CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07507/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11014/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Società [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 1298/2022 depositata il 15/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del26/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente è imprenditore agricolo e coltivatore diretto dal 1997,nonché proprietario -e residente fin dall’anno 1987 - di immobili adibiti adagriturismo (“[OSCURATO:PERSONA]”), destinazione regolarmente autorizzata dalComune dall’anno 2000 e confermata nel 2011, con riconosciuta naturarurale. Gli immobili, inizialmente censiti come A/8, erano in realtà destinatiad attività agrituristica e successivamente fusi nel 2014 in un unicoNumero registro generale 11014/2023Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 7507/2026Data pubblicazione 29/03/2026subalterno poi riclassato in D/10. Nonostante ciò, il Comune aveva emessoavvisi ICI/IMU per annualità precedenti, di cui il contribuente avevaparzialmente pagato una somma. [OSCURATO:PERSONA], consentenza del 2018 divenuta definitiva (in data 22.11.2018), aveva annullatol’accertamento ICI del 2012 riconoscendo la ruralità e la retroattività delclassamento D/10.2. Sulla base di tale giudicato, il contribuente aveva chiestol’annullamento in autotutela e il rimborso anche per le annualità precedenti,ma il Comune aveva accolto solo parzialmente l’istanza, limitandosiall’annullamento per l’anno 2012 e negando l’annullamento per gli anniprecedenti.3. Con ricorso alla C.T.P. di Prato (del 09.05.2019) il contribuente haimpugnato il diniego di rimborso all’istanza (avente prot. 0016211 del16.11.2018) emesso dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] spa in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato il 13.02.2019 con il quale la società [OSCURATO:SOCIETA] davaoggetto di provvedimento giurisdizionale, e respingeva la domanda dirimborso relativamente ad annualità precedenti.4. La C.T.P. di Prato, con sentenza n. 219/2019, ha dichiaratoinammissibile il ricorso.5. Il contribuente ha interposto appello e il giudice del gravame, conla sentenza meglio in epigrafe indicata, lo ha rigettato.6. In particolare, la Corte di seconde cure ha respinto l’impugnazione,affermando che, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 546/1992, il termine perchiedere il rimborso decorre in via ordinaria dal pagamento del tributo. Perle annualità 2007-2011, il contribuente non aveva impugnatotempestivamente gli atti impositivi, con conseguente consolidamento degliaccertamenti e dei versamenti, che rendeva tardiva l’istanza di rimborso.La successiva sentenza che ha riconosciuto la ruralità degli immobili per il2012 non è stata ritenuta idonea a riaprire i termini per gli anni precedenti.Numero registro generale 11014/2023Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 7507/2026Data pubblicazione 29/03/20267. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso la concessionaria, mentre l’amministrazione comunale èrimasta intimata.8. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilitàformulata nel controricorso per mancanza del requisito dell’autosufficienzae per violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6) e n. 3) c.p.c. Tali eccezionisono invero infondate, in quanto il ricorso, per come formulato, risponde aicriteri di cui all’art. 366 c.p.c. e, del pari, contiene i prescritti riferimenti egli elementi necessari per una sua piena comprensione da parte del collegiogiudicante, non incorrendo pertanto in violazione del principio diautosufficienza.2. Con unico motivo di ricorso, si deduce che la sentenza della Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana sarebbe viziata perillegittima applicazione sulle norme di impugnazione dell’atto di dinego, inviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 21 d.lgs. n 546/1992 e conriferimento ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..Il ricorrente contesta in particolare l’erronea applicazione dei terminidi decadenza per il rimborso ICI, sostenendo che il termine quinquennalenon decorre dal pagamento, ma dal momento in cui è stato accertato ildiritto alla restituzione. Assume che, poiché tale diritto discende dalgiudicato esterno formatosi con la sentenza della CTR di Firenze n.1015/2018, che ha riconosciuto il corretto classamento catastale D/10 degliimmobili con effetti retroattivi, l’istanza di rimborso presentata il 16novembre 2018, successivamente alla pronuncia che ha determinato ilpresupposto del rimborso, deve ritenersi tempestiva e valida anche per glianni pregressi. Ne consegue, secondo il ricorrente, che la sentenzaNumero registro generale 11014/2023Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 7507/2026Data pubblicazione 29/03/2026impugnata avrebbe errato nel dichiarare tardiva l’istanza e nel riteneredefinitivi gli accertamenti per le annualità precedenti al 2012. Chiedepertanto l’annullamento della decisione e degli avvisi ICI per gli anni dal2007 al 2011.3. Il motivo è infondato.4. Questa Corte ha avuto effettivamente modo di chiarire che in temadi ICI, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versatee non dovute, fissato dall'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, incinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato ildiritto alla restituzione, decorre dal passaggio in giudicato della sentenzadeterminativa della rendita catastale dell'immobile oggetto di imposizione(Cass. 17/05/2017, n. 12297 (Rv. 644414 - 01)).4.1. Tuttavia, nella fattispecie si discute del rimborso “esteso” alleannualità precedenti al 2012 (che è l’unica annualità oggetto di pronuncia).La decisione invocata, difatti, non contiene alcuna pronuncia in merito aldiritto al rimborso, ma attiene invece alla illegittimità dell’accertamentolimitato all’annualità 2012. Per le precedenti annualità non vi è invero maistata alcuna richiesta di rimborso, sicché – ancorchè la pronuncia potrebbeessere in astratto fatta valere in termini retroattivi – nel caso di specie ciòè precluso proprio dalla omessa richiesta, entro i (precedentemente decorsi)termini di decadenza, di un’istanza di rimborso.Inoltre, per le annualità precedenti, per quanto disposto dal d.l. 13maggio 2011, n. 70, gli immobili non erano nemmeno in categoria rurale,sicché il contribuente non avrebbe comunque avuto diritto al beneficio.4.2. Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto: in materiadi ICI, il termine quinquennale di decadenza per la richiesta di rimborsodelle somme indebitamente versate decorre, ai sensi dell’art. 1, comma164, l. n. 296/2006, dal passaggio in giudicato della sentenza che accertala rendita catastale dell’immobile, quando il diritto alla restituzione derivi datale pronuncia; tuttavia, tale principio non consente il rimborso perNumero registro generale 11014/2023Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 7507/2026Data pubblicazione 29/03/2026annualità anteriori a quelle oggetto della decisione giurisdizionale qualora ilcontribuente non abbia presentato, per tali annualità, una specifica istanzadi rimborso entro i termini di legge, restando in tal caso definitivamentepreclusa la ripetizione delle somme versate stante la definitività dellapretesa .5. Il motivo è dunque infondato e il ricorso va conseguentementerigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della sola partecostituita.7. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Numero registro generale 11014/2023Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 7507/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:TRIBUTI LOCALIMilena [OSCURATO:PERSONA] PresidenteICI 2007-2011Marco [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCAlessio [OSCURATO:PERSONA].Antonella dell'[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereManuela [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 11014/2023 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Società [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 1298/2022 depositata il 15/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del26/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. Il ricorrente è imprenditore agricolo e coltivatore diretto dal 1997,nonché proprietario -e residente fin dall’anno 1987 - di immobili adibiti adagriturismo (“[OSCURATO:PERSONA]”), destinazione regolarmente autorizzata dalComune dall’anno 2000 e confermata nel 2011, con riconosciuta naturarurale. Gli immobili, inizialmente censiti come A/8, erano in realtà destinatiad attività agrituristica e successivamente fusi nel 2014 in un unicoNumero registro generale 11014/2023Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 7507/2026Data pubblicazione 29/03/2026subalterno poi riclassato in D/10. Nonostante ciò, il Comune aveva emessoavvisi ICI/IMU per annualità precedenti, di cui il contribuente avevaparzialmente pagato una somma. [OSCURATO:PERSONA], consentenza del 2018 divenuta definitiva (in data 22.11.2018), aveva annullatol’accertamento ICI del 2012 riconoscendo la ruralità e la retroattività delclassamento D/10.2. Sulla base di tale giudicato, il contribuente aveva chiestol’annullamento in autotutela e il rimborso anche per le annualità precedenti,ma il Comune aveva accolto solo parzialmente l’istanza, limitandosiall’annullamento per l’anno 2012 e negando l’annullamento per gli anniprecedenti.3. Con ricorso alla C.T.P. di Prato (del 09.05.2019) il contribuente haimpugnato il diniego di rimborso all’istanza (avente prot. 0016211 del16.11.2018) emesso dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] spa in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] e notificato il 13.02.2019 con il quale la società [OSCURATO:SOCIETA] davaoggetto di provvedimento giurisdizionale, e respingeva la domanda dirimborso relativamente ad annualità precedenti.4. La C.T.P. di Prato, con sentenza n. 219/2019, ha dichiaratoinammissibile il ricorso.5. Il contribuente ha interposto appello e il giudice del gravame, conla sentenza meglio in epigrafe indicata, lo ha rigettato.6. In particolare, la Corte di seconde cure ha respinto l’impugnazione,affermando che, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 546/1992, il termine perchiedere il rimborso decorre in via ordinaria dal pagamento del tributo. Perle annualità 2007-2011, il contribuente non aveva impugnatotempestivamente gli atti impositivi, con conseguente consolidamento degliaccertamenti e dei versamenti, che rendeva tardiva l’istanza di rimborso.La successiva sentenza che ha riconosciuto la ruralità degli immobili per il2012 non è stata ritenuta idonea a riaprire i termini per gli anni precedenti.Numero registro generale 11014/2023Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 7507/2026Data pubblicazione 29/03/20267. Avverso la suddetta sentenza di gravame il contribuente haproposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui ha resistitocon controricorso la concessionaria, mentre l’amministrazione comunale èrimasta intimata.8. Successivamente parte ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilitàformulata nel controricorso per mancanza del requisito dell’autosufficienzae per violazione dell’art. 366, comma 1 n. 6) e n. 3) c.p.c. Tali eccezionisono invero infondate, in quanto il ricorso, per come formulato, risponde aicriteri di cui all’art. 366 c.p.c. e, del pari, contiene i prescritti riferimenti egli elementi necessari per una sua piena comprensione da parte del collegiogiudicante, non incorrendo pertanto in violazione del principio diautosufficienza.2. Con unico motivo di ricorso, si deduce che la sentenza della Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana sarebbe viziata perillegittima applicazione sulle norme di impugnazione dell’atto di dinego, inviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 18 e 21 d.lgs. n 546/1992 e conriferimento ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..Il ricorrente contesta in particolare l’erronea applicazione dei terminidi decadenza per il rimborso ICI, sostenendo che il termine quinquennalenon decorre dal pagamento, ma dal momento in cui è stato accertato ildiritto alla restituzione. Assume che, poiché tale diritto discende dalgiudicato esterno formatosi con la sentenza della CTR di Firenze n.1015/2018, che ha riconosciuto il corretto classamento catastale D/10 degliimmobili con effetti retroattivi, l’istanza di rimborso presentata il 16novembre 2018, successivamente alla pronuncia che ha determinato ilpresupposto del rimborso, deve ritenersi tempestiva e valida anche per glianni pregressi. Ne consegue, secondo il ricorrente, che la sentenzaNumero registro generale 11014/2023Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 7507/2026Data pubblicazione 29/03/2026impugnata avrebbe errato nel dichiarare tardiva l’istanza e nel riteneredefinitivi gli accertamenti per le annualità precedenti al 2012. Chiedepertanto l’annullamento della decisione e degli avvisi ICI per gli anni dal2007 al 2011.3. Il motivo è infondato.4. Questa Corte ha avuto effettivamente modo di chiarire che in temadi ICI, il termine di decadenza dal diritto al rimborso delle somme versatee non dovute, fissato dall'art. 1, comma 164, della l. n. 296 del 2006, incinque anni dal giorno del versamento o da quello in cui è stato accertato ildiritto alla restituzione, decorre dal passaggio in giudicato della sentenzadeterminativa della rendita catastale dell'immobile oggetto di imposizione(Cass. 17/05/2017, n. 12297 (Rv. 644414 - 01)).4.1. Tuttavia, nella fattispecie si discute del rimborso “esteso” alleannualità precedenti al 2012 (che è l’unica annualità oggetto di pronuncia).La decisione invocata, difatti, non contiene alcuna pronuncia in merito aldiritto al rimborso, ma attiene invece alla illegittimità dell’accertamentolimitato all’annualità 2012. Per le precedenti annualità non vi è invero maistata alcuna richiesta di rimborso, sicché – ancorchè la pronuncia potrebbeessere in astratto fatta valere in termini retroattivi – nel caso di specie ciòè precluso proprio dalla omessa richiesta, entro i (precedentemente decorsi)termini di decadenza, di un’istanza di rimborso.Inoltre, per le annualità precedenti, per quanto disposto dal d.l. 13maggio 2011, n. 70, gli immobili non erano nemmeno in categoria rurale,sicché il contribuente non avrebbe comunque avuto diritto al beneficio.4.2. Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto: in materiadi ICI, il termine quinquennale di decadenza per la richiesta di rimborsodelle somme indebitamente versate decorre, ai sensi dell’art. 1, comma164, l. n. 296/2006, dal passaggio in giudicato della sentenza che accertala rendita catastale dell’immobile, quando il diritto alla restituzione derivi datale pronuncia; tuttavia, tale principio non consente il rimborso perNumero registro generale 11014/2023Numero sezionale 2841/2026Numero di raccolta generale 7507/2026Data pubblicazione 29/03/2026annualità anteriori a quelle oggetto della decisione giurisdizionale qualora ilcontribuente non abbia presentato, per tali annualità, una specifica istanzadi rimborso entro i termini di legge, restando in tal caso definitivamentepreclusa la ripetizione delle somme versate stante la definitività dellapretesa .5. Il motivo è dunque infondato e il ricorso va conseguentementerigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo in favore della sola partecostituita.7. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,in favore della sola [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 8.000,00 percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena BalsamoP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,in favore della sola [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 8.000,00 percompensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/03/2026.Il PresidenteMilena Balsamo