CassazionedecretoSezione 4Decisione del 3 giugno 2025
Cassazione n. 40102/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato inNIGERIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni depositate dallaSostituta Procuratr ic e generale [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 3 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino ha disposto l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 113, 40 cpv. e 589 cod. pen., commesso in Torino in data 11 agosto 2023 (decesso di [OSCURATO:PERSONA] avvenuto presso la Casa circondariale di Torino),rigettando l’opposizione avanzata dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto decreto, la persona offesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione all’art. 410 cod. proc. pen. , per avere il GIP disposto de plano l’archiviazione del procedimento per ritenuta inammissibilità dell’atto di opposizione. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, sostenendo che il Giudice per le indagini preliminari, pur affermando l’inammissibilità dell’opposizione per la carenza di indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova, avrebbe in realtà respinto nel merito l’opposizione, con ciò violando le regole del contraddittorio e soprattutto il vaglio preliminare di ammissibilità dell’atto oppositivo, superato il quale dovrebbe instaurarsi appunto il confronto tra le parti in sede di camera di consiglio. Erano, infatti, stati indicati con chiarezza gli oggetti dell’investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova (audizione della Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l’audizione del mediatore culturale e della funzionaria giuridico pedagogica, l’effettuazione di un supplemento di consulenza medico legale) con precipua indicazione delle finalità connesse a ciascuna richiesta. Il GIP avrebbe dunque dovuto fissare udienza camerale, procedendo nel merito della valutazione, nel contraddittorio delle parti. 3. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso sia convertito in reclamo ex art. 410-bis cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA], per gli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per l’indagato [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato memorie chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso per cassazione , come chiesto da l P rocuratore G enerale , deve essere convertito in reclamo ex art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Torino. L’art. 410-bis cod. proc. pen., in tema di “nullità del provvedimento di archiviazione”, prevede, ai commi 1 e 2, le ipotesi di nullità del decreto e dell’ordinanza di archiviazione. In particolare, il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell’avviso di cui ai commi 2 e 3-bis dell’articolo 408 e al comma 1-bis dell’articolo 411 ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo 408 sia scaduto, senza che sia stato presentato l’atto di opposizione. Il decretodi archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammissibile, salvi i casi di inosservanza dell’articolo 410, comma 1. Il comma 3, invece, individua il giudice a cui indirizzare il reclamo avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari: nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l’interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile. 5. Si tratta dunque di un rimedio – il reclamo al tribunale in composizione monocratica –che l’odierno ricorrente non ha, invece, attivato. Deve pertanto convertirsi l’odierno ricorso in reclamo e devono trasmettersi gli atti al giudice competente a decidere sullo stesso, in applicazione dell’art. 568 cod. proc. pen., che, al comma 5, dispone che l'impugnazione è ammissibile indipendentementedalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta a un giudiceincompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente. P.Q.M Qualificato il ricorso come reclamo ai sensi dell'art.410 bis cod.proc.pen. dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Torino per l'ulterio