CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2024
Cassazione n. 04434/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 26/9/2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia; -rilevato che l'unico motivo proposto, con cui il difensore censura il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., è reiterativo di rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, avendo la sentenza impugnata richiamato a sostegno della reiezione della richiesta la plurioffensività del delitto ascritto e la forte carica intimidatoria connessa alle modalità esecutive della rapina, attuata nelle prime ore del giorno, in una zona isolata, con l'utilizzo di un coltello (in tal senso, tra molte, Sez. 2 , n. 28269 del 31/05/2023, Rv. 284868-01; Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Rv. 280173-01); -ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2024 La Consigliera estensore Il Presidente