CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 34972/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14739/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- STIANO, [OSCURATO:PERSONA],con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentatie difesi [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]): -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di CATANIA n. 4350/2024 depositata il 19/06/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 7/11/2024 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla co- municazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo com- ma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo: mentre il tenore della pronuncia preclude la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., invocata dal controricor- rente; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misu- ra del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così decis