reato di trasferimento fraudolento di valori ha natura istantanea con effetti permanenti e si perfeziona nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e apparente e titolarità di fatto dei beni, col dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione o di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen., sicché la consumazione si sposta in avanti in caso di creazione, da un'originaria società, di ulteriori e nuove società fittizie o di intestazione fittizia di quote dell'unica società coinvolta ovvero di cambi dei vertici societari di quest'ultima animati dal medesimo scopo, mentre non assumono rilievo, ai fini dell'individuazione del "tempus commissi delicti", le successive operazioni commerciali che attengono alla normale dinamica societaria, laddove l'ente rimane strutturato nei termini originari, senza l'ingresso di nuovi interponenti o interposti, ovvero senza ulteriori attività di schermatura dell'interponente (Sez. 5, n. 22106 del 10/03/2022, Araniti, Rv. 283256).» 3.3. Nel caso di specie, la modifica societaria, attuata attraverso la cessione del residuo 50% delle quote dal [OSCURATO:PERSONA] a Tudisco ed intervenuta dopo il giudicato assolutorio sopra indicato, costituisce nuova condotta inquadrabile, alla luce degli elementi indiziari posti dal Tribunale del riesame a fondamento della propria ordinanza, nella fattispecie dell'art. 512 bis cod. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa
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