Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:C:2008:566
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑527/06
R.H.H. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Financiën
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«Libera circolazione dei lavoratori — Art. 39 CE — Normativa tributaria — Imposta sui redditi — Determinazione della base imponibile — Cittadino di uno Stato membro che percepisce in quest’ultimo la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili
— Residenza in un altro Stato membro»
Massime della sentenza
1.
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] — Ambito di applicazione ratione personae
(Art. 39 CE)
2.
Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Retribuzione — Imposte sul reddito
(Art. 39 CE)
1.
La situazione di un cittadino comunitario che, in seguito al trasferimento della propria residenza da un primo Stato membro
di cui è cittadino ad un secondo Stato, esercita un’attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello
di residenza rientra, dopo il detto trasferimento, nell’ambito di applicazione dell’art. 39 CE.
(v. punto 37)
2.
L’art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale un cittadino
comunitario non residente nello Stato membro in cui percepisce redditi che costituiscono la totalità o la quasi totalità delle
sue risorse imponibili non può, ai fini della determinazione della base imponibile dei detti redditi in tale Stato membro,
far valere i redditi negativi concernenti una casa ad uso abitativo di sua proprietà situata in un altro Stato membro, mentre
un residente nel primo Stato membro può far valere tali redditi negativi ai fini della determinazione della base imponibile
dei suoi redditi.
Per quanto riguarda la fiscalità diretta, la situazione dei residenti e quella dei non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] non
sono di regola paragonabili, in quanto presentano differenze oggettive per quanto attiene sia alla fonte dei redditi sia alla
capacità contributiva personale del contribuente o alla presa in considerazione della situazione personale e familiare. Tuttavia,
in presenza di un’agevolazione tributaria il cui godimento venga rifiutato ai non residenti, una disparità di trattamento
tra queste due categorie di contribuenti può essere qualificata come una discriminazione qualora non sussista alcuna obiettiva
diversità di situazione tale da giustificare una disparità di trattamento su tale punto. È quanto avviene, in particolare,
nel caso in cui un contribuente non residente non percepisca redditi significativi nello Stato membro di residenza e tragga
la parte essenziale delle sue risorse imponibili da un’attività svolta nello Stato membro di occupazione, ragion per cui lo
Stato membro di residenza non è in grado di concedergli le agevolazioni derivanti dalla presa in considerazione della sua
situazione personale e familiare; in tal caso la discriminazione consiste nel fatto che la detta situazione non è presa in
considerazione né nello Stato membro di residenza né in quello di occupazione.
Nei limiti in cui, sebbene [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], una persona tragga la parte essenziale dei propri redditi imponibili
da un’attività lavorativa subordinata svolta in un altro Stato membro senza conseguire alcun reddito significativo nello Stato
membro di residenza, essa si trova, ai fini della presa in considerazione della sua capacità contributiva, in una situazione
obiettivamente paragonabile, rispetto allo Stato membro di occupazione, a quella di un residente di tale ultimo Stato membro
che eserciti ugualmente un’attività retribuita in quest’ultimo. Allorché uno Stato membro prende in considerazione, per la
determinazione della base dell’imposta sui redditi dovuta dai contribuenti residenti, i redditi negativi concernenti un immobile
situato in un altro Stato membro, è anche tenuto, riguardo ai residenti di tale ultimo Stato membro che percepiscono la totalità
o la quasi totalità dei loro redditi imponibili nel primo Stato membro e non conseguono alcun reddito significativo nello
Stato membro di residenza, a prendere in considerazione questi stessi redditi negativi per i medesimi fini, altrimenti la
situazione di questi ultimi contribuenti non sarebbe presa in considerazione, a tale riguardo, in nessuno dei due Stati membri
interessati.
La differenza di trattamento di cui trattasi non deriva dalla semplice disparità esistente tra le normative tributarie nazionali
degli Stati membri di cui trattasi. Infatti, anche se lo Stato membro di residenza consentisse la detta presa in considerazione
delle perdite ai fini della determinazione della base imponibile sui redditi dei suoi residenti, un contribuente che percepisce
la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi nello Stato membro di occupazione non potrebbe comunque trarre profitto da
siffatta agevolazione.
Quanto al rischio di una doppia presa in considerazione delle perdite relative all’immobile di un contribuente non residente,
la normativa nazionale di cui trattasi mira ad evitare la realizzazione di tale rischio per quanto riguarda i contribuenti
residenti che subiscono perdite di redditi inerenti ad un immobile ubicato nell’altro Stato membro, la cui situazione può
essere paragonata a quella di un contribuente non residente che percepisce la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi
nello Stato membro interessato. Inoltre, tale Stato membro può, nell’ipotesi in cui una parte delle operazioni di un contribuente
fosse effettuata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui esso esercita la sua attività lavorativa subordinata,
sollecitare da parte delle competenti autorità dell’altro Stato membro tutte le informazioni idonee a consentirgli di determinare
correttamente l’ammontare delle imposte sui redditi o tutte le informazioni che esso ritenga necessarie per valutare l’ammontare
esatto dell’imposta sui redditi dovuta da un soggetto passivo in base alla normativa che esso applica.
Di conseguenza, siffatta differenza di trattamento, che è basata sulla residenza, presenta un carattere discriminatorio poiché,
mentre i redditi immobiliari negativi concernenti un immobile situato in un altro Stato membro sono presi in considerazione
dallo Stato membro interessato per stabilire la base imponibile dei redditi, in particolare da lavoro, dei contribuenti che
lavorano e risiedono in tale ultimo Stato membro, essi non lo possono essere nel caso di un contribuente che trae la totalità
o la quasi totalità dei suoi redditi imponibili da un’attività lavorativa subordinata svolta in questo stesso Stato membro,
ma che non vi risiede. Ne discende che una simile normativa nazionale rappresenta un ostacolo alla libera circolazione dei
lavoratori, vietata, in linea di principio, dall’art. 39 CE.
(v. punti 59-62, 66, 71, 75, 77-80, 84 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
16 ottobre 2008 (
*
)
«Libera circolazione dei lavoratori – Art. 39 CE – Normativa tributaria – Imposta sui redditi – Determinazione della base imponibile – Cittadino di uno Stato membro che percepisce in quest’ultimo la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili
– Residenza in un altro Stato membro»
Nel procedimento C‑527/06,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dallo [OSCURATO:PERSONA] der
Nederlanden ([OSCURATO:PERSONA]) con decisione 22 dicembre 2006, pervenuta in cancelleria il 27 dicembre 2006, nella causa
R. H. H. [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Financiën
,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Ó. Caoimh, J. Klučka, U. Lõhmus e dalla sig.ra P. Lindh,
giudici,
avvocato generale: sig. P. Mengozzi
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza del 22 maggio 2008,
considerate le osservazioni presentate:
– per il sig. [OSCURATO:PERSONA], da lui stesso;
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H. G. Sevenster e dal sig. M. de Grave, in qualità di agenti;
– per il governo svedese, dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. R. Lyal, A. Weimar e W. Roels, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 25 giugno 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 39 CE e 56 CE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino olandese, e lo [OSCURATO:PERSONA]
van Financiën (Segretario di Stato alle Finanze), in merito al rifiuto dell’amministrazione finanziaria di prendere in considerazione
le perdite locative relative ad un immobile che il sig. [OSCURATO:PERSONA] possiede in [OSCURATO:PERSONA] e in cui risiede, ai fini della determinazione
della base imponibile dell’imposta sul reddito di cui è debitore nei [OSCURATO:PERSONA], dove percepisce la totalità dei suoi redditi
da lavoro.
Contesto normativo
Diritto internazionale pattizio
3
La convenzione tra il governo del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e il governo del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] per evitare la doppia imposizione
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per disciplinare alcune norme ulteriori in materia fiscale (Overeenkomst
tussen de Regering van het [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden en de Regering van het [OSCURATO:PERSONA] tot het vermijden van dubbele
belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot vaststellen van enige andere regelen
verband houdende met de belastingheffing), firmata a Bruxelles il 19 ottobre 1970 (
Tractatenblad
1970, n. 192; in prosieguo: la «convenzione fiscale»), contiene un art. 4 intitolato «Domicilio fiscale», il cui n. 1 così
dispone:
«Ai sensi della presente convenzione l’espressione “[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]” designa ogni persona che, in
virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua
residenza, della sede, della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga (…)».
4
L’art. 6, n. 1, della convenzione fiscale prevede quanto segue:
«I redditi da beni immobili sono imponibili nello Stato dove tali beni sono ubicati».
5
L’art. 19, n. 1, primo comma, di tale convenzione è così formulato:
«Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno degli Stati o da una loro suddivisione politica, sia direttamente,
sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi a detto Stato o a
detta suddivisione politica, sono imponibili nel detto Stato».
6
L’art. 24, n. 1, punti 1 e 2, della convenzione fiscale stabilisce quanto segue:
«Per quanto riguarda i residenti dei [OSCURATO:PERSONA], la doppia imposizione è evitata nel modo seguente:
1° [[OSCURATO:PERSONA] dei] [OSCURATO:PERSONA] [può], nel calcolare l’imposta dei [suoi] residenti, includere nella base imponibile gli elementi
del reddito o del patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente convenzione, sono imponibili in [OSCURATO:PERSONA];
2° fatta salva l’applicazione delle disposizioni sulla compensazione delle perdite di cui alla normativa interna intesa ad evitare
la doppia imposizione, [il [OSCURATO:PERSONA] dei] [OSCURATO:PERSONA] [concede] una riduzione sull’importo dell’imposta calcolata conformemente
[al punto] 1. Tale riduzione è pari alla frazione dell’imposta corrispondente al rapporto tra l’ammontare del reddito o del
patrimonio incluso nella base imponibile di cui al [punto] 1 e imponibile in [OSCURATO:PERSONA] in forza [, in particolare, dell’art.] 6
della convenzione e l’importo del reddito totale o del patrimonio totale costituente la base imponibile considerata al [punto] 1».
7
L’art. 25 della stessa convenzione, intitolato «Non discriminazione», al n. 3 così dispone:
«Le persone fisiche [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] nell’altro Stato delle detrazioni personali, degli abbattimenti
e delle riduzioni accordati da detto altro Stato ai propri [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o dei loro oneri familiari».
Normativa nazionale
8
La legge del 1964 relativa all’imposta sui redditi (Wet op de inkomstenbelasting 1964) 16 dicembre 1964 (
Staatsblad
1964, n. 519), nella versione applicabile all’epoca dei fatti della causa principale (in prosieguo: la «WIB»), all’art. 1
definisce i contribuenti «nazionali» (in prosieguo: i «contribuenti residenti») come le persone fisiche che risiedono nei
[OSCURATO:PERSONA], in contrapposizione ai contribuenti «stranieri» (in prosieguo: i «contribuenti non residenti»), nozione che designa
le persone fisiche che non risiedono in tale Stato membro, ma ivi percepiscono redditi.
9
I contribuenti residenti sono assoggettati all’imposta sulla totalità dei loro redditi e i contribuenti non residenti lo sono
solamente sui redditi percepiti nei [OSCURATO:PERSONA].
10
Per quanto riguarda i contribuenti residenti, la base imponibile è costituita dal reddito lordo mondiale diminuito delle perdite
deducibili (art. 3 della WIB). Tale reddito comprende in particolare i redditi netti da lavoro e da patrimonio [art. 4, n. 1,
lett. c), della WIB], tra i quali l’agevolazione consistente per il contribuente nell’occupare personalmente un’abitazione
di sua proprietà.
11
Ai sensi dell’art. 42 a, n. 1, della WIB, tale agevolazione è fissata in un importo forfettario senza tener conto di altre
agevolazioni, né spese, oneri e ammortamenti, diversi dagli interessi sui debiti, sui costi di prestiti finanziari e versamenti
periodici a titolo di diritti enfiteutici o di superficie.
12
Ai sensi dell’art. 4, n. 2 della WIB, ove il calcolo dei redditi netti porti ad un importo negativo, siffatto importo viene
dedotto dal reddito lordo imponibile.
13
È pacifico che dall’applicazione dell’insieme di tali disposizioni consegue che, nel caso di un contribuente residente, gli
interessi di un debito contratto per finanziare un’abitazione personale sono portati integralmente in deduzione dal reddito
lordo e, di conseguenza, dal reddito imponibile, anche se tali interessi sono superiori al vantaggio che deriva al contribuente
dall’abitare un’abitazione di sua proprietà.
14
Come constatato dal giudice del rinvio, se un contribuente residente trae un reddito negativo da un immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA],
tale componente negativa del reddito può essere dedotta dal reddito imponibile nei [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che, in un
successivo esercizio nel corso del quale dovesse ricavarsi dallo stesso bene un reddito positivo, la riduzione diretta a evitare
la doppia imposizione di tale reddito sarà calcolata deducendo tale perdita precedente da detto reddito positivo, in applicazione
dell’art. 24, n. 1, punto 2, della convenzione fiscale, letto in combinato disposto con l’art. 3, n. 4, del decreto 21 dicembre
1989, sulla prevenzione della doppia imposizione (Besluit voorkoming dubbele belasting 1989) (
Staatsblad
1989, n. 594; in prosieguo: il «decreto del 1989»).
Il regime tributario di un residente belga che percepisce redditi da lavoro nei [OSCURATO:PERSONA]
15
Il regime tributario di un contribuente che percepisce redditi da lavoro nei [OSCURATO:PERSONA] e risiede in [OSCURATO:PERSONA] è determinato
dalla WIB e dalla convenzione fiscale.
16
Ai sensi dell’art. 48 della WIB, l’imposta è prelevata, riguardo ai contribuenti non residenti, sul reddito nazionale imponibile,
vale a dire il reddito nazionale lordo conseguito nel corso dell’anno civile.
17
In base all’art. 49, lett. c), della WIB, il reddito nazionale lordo consiste, in particolare, nel reddito globale conseguito
da una persona non residente nei [OSCURATO:PERSONA] a titolo di redditi netti da lavoro, qualora si tratti di un impiego svolto o
che è stato svolto nei [OSCURATO:PERSONA], o ancora da beni immobili situati in tale Stato membro.
18
In linea di principio, ai sensi dell’art. 2, n. 2, della WIB, un cittadino olandese non residente nei [OSCURATO:PERSONA], in servizio
presso una persona giuridica di diritto pubblico olandese, è considerato residente nei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden
(Corte suprema dei [OSCURATO:PERSONA]) precisa che, dalla sua sentenza 12 marzo 1980 (n. 19180, BNB 1980/170) risulta tuttavia che,
per i redditi che la convenzione fiscale attribuisce al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], la determinazione della residenza prevista dall’art. 2,
n. 2, della WIB deve essere disattesa a vantaggio delle disposizioni della detta convenzione.
Causa principale e questione pregiudiziale
19
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], durante il mese di dicembre del 1993, ha trasferito la propria residenza dai [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]. Durante
il 1996 e il 1997 ha occupato in [OSCURATO:PERSONA] un’abitazione di sua proprietà che aveva acquistato nel corso dell’anno 1993 e finanziato
con un prestito ipotecario contratto presso una banca olandese.
20
Durante gli anni 1996 e 1997, il sig. [OSCURATO:PERSONA] era impiegato nella funzione pubblica presso il comune olandese di Maastricht.
In questi due anni ha conseguito l’integralità dei suoi redditi da lavoro nei [OSCURATO:PERSONA].
21
[OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] era debitore di un’imposta relativa alla sua abitazione, la cosiddetta imposta sulla proprietà
immobiliare. È pacifico che i redditi negativi tratti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dalla propria abitazione belga non hanno influito
sull’importo di tale imposta.
22
Nell’ambito dell’imposizione dei redditi nei [OSCURATO:PERSONA] relativi agli anni fiscali 1996 e 1997, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto
la deduzione dai redditi negativi concernenti la sua residenza belga. Tale domanda verteva sulla differenza tra il valore
locativo dell’abitazione e gli interessi ipotecari versati.
23
[OSCURATO:PERSONA], l’amministrazione finanziaria olandese ha stabilito gli avvisi d’imposizione per tali anni sulla base di
un reddito imponibile, rispettivamente, di NLG 75 265 e di NLG 78 600, senza ammettere come voce di deduzione dai redditi
olandesi del sig. [OSCURATO:PERSONA] i redditi negativi concernenti la sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA]. Stando alla dichiarazione fiscale
di quest’ultimo, tali redditi negativi ammontavano a NLG 8 165 nel 1996 e a NLG 8 195 nel 1997.
24
I reclami avverso i suddetti avvisi d’imposizione hanno costituito oggetto di decisioni di rigetto.
25
Poiché il Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (Corte d’appello di ‘s-Hertogenbosch), con due sentenze 31 ottobre 2002, ha respinto
i ricorsi proposti dal sig. [OSCURATO:PERSONA] avverso tali decisioni, quest’ultimo ha proposto ricorso in cassazione contro tali sentenze
dinanzi allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden.
26
Dalle constatazioni del giudice del rinvio risulta che il ricorrente nella causa principale, ai sensi dell’art. 4 della convenzione
fiscale, deve essere considerato residente in [OSCURATO:PERSONA].
27
Da ciò consegue che nei [OSCURATO:PERSONA] il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è considerato illimitatamente assoggettato ad imposta, ma è soggetto,
per quanto riguarda i redditi la cui tassazione è attribuita dalla convenzione fiscale al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], al regime applicabile
ai contribuenti non residenti. Pertanto, i redditi negativi o positivi la cui imposizione spetta al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] in forza
di tale convenzione non incidono sull’imposizione gravante sui redditi positivi o negativi che, conformemente alla stessa
convenzione, sono imponibili nei [OSCURATO:PERSONA].
28
Nell’ambito del suo ricorso, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la sentenza della Corte 14 febbraio 1995, causa C‑279/93, Schumacker
([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑225). Egli ha sostenuto che, avendo esercitato il proprio diritto alla libera circolazione garantito dall’art. 39 CE,
deve poter avvalersi nei [OSCURATO:PERSONA] delle agevolazioni che ivi sono concesse ai contribuenti residenti poiché, per quanto
riguarda i suoi redditi imponibili e il luogo in cui essi vengono conseguiti, egli si trova in una situazione molto simile
a quella dei detti contribuenti.
29
[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden rileva che l’agevolazione fiscale di cui trattasi nella causa principale non è basata sulla situazione
personale e familiare del contribuente, a differenza delle agevolazioni in discussione nella causa che ha originato la citata
sentenza Schumacker.
30
Tale giudice ritiene che, diversamente dalla presa in considerazione, in sede di imposizione diretta, della situazione personale
e familiare in forza del principio di progressività, la possibilità di imputare, all’interno di un medesimo sistema tributario,
i redditi negativi appartenenti ad una determinata categoria di redditi sui redditi positivi rientranti in un’altra categoria
non costituisca una caratteristica universale dell’imposizione diretta tale per cui il contribuente, che sia assoggettato
ad imposta in vari Stati membri per essersi avvalso di un diritto alla libera circolazione garantito dal [OSCURATO:PERSONA] CE, debba
poterne fruire in uno di tali Stati.
31
Ritenendo tuttavia che la causa principale ponga talune difficoltà interpretative del diritto comunitario, lo [OSCURATO:PERSONA] der
Nederlanden ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli artt. 39 CE e 56 CE debbano essere interpretati nel senso che uno di tali articoli osta – o entrambi gli articoli
ostano – a che un contribuente, il quale registri un saldo negativo per quanto riguarda i redditi derivanti dall’abitazione
di sua proprietà da lui occupata nello Stato [membro] di sua residenza e tragga la totalità dei suoi redditi positivi, segnatamente
redditi da lavoro, in un altro Stato membro diverso da quello di residenza, non venga autorizzato da questo altro Stato membro
(…) a dedurre i redditi negativi dai suoi redditi da lavoro imponibili, mentre lo Stato [membro] di occupazione consente siffatta
deduzione ai propri residenti».
32
Con lettera notificata il 4 aprile 2008, la Corte ha sottoposto al governo dei [OSCURATO:PERSONA] due quesiti scritti relativi a
taluni aspetti del diritto tributario applicabile nei [OSCURATO:PERSONA] all’epoca dei fatti nella causa principale, a cui tale governo
ha risposto con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 24 aprile 2008.
Sulla questione pregiudiziale
33
Con la questione sollevata il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’art. 39 CE e/o l’art. 56 CE debbano essere interpretati
nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale, in forza della quale
un cittadino comunitario, non residente nello Stato membro in cui percepisce redditi che costituiscono la totalità o la quasi
totalità delle proprie risorse imponibili, non può, ai fini della determinazione della base imponibile dei detti redditi in
tale Stato membro, far valere redditi negativi concernenti una casa ad uso abitativo di sua proprietà situata in un altro
Stato membro, mentre un residente nel primo Stato membro può far valere tali redditi negativi per la determinazione della
base imponibile dei suoi redditi.
Sulla questione pregiudiziale esaminata sotto il profilo dell’art. 39 CE
Sull’applicabilità dell’art. 39 CE
34
In via preliminare, occorre precisare che non si è sostenuto che la situazione di una persona come il sig. [OSCURATO:PERSONA] esulerebbe
dall’ambito di applicazione della libera circolazione dei lavoratori, in quanto l’impiego occupato da tale persona costituerebbe
un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 39, n. 4, CE. Peraltro, il fascicolo non contiene alcuna indicazione
in tal senso. È necessario, di conseguenza, partire dalla premessa che l’attività economica in questione nella causa principale
non rientra negli impieghi che il n. 4 dell’art. 39 CE esclude dall’ambito di applicazione dei nn. 1‑3 dello stesso articolo.
35
Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], nonché, nelle proprie osservazioni scritte, la Commissione delle Comunità europee, per
quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, nella fattispecie si tratta di una situazione puramente interna. Un
cittadino olandese che continua ad esercitare le proprie attività economiche nei [OSCURATO:PERSONA] dopo il suo trasferimento in
[OSCURATO:PERSONA] per motivi privati non avrebbe la qualità di lavoratore migrante e non si sarebbe avvalso del diritto alla libera circolazione
dei lavoratori.
36
A tale riguardo occorre constatare che ogni cittadino comunitario, indipendentemente dal suo luogo di residenza e dalla sua
cittadinanza, che eserciti un’attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso da quello di residenza rientra nella
sfera di applicazione dell’art. 39 CE (v. in particolare, in tal senso, sentenze 21 febbraio 2006, causa C‑152/03, Ritter-[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1711, punto 31; 18 luglio 2007, causa C‑212/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6303, punto 17, nonché causa C‑182/06,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6705, punto 15; 11 settembre 2007, causa C‑287/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6909,
punto 46, e 17 gennaio 2008, causa C‑152/05, Commissione/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-39, punto 20).
37
Ne consegue che la situazione di un cittadino comunitario come il sig. [OSCURATO:PERSONA] che, in seguito al trasferimento della propria
residenza da un primo Stato membro ad un secondo Stato, esercita un’attività lavorativa subordinata in uno Stato membro diverso
da quello di residenza rientra, dopo il detto trasferimento, nell’ambito di applicazione dell’art. 39 CE.
38
Di conseguenza, occorre esaminare se, come sostenuto dal ricorrente nella causa principale e dalla Commissione durante l’udienza,
l’art. 39 CE osti, in una situazione simile a quella del sig. [OSCURATO:PERSONA], all’applicazione di una normativa nazionale come
quella in oggetto nella causa principale.
Sulla libera circolazione dei lavoratori
– Osservazioni presentate alla Corte
39
Il governo dei [OSCURATO:PERSONA], al pari del governo svedese, nell’ipotesi in cui la Corte ritenesse che l’art. 39 CE sia applicabile
ad una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, considera che la differenza di trattamento nei confronti
del sig. [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad un contribuente residente non è contraria all’art. 39 CE poiché essa risulterebbe esclusivamente
dalla ripartizione del potere d’imposizione prevista dalla convenzione fiscale.
40
Secondo il governo dei [OSCURATO:PERSONA], a causa di tale ripartizione, spetta esclusivamente al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] tener conto dei
redditi negativi e positivi relativi all’abitazione belga del sig. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] potrebbe tassare soltanto
i redditi professionali di quest’ultimo e non sarebbe legittimato ad includere i suoi redditi immobiliari nella base imponibile.
[OSCURATO:PERSONA], d’altronde, non garantirebbe ad un cittadino dell’Unione europea che il trasferimento delle sue attività in uno
Stato membro diverso da quello in cui risiedeva fino a quel momento sia neutrale sotto il profilo fiscale.
41
Il detto governo ne deduce che la differenza di trattamento in questione nella causa principale si riferisce a situazioni
che non sono obiettivamente paragonabili e non comporta, dunque, alcuna discriminazione.
42
Per contro, la Commissione considera in sostanza che, dal punto di vista dello Stato membro di occupazione, le situazioni
di un residente e di un non residente che percepiscono la totalità o la quasi totalità dei loro redditi imponibili in tale
Stato sono paragonabili. A suo parere, la normativa in questione nella causa principale pone in essere una disparità di trattamento
tra queste due categorie di contribuenti sulla scorta del solo luogo di residenza. Tale differenza di trattamento fiscale
comporterebbe una discriminazione indiretta vietata dall’art. 39 CE dato che, nei [OSCURATO:PERSONA], i redditi negativi concernenti
un’abitazione in [OSCURATO:PERSONA] sono presi in considerazione nel caso di un contribuente residente, ma non lo sono in quello di un
contribuente non residente.
– Giudizio della Corte
43
Da una giurisprudenza costante risulta che l’insieme delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla libera circolazione delle
persone è volto a facilitare, ai cittadini comunitari, l’esercizio di attività professionali di qualsivoglia natura sul territorio
della Comunità europea ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica
sul territorio di un altro Stato membro (v., in particolare, sentenza 13 novembre 2003, causa C‑209/01, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑13389, punto 24, e citate sentenze Ritter-[OSCURATO:PERSONA], punto 33; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], punto 17, nonché Commissione/[OSCURATO:PERSONA],
punto 21).
44
Dalla giurisprudenza richiamata ai punti 36 e 43 della presente sentenza si può dedurre che l’insegnamento che si trae da
quest’ultimo punto riguarda i provvedimenti che potrebbero sfavorire i cittadini comunitari che svolgono un’attività professionale
in uno Stato membro diverso da quello di residenza, il che comprende in particolare i cittadini comunitari che intendono continuare
ad esercitare un’attività economica in un dato Stato membro dopo aver trasferito la residenza in un altro Stato membro.
45
Dalla decisione di rinvio risulta che, a differenza di coloro che lavorano e risiedono nei [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA],
che lavora nei [OSCURATO:PERSONA] pur risiedendo in [OSCURATO:PERSONA], non ha il diritto, secondo la legislazione olandese, di domandare la
presa in considerazione dei redditi negativi collegati al proprio bene immobiliare ubicato in [OSCURATO:PERSONA] ai fini della determinazione
della base imponibile dei suoi redditi percepiti nei [OSCURATO:PERSONA].
46
Di conseguenza, secondo una normativa come quella di cui trattasi nella causa principale, il trattamento riservato ai contribuenti
non residenti è meno vantaggioso di quello di cui si avvalgono i contribuenti residenti.
47
Pertanto, è necessario esaminare se, come sostenuto dai governi dei [OSCURATO:PERSONA] e svedese, tale differenza di trattamento
fiscale che colpisce i contribuenti non residenti nello Stato membro interessato possa non essere contraria all’art. 39 CE,
poiché essa si baserebbe sulla ripartizione del potere d’imposizione prevista da una convenzione preventiva della doppia imposizione
come la convenzione fiscale.
48
Certamente, in forza di una giurisprudenza costante, gli Stati membri, in mancanza di misure di unificazione o di armonizzazione
comunitaria, conservano la competenza a determinare i criteri d’imposizione sui redditi e sul patrimonio al fine di eliminare,
se del caso mediante convenzioni, le doppie imposizioni. In tale contesto gli Stati membri sono liberi, nell’ambito di convenzioni
bilaterali dirette ad evitare le doppie imposizioni, di stabilire gli elementi di collegamento per la ripartizione della competenza
tributaria (v., in particolare, sentenze 21 settembre 1999, causa C‑307/97, Saint-Gobain ZN, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6161, punto 57;
12 dicembre 2002, causa C‑385/00, de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11819, punto 93, e 19 gennaio 2006, causa C‑265/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑923,
punto 49).
49
Nella fattispecie, adottando gli artt. 6 e 19, n. 1, della convenzione fiscale, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]
si sono avvalsi della libertà di fissare i criteri di collegamento di loro scelta ai fini della determinazione delle rispettive
competenze tributarie. In tal senso, a norma dell’art. 6 di tale convenzione, spetta al [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] tassare i redditi
provenienti da un bene immobile situato sul suo territorio, mentre, in base all’art. 19, n. 1, di detta convenzione, gli stipendi
di un agente della funzione pubblica olandese come il sig. [OSCURATO:PERSONA] sono assoggettati ad imposta nei [OSCURATO:PERSONA].
50
Tuttavia, tale ripartizione della competenza tributaria non consente agli Stati membri di applicare misure contrarie alle
libertà di circolazione garantite dal [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 50; 12 dicembre 2006, causa
C‑374/04, [OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11673, punto 54, e 8 novembre 2007, causa C‑379/05,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9569, punto 24).
51
Infatti, per quanto riguarda l’esercizio del potere d’imposizione così ripartito nell’ambito di convenzioni bilaterali preventive
della doppia imposizione, gli Stati membri sono tenuti ad adeguarsi alle norme comunitarie (v., in tal senso, citate sentenze
Saint-Gobain ZN, punto 58, e [OSCURATO:PERSONA], punto 50) e, più in particolare, a rispettare il principio del trattamento nazionale
per quanto riguarda i cittadini degli altri Stati membri e i propri cittadini che si sono avvalsi delle libertà garantite
dal [OSCURATO:PERSONA] (v. sentenza de [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 94).
52
Nel contesto della causa principale, va constatato che il fatto che le parti alla convenzione fiscale si siano avvalse della
libertà di stabilire gli elementi di collegamento ai fini della determinazione della rispettiva competenza tributaria non
significa per questo che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] sia privato di qualunque competenza a prendere in considerazione, ai fini
della determinazione della base imponibile con riferimento ai redditi di un contribuente non residente che percepisce la parte
essenziale o la totalità dei suoi redditi imponibili nei [OSCURATO:PERSONA], i redditi negativi riguardanti un immobile situato in
[OSCURATO:PERSONA].
53
Occorre infatti constatare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 81 delle sue conclusioni, che, per quanto riguarda
i contribuenti residenti, il solo fatto che questi ultimi percepiscano redditi relativi ad un immobile situato sul territorio
del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sui quali tale Stato membro esercita la sua competenza tributaria non osta a che il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
includa tali redditi immobiliari nella base imponibile al fine di calcolare l’imposta sui redditi che dev’essere pagata dai
detti contribuenti.
54
Tale circostanza, messa in evidenza dal giudice del rinvio, è stata del resto confermata dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] nelle
sue risposte ai quesiti scritti rivoltigli dalla Corte.
55
Più precisamente, per quanto riguarda i redditi positivi concernenti un immobile situato in [OSCURATO:PERSONA] che sono inclusi nella
base dell’imposta che deve essere pagata nei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 24, n. 1, punto 1, della convenzione fiscale,
viene concessa una riduzione dell’imposta proporzionale alla quota di tali redditi nella base imponibile, conformemente alle
modalità previste dall’art. 24, n. 1, punto 2, della convenzione fiscale, al fine di evitare la doppia imposizione.
56
Quanto ai redditi negativi concernenti un immobile situato in [OSCURATO:PERSONA], dalla decisione di rinvio e dalle risposte del governo
dei [OSCURATO:PERSONA] ai quesiti scritti rivoltigli dalla Corte risulta che essi sono presi in considerazione ai fini della determinazione
del reddito imponibile dei contribuenti residenti e che, nell’ipotesi in cui dallo stesso bene venga tratto un reddito estero
positivo nel corso di un esercizio fiscale successivo, la riduzione diretta ad evitare la doppia imposizione di tale reddito
positivo sarebbe calcolata deducendo il reddito negativo precedente dal detto reddito positivo, conformemente all’art. 3,
n. 4, del decreto del 1989, che rientra nelle disposizioni sulla compensazione delle perdite contenute nella normativa olandese
diretta ad evitare la doppia imposizione, alle quali rinvia l’art. 24, n. 1, punto 2, della convenzione fiscale.
57
Dato che tale convenzione non osta alla presa in considerazione, ai fini del calcolo dell’imposta sui redditi di un contribuente
residente, dei redditi negativi relativi ad un bene immobile situato in [OSCURATO:PERSONA], risulta che, contrariamente alla tesi del
governo dei [OSCURATO:PERSONA], il diniego di deduzione opposto ad un contribuente come il sig. [OSCURATO:PERSONA] non deriva dalla scelta
effettuata nella stessa convenzione di attribuire allo Stato membro nel cui territorio è situato l’immobile in questione la
competenza a tassare i redditi immobiliari dei contribuenti rientranti nell’ambito di applicazione di detta convenzione.
58
Il fatto che i redditi negativi di cui trattasi siano presi in considerazione oppure no dipende dunque, in realtà, dall’esistenza
o dalla mancanza in capo ai detti contribuenti dello status di residenti nei [OSCURATO:PERSONA].
59
Orbene, per quanto riguarda la fiscalità diretta, la Corte ha certamente riconosciuto, nelle cause relative alla tassazione
dei redditi delle persone fisiche, che la situazione dei residenti e quella dei non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] non
sono di regola paragonabili, in quanto presentano differenze oggettive per quanto attiene sia alla fonte dei redditi sia alla
capacità contributiva personale del contribuente o alla presa in considerazione della situazione personale e familiare (sentenza
22 marzo 2007, causa C‑383/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2555, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).
60
La Corte ha tuttavia precisato che, in presenza di un’agevolazione tributaria il cui godimento venga rifiutato ai non residenti,
una disparità di trattamento tra queste due categorie di contribuenti può essere qualificata come una discriminazione ai sensi
del [OSCURATO:PERSONA] qualora non sussista alcuna obiettiva diversità di situazione tale da giustificare una disparità di trattamento
su tale punto tra le dette categorie (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).
61
È quanto avviene, in particolare, nel caso in cui un contribuente non residente non percepisca redditi significativi nello
Stato membro di residenza e tragga la parte essenziale delle sue risorse imponibili da un’attività svolta nello Stato membro
di occupazione, ragion per cui lo Stato membro di residenza non è in grado di concedergli le agevolazioni derivanti dalla
presa in considerazione della sua situazione personale e familiare (v., in particolare, citate sentenze Schumacker, punto
36, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], punto 30).
62
In una situazione del genere, la discriminazione consiste nel fatto che la situazione personale e familiare di un non residente
che percepisce, in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, la parte essenziale dei suoi redditi e la quasi totalità
dei suoi redditi familiari non è presa in considerazione né nello Stato membro di residenza né in quello di occupazione (citate
sentenze Schumacker, punto 38, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], punto 31).
63
Al punto 34 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la Corte ha precisato che la portata della giurisprudenza
scaturita dalla citata sentenza Schumacker si estende a tutte le agevolazioni tributarie collegate alla capacità contributiva
del non residente che non siano concesse né nello Stato membro di residenza né nello Stato membro di occupazione.
64
Tale giurisprudenza si applica ad una situazione simile a quella oggetto della causa principale.
65
Infatti, un contribuente come il sig. [OSCURATO:PERSONA] non può domandare, ai fini della determinazione della base dell’imposta sui
redditi da lavoro che egli versa nei [OSCURATO:PERSONA], la presa in considerazione delle perdite locative di un immobile di sua
proprietà ubicato in [OSCURATO:PERSONA], contrariamente al contribuente che risiede e lavora nei [OSCURATO:PERSONA] e che, qualora subisca perdite
locative inerenti vuoi a un immobile ubicato nei [OSCURATO:PERSONA] che occupa personalmente, vuoi a un immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA]
che non occupa personalmente in modo permanente, può far valere tali perdite ai fini della determinazione della base dell’imposta
sui redditi nei [OSCURATO:PERSONA].
66
Nei limiti in cui, sebbene [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], una persona come il sig. [OSCURATO:PERSONA] tragga la parte essenziale dei
propri redditi imponibili da un’attività lavorativa subordinata svolta in un altro Stato membro senza conseguire alcun reddito
significativo nello Stato membro di residenza, essa si trova, ai fini della presa in considerazione della sua capacità contributiva,
in una situazione obiettivamente paragonabile, rispetto allo Stato membro di occupazione, a quella di un residente di tale
ultimo Stato membro che eserciti ugualmente un’attività retribuita in quest’ultimo.
67
Orbene, risulta che, non essendo debitore, nello Stato membro di residenza, dell’imposta sulle persone fisiche a titolo di
redditi immobiliari all’infuori dell’imposta sulla proprietà immobiliare percepita anticipatamente, tale persona non ha la
possibilità di domandare la presa in considerazione dei redditi negativi collegati al suo bene immobile situato in tale Stato
membro e si vede peraltro privata di qualunque possibilità di far valere tali redditi negativi ai fini della determinazione
della base dei suoi redditi imponibili nello Stato membro di occupazione.
68
L’art. 39 CE esige dunque, in linea di principio, che, in una situazione come quella del sig. [OSCURATO:PERSONA], i redditi negativi
relativi ad un’abitazione situata nello Stato membro di residenza siano presi in considerazione dalle autorità tributarie
dello Stato membro di occupazione ai fini della determinazione della base dei redditi imponibili in tale ultimo Stato.
69
A tale riguardo va sottolineato che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 84 delle sue conclusioni, l’estensione
da parte del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] del trattamento riservato ai contribuenti residenti ai contribuenti non residenti che percepiscono,
come il sig. [OSCURATO:PERSONA], la totalità o la quasi totalità dei loro redditi imponibili nei [OSCURATO:PERSONA] non comprometterebbe i
diritti del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della convenzione fiscale e non imporrebbe a quest’ultimo alcun nuovo obbligo.
70
Peraltro, occorre ricordare che, al punto 101 della citata sentenza de [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha dichiarato che i meccanismi impiegati
per eliminare la doppia imposizione o i sistemi tributari nazionali che hanno l’effetto di eliminarla o di attenuarla devono
tuttavia assicurare ai contribuenti degli Stati membri interessati che, globalmente, l’insieme della loro situazione familiare
e personale sarà debitamente preso in considerazione, quale che sia il modo in cui gli Stati membri interessati si sono ripartiti
tale obbligo, pena creare una disparità di trattamento incompatibile con le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] sulla libera circolazione
dei lavoratori, che non risulterebbe affatto dalle disparità esistenti tra le normative tributarie nazionali. Tenuto conto
del principio sancito nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], richiamato al punto 63 della presente sentenza,
tali considerazioni si applicano ugualmente riguardo alla presa in considerazione della capacità contributiva globale dei
lavoratori.
71
Nei limiti in cui, come esposto al punto 56 della presente sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione, per
la determinazione della base dell’imposta sui redditi dovuta dai contribuenti residenti, i redditi negativi concernenti un
immobile situato in [OSCURATO:PERSONA], è anche tenuto, riguardo ai residenti di tale ultimo Stato membro che percepiscono la totalità
o la quasi totalità dei loro redditi imponibili nei [OSCURATO:PERSONA] e non conseguono alcun reddito significativo nello Stato membro
di residenza, a prendere in considerazione questi stessi redditi negativi per i medesimi fini, altrimenti la situazione di
questi ultimi contribuenti non sarebbe presa in considerazione, a tale riguardo, in nessuno dei due Stati membri interessati.
72
Occorre, tuttavia, esaminare l’argomento dedotto dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] in base al quale le conseguenze tributarie negative
derivanti per il sig. [OSCURATO:PERSONA] dall’acquisto della sua abitazione in [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero dalla disparità esistente tra
i regimi tributari interni dei due Stati membri interessati.
73
Secondo questo governo, tale disparità consiste nel fatto che la fiscalità olandese consente di dedurre gli interessi ipotecari
dai redditi da lavoro, mentre la fiscalità belga non conoscerebbe tale possibilità. Secondo il diritto tributario belga, infatti,
gli interessi ipotecari non potrebbero mai essere imputati su redditi diversi dai redditi immobiliari. Pertanto, anche se
l’interessato avesse conseguito un reddito da lavoro in [OSCURATO:PERSONA], il saldo negativo degli interessi ipotecari non avrebbe potuto
essere dedotto da tale reddito.
74
A parere del detto governo, non è l’applicazione del sistema olandese stesso che avrebbe conseguenze tributarie svantaggiose
per il sig. [OSCURATO:PERSONA], ma piuttosto il fatto che la fiscalità belga consenta meno ampiamente del regime olandese di dedurre
gli interessi ipotecari. L’impossibilità per il sig. [OSCURATO:PERSONA] di ottenere in [OSCURATO:PERSONA] la presa in considerazione dei suoi redditi
negativi sarebbe la conseguenza del trasferimento della propria residenza in tale Stato membro e non dell’applicazione della
normativa tributaria olandese. Orbene, qualora una restrizione alle libertà garantite dal [OSCURATO:PERSONA] risulti semplicemente dalla
disparità esistente tra le fiscalità nazionali, essa non sarebbe vietata dal diritto comunitario.
75
A tale riguardo, occorre osservare che la differenza di trattamento di cui trattasi nella causa principale non deriva, contrariamente
a quanto allegato dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla semplice disparità esistente tra le normative tributarie nazionali di
cui trattasi. Infatti, supponendo che il sistema belga d’imposta sui redditi sia così come descritto da tale governo, anche
se il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] consentisse la presa in considerazione di perdite quali quelle oggetto della causa principale ai fini
della determinazione della base imponibile sui redditi dei suoi residenti, un contribuente che versa in una situazione come
quella del sig. [OSCURATO:PERSONA], il quale percepisce la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi nei [OSCURATO:PERSONA], non potrebbe
comunque trarre profitto da siffatta agevolazione.
76
Occorre, peraltro, disattendere un altro argomento dedotto in tale contesto dal governo dei [OSCURATO:PERSONA] in udienza, e relativo,
in sostanza, al rischio di una doppia presa in considerazione delle perdite relative all’immobile di un contribuente non residente,
situato in [OSCURATO:PERSONA].
77
Da un lato, infatti, la normativa nazionale in materia di doppia imposizione, letta in combinato disposto con l’art. 24, n. 1,
punto 2, della convenzione fiscale, mira ad evitare la realizzazione di tale rischio per quanto riguarda i contribuenti residenti
che subiscono perdite di redditi inerenti ad un immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA], la cui situazione può essere paragonata a quella
di un contribuente non residente come il sig. [OSCURATO:PERSONA].
78
D’altro lato, la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1977, 77/799/CEE, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità
competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette (GU L 336, pag. 15), nell’ipotesi in cui una parte delle operazioni
di un contribuente fosse effettuata nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui esso esercita la sua attività
lavorativa subordinata, può essere invocata da uno Stato membro per ottenere, da parte delle competenti autorità di un altro
Stato membro, tutte le informazioni idonee a consentirgli di determinare correttamente l’ammontare delle imposte sui redditi
o tutte le informazioni che esso ritenga necessarie per valutare l’ammontare esatto dell’imposta sui redditi dovuta da un
soggetto passivo in base alla normativa che esso applica (v., in tal senso, sentenza 26 giugno 2003, causa C‑422/01, Skandia
e Ramstedt, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6817, punto 42).
79
Di conseguenza, come sostenuto dalla Commissione in udienza, una differenza di trattamento come quella di cui trattasi nella
causa principale, che è basata sulla residenza, presenta un carattere discriminatorio poiché, mentre i redditi immobiliari
negativi concernenti un immobile situato in un altro Stato membro sono presi in considerazione dallo Stato membro interessato
per stabilire la base imponibile dei redditi, in particolare da lavoro, dei contribuenti che lavorano e risiedono in tale
ultimo Stato membro, essi non lo possono essere nel caso di un contribuente che trae la totalità o la quasi totalità dei suoi
redditi imponibili da un’attività lavorativa subordinata svolta in questo stesso Stato membro, ma che non vi risiede.
80
Ne discende che una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nella causa principale rappresenta un ostacolo alla libera
circolazione dei lavoratori, vietata, in linea di principio, dall’art. 39 CE.
81
Si deve tuttavia verificare se tale ostacolo sia ammissibile. Secondo la giurisprudenza della Corte, un provvedimento restrittivo
delle libertà fondamentali garantite dal [OSCURATO:PERSONA] può essere ammesso solo se persegue uno scopo legittimo compatibile con
il [OSCURATO:PERSONA] ed è giustificato da ragioni imperative di interesse generale. È tuttavia ancora necessario, in tal caso, che
l’applicazione di simile provvedimento sia atta a garantire la realizzazione dell’obiettivo che esso persegue e non ecceda
quanto necessario per raggiungere tale obiettivo (v. in particolare, in tal senso, sentenze 17 marzo 2005, causa C‑109/04,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2421, punto 33, e 11 gennaio 2007, causa C‑40/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑99, punto 38).
82
Orbene, nessuna eventuale giustificazione è stata invocata da parte dei governi che hanno presentato osservazioni alla Corte,
né è stata evocata dal giudice del rinvio.
83
Pertanto, l’art. 39 CE osta a che, nella situazione di un contribuente non residente, come il sig. [OSCURATO:PERSONA], che percepisce
la totalità o la quasi totalità dei suoi redditi imponibili in uno Stato membro, l’amministrazione finanziaria di tale Stato
membro rifiuti di prendere in considerazione i redditi locativi negativi concernenti beni immobili situati in un altro Stato
membro.
84
Alla luce delle considerazioni sin qui illustrate, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 39 CE deve
essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale,
in forza della quale un cittadino comunitario non residente nello Stato membro in cui percepisce redditi che costituiscono
la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili non può, ai fini della determinazione della base imponibile dei
detti redditi in tale Stato membro, far valere i redditi negativi concernenti una casa ad uso abitativo di sua proprietà situata
in un altro Stato membro, mentre un residente nel primo Stato membro può far valere tali redditi negativi ai fini della determinazione
della base imponibile dei suoi redditi.
Sulla questione pregiudiziale relativa all’art. 56 CE
85
Alla luce della soluzione fornita alla questione posta riguardo alle implicazioni dell’art. 39 CE sull’applicabilità di una
normativa tributaria come quella oggetto della causa principale, non è necessario esaminare se le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA]
in materia di libera circolazione dei capitali ostino parimenti ad una siffatta normativa.
Sulle spese
86
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla
Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 39 CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nella
causa principale, in forza della quale un cittadino comunitario non residente nello Stato membro in cui percepisce redditi
che costituiscono la totalità o la quasi totalità delle sue risorse imponibili non può, ai fini della determinazione della
base imponibile dei detti redditi in tale Stato membro, far valere i redditi negativi concernenti una casa ad uso abitativo
di sua proprietà situata in un altro Stato membro, mentre un residente nel primo Stato membro può far valere tali redditi
negativi ai fini della determinazione della base imponibile dei suoi redditi.
Firme
*
Lingua processuale: l’olandese.