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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 33657/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 13 luglio 2022, nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 640-bis cod. pen. (così riqualificata l'iniziale contestazione ai sensi dell'art. 316- ter cod. pen.), ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 19.286,73, rinvenibile in forma liquida o depositata presso istituti bancari, nonché, in caso di incapienza anche parziale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sino alla somma suindicata.

L'imputazione aveva per oggetto le plurime domande di accesso alle misure di sostegno al reddito delle aziende agricole finanziate dalla Politica agricola comune dell'Unione europea, presentate dai suddetti indagati ([OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale; il figlio [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale della suddetta impresa e sottoscrittore delle istanze), omettendo di rappresentare la condanna definitiva riportata da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della circostanza speciale (circostanze ostative alla erogazione di quanto richiesto, a cui invece provvedevano, in distinte tranches, i competenti uffici della Regione Calabria).

Il Tribunale del riesame ha confermato il suddetto decreto.

2. Avverso quest'ultimo provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 640-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen.

Una volta ricondotta la vicenda nell'ambito della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non sarebbero rinvenibili né concreti artifici e raggiri (posto che le richieste - a cui era allegata procura institoria autenticata dalle autorità penitenziarie - davano puntualmente atto dello stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA]), né il dolo di legge (poiché [OSCURATO:PERSONA], materiale presentatore delle istanze, avrebbe proceduto solo dopo aver ricevuto dal Centro di assistenza agricola, compiutamente informato sulla situazione personale dei richiedenti, rassicurazioni sulla conformità delle richieste, peraltro redatte mediante modulistica pre-compilata).

2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il profilo della violazione di norme processuali (in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.) - la totale carenza di motivazione in merito alle esigenze cautelari che sarebbero state poste a fondamento del vincolo ablatorio.

3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Le censure contenute nel primo motivo appaiono, in primo luogo, irritualmente dirette a sollecitare un'impossibile apprezzamento della gravità indiziaria.In tema di sequestro preventivo, non è infatti necessaria una simile valutazione, essendo sufficiente la compiuta verifica in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, vale a dire alla sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 5, n. 3722 dell 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 2730E9; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279).

Il Tribunale del riesame, rispondendo agli specifici motivi di impugnazione, ha dato conto dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentono di ricondurre in concreto l'evento astrattamente punito dalla norma penale alla specifica condotta degli indagati (la mera affermazione dello stato detentivo, senza specificazione del titolo di reato; l'omessa indicazione dell'applicazione della misura di prevenzione, ostativa ex art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la sottoscrizione della declaratoria di essere a conoscenza della normativa comunitaria e nazionale che disciplina la ammissibilità delle domande e la corresponsione degli aiuti e di non versare in alcuna condizione ostativa; l'idoneità decettiva di tali condotte, a fronte della mancata attivazione da parte dell'amministrazione dei pur doverosi controlli).

Con questo congruo apparato argomentativo, il ricorrente, reiterando le doglianze già avanzate nel giudizio di merito, evita di confrontarsi, di modo che il motivo di ricorso deve altresì considerarsi non specifico, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

2. Il Tribunale del riesame - in risposta al motivo di riesame che contestava la pertinenzialità delle somme sequestrate per la futura confisca diretta (rinvenute su un conto corrente postale, una carta PostePay e una carta prepagata Unicredit, tutti intestati a [OSCURATO:PERSONA], sino alla concorrenza complessiva di euro 14.448,15) ha affermato la sussistenza delle esigenze di cautela, «occorrendo impedire la dispersione delle poste attive staggite», con richiamo, a confutazione delle allegazioni difensive, alla natura di confisca diretta, trattandosi di denaro, e alla conseguente irrilevanza della eventuale origine lecita del numerano.

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694).

L'onere di motivazione - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, come desumibile sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769).

Avuto riguardo alla fisiologica volatilità di somme liquide, peraltro neppure pari all'importo fissato nel decreto di sequestro, la motivazione del Tribunale del riesame appare estremamente sintetica, eppure chiara nell'evidenziare la forte probabilità di sottrazione del denaro sottoposto a vincolo, tale da lasciar fondatamente desumere il peri culum in mora.

Il motivo è dunque manifestamente infondato.

3. Per quanto attiene al vincolo cautelare apposto sui terreni di proprietà pro quota di [OSCURATO:PERSONA], il motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], peraltro in difetto di particolari alle gazioni sul punto, non risulta sorretto da adeguato interesse, essendo astrattamente legittimato all'impugnazione solo chi vanti un interesse concreto ed attuale alla restituzione della cosa come effetto del disse questro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 ; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Ry. 276545 ; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992).

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA][; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso, riportandosi ai motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 13 luglio 2022, nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, 110 e 640-bis cod. pen. (così riqualificata l'iniziale contestazione ai sensi dell'art. 316- ter cod. pen.), ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta della somma di euro 19.286,73, rinvenibile in forma liquida o depositata presso istituti bancari, nonché, in caso di incapienza anche parziale, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sino alla somma suindicata. L'imputazione aveva per oggetto le plurime domande di accesso alle misure di sostegno al reddito delle aziende agricole finanziate dalla Politica agricola comune dell'Unione europea, presentate dai suddetti indagati ([OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'omonima impresa agricola individuale; il figlio [OSCURATO:PERSONA], quale procuratore generale della suddetta impresa e sottoscrittore delle istanze), omettendo di rappresentare la condanna definitiva riportata da [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della circostanza speciale (circostanze ostative alla erogazione di quanto richiesto, a cui invece provvedevano, in distinte tranches, i competenti uffici della Regione Calabria). Il Tribunale del riesame ha confermato il suddetto decreto. 2. Avverso quest'ultimo provvedimento, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione di legge, in relazione agli artt. 640-bis cod. pen. e 321 cod. proc. pen. Una volta ricondotta la vicenda nell'ambito della fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non sarebbero rinvenibili né concreti artifici e raggiri (posto che le richieste - a cui era allegata procura institoria autenticata dalle autorità penitenziarie - davano puntualmente atto dello stato di detenzione di [OSCURATO:PERSONA]), né il dolo di legge (poiché [OSCURATO:PERSONA], materiale presentatore delle istanze, avrebbe proceduto solo dopo aver ricevuto dal Centro di assistenza agricola, compiutamente informato sulla situazione personale dei richiedenti, rassicurazioni sulla conformità delle richieste, peraltro redatte mediante modulistica pre-compilata). 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura - sotto il profilo della violazione di norme processuali (in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen.) - la totale carenza di motivazione in merito alle esigenze cautelari che sarebbero state poste a fondamento del vincolo ablatorio. 3. All'odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Le censure contenute nel primo motivo appaiono, in primo luogo, irritualmente dirette a sollecitare un'impossibile apprezzamento della gravità indiziaria.In tema di sequestro preventivo, non è infatti necessaria una simile valutazione, essendo sufficiente la compiuta verifica in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti, vale a dire alla sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato (Sez. 5, n. 3722 dell 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez. 1, n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 2730E9; Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279). Il Tribunale del riesame, rispondendo agli specifici motivi di impugnazione, ha dato conto dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentono di ricondurre in concreto l'evento astrattamente punito dalla norma penale alla specifica condotta degli indagati (la mera affermazione dello stato detentivo, senza specificazione del titolo di reato; l'omessa indicazione dell'applicazione della misura di prevenzione, ostativa ex art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; la sottoscrizione della declaratoria di essere a conoscenza della normativa comunitaria e nazionale che disciplina la ammissibilità delle domande e la corresponsione degli aiuti e di non versare in alcuna condizione ostativa; l'idoneità decettiva di tali condotte, a fronte della mancata attivazione da parte dell'amministrazione dei pur doverosi controlli). Con questo congruo apparato argomentativo, il ricorrente, reiterando le doglianze già avanzate nel giudizio di merito, evita di confrontarsi, di modo che il motivo di ricorso deve altresì considerarsi non specifico, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 2. Il Tribunale del riesame - in risposta al motivo di riesame che contestava la pertinenzialità delle somme sequestrate per la futura confisca diretta (rinvenute su un conto corrente postale, una carta PostePay e una carta prepagata Unicredit, tutti intestati a [OSCURATO:PERSONA], sino alla concorrenza complessiva di euro 14.448,15) ha affermato la sussistenza delle esigenze di cautela, «occorrendo impedire la dispersione delle poste attive staggite», con richiamo, a confutazione delle allegazioni difensive, alla natura di confisca diretta, trattandosi di denaro, e alla conseguente irrilevanza della eventuale origine lecita del numerano. Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848; Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022, Guarrera, Rv. 283619; Sez. 3, n. 37727 del 22/06/2022, Moretti, Rv. 283694). L'onere di motivazione - nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità della misura reale - può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato, come desumibile sia da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, sia da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769). Avuto riguardo alla fisiologica volatilità di somme liquide, peraltro neppure pari all'importo fissato nel decreto di sequestro, la motivazione del Tribunale del riesame appare estremamente sintetica, eppure chiara nell'evidenziare la forte probabilità di sottrazione del denaro sottoposto a vincolo, tale da lasciar fondatamente desumere il peri culum in mora. Il motivo è dunque manifestamente infondato. 3. Per quanto attiene al vincolo cautelare apposto sui terreni di proprietà pro quota di [OSCURATO:PERSONA], il motivo di ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], peraltro in difetto di particolari alle gazioni sul punto, non risulta sorretto da adeguato interesse, essendo astrattamente legittimato all'impugnazione solo chi vanti un interesse concreto ed attuale alla restituzione della cosa come effetto del disse questro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 ; Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Ry. 276545 ; Sez. 1, n. 6779 del 08/01/2019, Firriolo, Rv. 274992). 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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