CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021
Cassazione n. 11389/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza impugnata ha -per quanto qui ancora rileva- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di minaccia aggravata; - che, avverso l'indicata sentenza, dopo essere stato restituito nel termine, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali; - che è stata depositata memoria a firma del difensore del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] -che va emessa sentenza di annullamento senza rinvio perché il reato ascritto è estinto per intervenuta prescrizione dopo la sentenza di appello; - che i motivi di ricorso non possono ritenersi tutti manifestamente infondati, sicché è d'obbligo dichiarare la causa di estinzione; - che la sentenza di annullamento senza rinvio può essere emessa dalla Settima Sezione (par. 63.2 delle Tabelle); - che non sussistono elementi per pervenire al proscioglimento dell'imputato con formula più favorevole ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., comportando l'eventuale giudizio di fondatezza dei vizi denunciati un eventuale rinvio al giudice di merito, precluso dall'intervenuta prescrizione del reato; P. Q. M. annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]