CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27160/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA 9.-0A_ Sul ricorso n. 15007-2015, proposto da: 2021. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 17, presso lo studio degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- Contro ricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 872/05/2015 della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, depositata il 2.02.2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22 aprile 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che La [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 872/05/2015, depositata il 2.02.2015 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. staccata di Salerno, che aveva RGN 15007/2015 Consi e reli Federici respinto l'appello della contribuente avverso la decisione del giudice di primo grado di rigetto del ricorso introduttivo proposto avverso l'avviso d'accertamento notificato dall'Agenzia delle entrate per il maggiore imponibile contestato dall'ufficio ai fini Ires, Iva ed Irap dell'anno 2007. L'accertamento, condotto ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, era stato notificato all'esito di una verifica da cui era emersa l'antieconomicità dell'attività espletata dalla società e l'inattendibilità della documentazione contabile. La contribuente aveva adito la Commissione tributaria provinciale di Salerno, che con sentenza n. 559/08/2013 aveva rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale campana, con la decisione ora al vaglio della Corte, aveva rigettato l'appello. La società ha censurato la sentenza con sette motivi, chiedendone la cassazione, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata disciplinata dall'art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni in I. 1 dicembre 2016, n. 225. L'Agenzia delle entrate ha depositato memorie. Nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 la causa è stata trattata Considerato che Premesso che il presente giudizio ha ad oggetto l'avviso d'accertamento n. TF9030507257/2011, la ricorrente ha depositato documentazione relativa alla richiesta di definizione della controversia ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 (cd. rottamazione delle cartelle). Con memoria datata 28 marzo 2022 l'Avvocatura dello Stato, con riferimento al contenzioso insorto sull'indicato avviso d'accertamento, ha ribadito quanto comunicatole dall'Agenzia delle entrate. Nello specifico l'ufficio ha dichiarato che ai fini della definizione agevolata non risultano integralmente pagate tutte le imposte dovute. Occorre pertanto che sulla nota depositata dall'Amministrazione finanziaria la ricorrente chiarisca la propria posizione. P.Q.M. RGN 15007/2015 Cons re r I. [OSCURATO:PERSONA] a nuovo ruolo la trattazione della causa al fine di consentire alla ricorrente di interloquire sulla nota depositata dalla Avvocatura dello Stato, chiarendo la propria posizione. Manda alla cancelleria per le comunicazioni. Così