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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 12472/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 030QM7M nato Albania i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna dei 13/07/2021, con la quale è stata rigettata l'istanza per la rescissione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini del 23/01/2020, irrevocabile il 10/09/2020.

Al riguardo, deduce di non aver avuto conoscenza del procedimento penale all'esito del quale è stato condannato, sul rilievo che la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nel corso delle indagini non legittima il processo in assenza.

In fatto precisa come la notifica del decreto di citazione al difensore d'ufficio, presso cui il ricorrente aveva eletto domicilio "all'atto dell'identificazione di persona indagata ed assegnazione di un difensore di ufficio", avvenne il 15/2/2016.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 25/11/2021, ritenendo fondato il ricorso, ne ha chiesto raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

La Corte di appello ha motivato il rigetto in ragione del fatto che il ricorrente elesse domicilio presso il difensore di ufficio nominato al momento della redazione del verbale di identificazione.

Null'altro ha argomentato, ritenendo sufficiente il riscontro di questo aspetto del giudizio di cognizione.

Non ha così preso in considerazione che le Sezioni unite hanno affermato che, in relazione alle situazioni precedenti all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (Sez.

U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, Rv. 279420).

Nel caso di specie, non emergono elementi da cui desumere che sia stato instaurato un rapporto professionale.

Tali non possono essere ritenuti la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nel verbale di identificazione redatto in occasione della sottoposizione a controllo da cui è scaturita la denuncia per la violazione del codice della strada.

Tale circostanza manifesterebbe solo la possibilità di un contatto con il difensore di ufficio, ma non dimostra che il rapporto professionale sia stato instaurato.

Né nel provvedimento impugnato sono evidenziati ulteriori indizi della instaurazione di tale rapporto professionale.

Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata poiché emessa in violazione di legge.

L'annullamento dev'essere esteso anche alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini nei confronti del ricorrente, nel processo illegittimamente svolto in sua assenza, con conseguente revoca della sentenza e sospensione della relativa esecuzione, con conseguente restituzione degli atti al medesimo Tribunale per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M. revoca la sentenza n. 133/2020 R.G. sent. emessa dal Tribunale di Rimini in data 23 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso.

Così deciso, il 10/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 030QM7M nato Albania i! [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso l'ordinanza della Corte di appello di Bologna dei 13/07/2021, con la quale è stata rigettata l'istanza per la rescissione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Rimini del 23/01/2020, irrevocabile il 10/09/2020. Al riguardo, deduce di non aver avuto conoscenza del procedimento penale all'esito del quale è stato condannato, sul rilievo che la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nel corso delle indagini non legittima il processo in assenza. In fatto precisa come la notifica del decreto di citazione al difensore d'ufficio, presso cui il ricorrente aveva eletto domicilio "all'atto dell'identificazione di persona indagata ed assegnazione di un difensore di ufficio", avvenne il 15/2/2016. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 25/11/2021, ritenendo fondato il ricorso, ne ha chiesto raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. La Corte di appello ha motivato il rigetto in ragione del fatto che il ricorrente elesse domicilio presso il difensore di ufficio nominato al momento della redazione del verbale di identificazione. Null'altro ha argomentato, ritenendo sufficiente il riscontro di questo aspetto del giudizio di cognizione. Non ha così preso in considerazione che le Sezioni unite hanno affermato che, in relazione alle situazioni precedenti all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. ad opera della legge n. 103 del 2017, la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., dovendo il giudice in ogni caso verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso (Sez. U., n. 23948 del 28/11/2019, dep. 17/08/2020, Rv. 279420). Nel caso di specie, non emergono elementi da cui desumere che sia stato instaurato un rapporto professionale. Tali non possono essere ritenuti la mera elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio nel verbale di identificazione redatto in occasione della sottoposizione a controllo da cui è scaturita la denuncia per la violazione del codice della strada. Tale circostanza manifesterebbe solo la possibilità di un contatto con il difensore di ufficio, ma non dimostra che il rapporto professionale sia stato instaurato. Né nel provvedimento impugnato sono evidenziati ulteriori indizi della instaurazione di tale rapporto professionale. Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata poiché emessa in violazione di legge. L'annullamento dev'essere esteso anche alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini nei confronti del ricorrente, nel processo illegittimamente svolto in sua assenza, con conseguente revoca della sentenza e sospensione della relativa esecuzione, con conseguente restituzione degli atti al medesimo Tribunale per la prosecuzione del giudizio. P.Q.M. revoca la sentenza n. 133/2020 R.G. sent. emessa dal Tribunale di Rimini in data 23 gennaio 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ne sospende l'esecuzione e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Rimini per l'ulteriore corso. Così deciso, il 10/01/2022 Il consigliere estensore Il Presidente
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