Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 05596/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21671-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - vs e ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, è domiciliata ex lege per la cassazione della sentenza n. 5953 del 2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata l'8 novembre 2019 e pubblicata il 9 dicembre 2019 (R.G.N. 3225/2014).

Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2019, con il numero 5953 del 2019, la Corte d'appello di Napoli ha respinto il gravame interposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la decisione pronunciata dal Tribunale della medesima sede (n. 546 del 16 gennaio 2014), che aveva rigettato l'opposizione contro l'intimazione di pagamento n. 2007/0060792 per l'importo di Euro 2.698,07.

A fondamento della pronuncia, la Corte territoriale ha evidenziato, in primo luogo, che sono nuove, e dunque inammissibili, le deduzioni esposte dal Pepe soltanto nell'atto d'appello con riguardo alla qualità del soggetto incaricato della notificazione della cartella esattoriale n. 071 2002 0079571516000.

Quanto a tale cartella, menzionata nell'intimazione di pagamento oggetto d'impugnativa, è stato lo stesso appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a dedurre la formazione di un giudicato in ordine alla regolarità della notificazione di tale cartella.

L'appellante avrebbe dovuto far valere la prescrizione estintiva nel termine di quaranta giorni dalla regolare notificazione della cartella: in difetto di tempestiva impugnazione, le pretese della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sono dunque definitive.

Ad ogni modo, nessuna prescrizione si è compiuta, in quanto tra il 4 settembre 2002, data di notificazione della cartella esattoriale, e il 30 novembre 2009, data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata nell'odierno giudizio, è stata notificata, il 10 maggio 2006, un'altra intimazione di pagamento. 2.- [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con ricorso notificato il 5 agosto 2020 e affidato a un motivo. 3.- [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense resiste con controricorso, illustrato da memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio. 4.- ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione si è limitata a depositare atto di costituzione ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con un unico motivo che denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Tale fatto consisterebbe nella nullità o inesistenza della notificazione della cartella di pagamento ad opera dei dipendenti di una società privata (C.R.I.), sprovvisti della qualità d'incaricati di pubblico servizio.

Erroneamente la Corte territoriale avrebbe attribuito autorità di giudicato alla sentenza della Commissione tributaria provinciale, che si è pronunciata sulla regolarità della notificazione della cartella.

Tale sentenza sarebbe stata ritualmente impugnata e comunque l'inesistenza della notificazione della cartella, in quanto effettuata da una società privata, si configurerebbe come un vizio non sanabile. 2.- [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto: a) sovrapporrebbe mezzi d'impugnazione eterogenei, attinenti alla violazione e alla falsa applicazione delle norme di diritto e all'omesso esame di un fatto decisivo; b) denuncerebbe irritualmente come omesso esame di un fatto quello che si atteggia come omesso esame di una mera deduzione difensiva, irrilevante alla stregua del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; c) non formulerebbe alcuna censura contro la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che qualifica come inammissibili le deduzioni sull'irregolarità della notificazione della cartella esattoriale; d) il ricorrente non avrebbe depositato il documento di cui pure lamenta l'omesso esame.

Nel merito, il ricorso, comunque, sarebbe infondato, in quanto ben potrebbe la notificazione essere affidata a un soggetto abilitato alla riscossione. 3.- Il ricorso è inammissibile, per l'assorbente ragione, prospettata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (pagine 6, 7, 8 e 9 del controricorso e pagina 3 della memoria illustrativa), che la parte ricorrente non ha indirizzato censure di sorta contro una ratio decidendi della pronuncia impugnata, di per sé idonea a sorreggerla.

Le argomentazioni addotte a tale riguardo nel controricorso non sono state confutate dalla parte ricorrente. 4.- Questa Corte è costante nell'affermare che, quando una decisione si fondi su due rationes decidendi, ciascuna delle quali sia idonea a sorreggerla, il ricorrente ha l'onere d'impugnarle entrambe, a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., sez.

I, 14 agosto 2020, n. 17182). 5.- La Corte territoriale, nell'esaminare le doglianze sulla regolarità della notificazione della cartella esattoriale, ha reputato innanzitutto inammissibili, in quanto nuove, le deduzioni esposte soltanto nell'atto di gravame e ha dunque accolto le eccezioni preliminari sollevate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (pagina 2 della sentenza impugnata).

In particolare, la Corte di merito ha soggiunto che «[d]el tutto nuova [...] è la doglianza relativa alla qualità del soggetto incaricato dal concessionario di riscossione della notifica» (pagina 3). 6.- Il ricorso per cassazione si diffonde sulla notificazione della cartella esattoriale, che qualifica come inesistente o come nulla, in quanto effettuata da una società privata, e contesta le statuizioni della Corte territoriale in ordine al passaggio in giudicato di una sentenza del giudice tributario sulla regolarità della notificazione della medesima cartella. 7.- Contro la statuizione d'inammissibilità delle nuove questioni, in quanto prospettate solo in fase di gravame, la parte ricorrente non ha mosso critiche di sorta, pur trattandosi di ratio decidendi inerente a profilo logicamente pregiudiziale e atta a sorreggere, da sola, la soluzione adottata dalla sentenza impugnata per cassazione.

Nella premessa dell'illustrazione del motivo (pagina 10 del ricorso), la parte ricorrente afferma che l'eccezione è stata sollevata sia in primo che in secondo grado, ma tale affermazione, sguarnita d'ogni riscontro, non censura in maniera pertinente e specifica, con il supporto dei necessari riferimenti agli atti processuali, la ratio decidendi che s'incardina sulla novità delle questioni (cfr., in tal senso, anche la pagina 7 del controricorso della Cassa).

Anche nell'esposizione degli antefatti processuali rilevanti e, in particolare, delle doglianze avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pagina 2 del ricorso per cassazione), la parte ricorrente non menziona la questione inerente alla qualità dell'incaricato della notificazione (cfr., su tale punto, pagine 7 e 8 del controricorso della Cassa). 8.- Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione. 9.- Il ricorrente deve rifondere alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

Non si devono regolare le spese nel rapporto processuale con ADER, che si è limitata a depositare atto di costituzione, con l'indicazione della rappresentanza ex lege dell'Avvocatura generale dello Stato, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 10.- La declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna parte ricorrente a rifondere alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21671-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura conferita in calce al controricorso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - con troricorrente - vs e ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, è domiciliata ex lege per la cassazione della sentenza n. 5953 del 2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], pronunciata l'8 novembre 2019 e pubblicata il 9 dicembre 2019 (R.G.N. 3225/2014). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con sentenza pubblicata il 9 dicembre 2019, con il numero 5953 del 2019, la Corte d'appello di Napoli ha respinto il gravame interposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato la decisione pronunciata dal Tribunale della medesima sede (n. 546 del 16 gennaio 2014), che aveva rigettato l'opposizione contro l'intimazione di pagamento n. 2007/0060792 per l'importo di Euro 2.698,07. A fondamento della pronuncia, la Corte territoriale ha evidenziato, in primo luogo, che sono nuove, e dunque inammissibili, le deduzioni esposte dal Pepe soltanto nell'atto d'appello con riguardo alla qualità del soggetto incaricato della notificazione della cartella esattoriale n. 071 2002 0079571516000. Quanto a tale cartella, menzionata nell'intimazione di pagamento oggetto d'impugnativa, è stato lo stesso appellante, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, a dedurre la formazione di un giudicato in ordine alla regolarità della notificazione di tale cartella. L'appellante avrebbe dovuto far valere la prescrizione estintiva nel termine di quaranta giorni dalla regolare notificazione della cartella: in difetto di tempestiva impugnazione, le pretese della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sono dunque definitive. Ad ogni modo, nessuna prescrizione si è compiuta, in quanto tra il 4 settembre 2002, data di notificazione della cartella esattoriale, e il 30 novembre 2009, data di notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata nell'odierno giudizio, è stata notificata, il 10 maggio 2006, un'altra intimazione di pagamento. 2.- [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con ricorso notificato il 5 agosto 2020 e affidato a un motivo. 3.- [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense resiste con controricorso, illustrato da memoria in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio. 4.- ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione si è limitata a depositare atto di costituzione ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con un unico motivo che denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione di norme di diritto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Tale fatto consisterebbe nella nullità o inesistenza della notificazione della cartella di pagamento ad opera dei dipendenti di una società privata (C.R.I.), sprovvisti della qualità d'incaricati di pubblico servizio. Erroneamente la Corte territoriale avrebbe attribuito autorità di giudicato alla sentenza della Commissione tributaria provinciale, che si è pronunciata sulla regolarità della notificazione della cartella. Tale sentenza sarebbe stata ritualmente impugnata e comunque l'inesistenza della notificazione della cartella, in quanto effettuata da una società privata, si configurerebbe come un vizio non sanabile. 2.- [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza forense ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in quanto: a) sovrapporrebbe mezzi d'impugnazione eterogenei, attinenti alla violazione e alla falsa applicazione delle norme di diritto e all'omesso esame di un fatto decisivo; b) denuncerebbe irritualmente come omesso esame di un fatto quello che si atteggia come omesso esame di una mera deduzione difensiva, irrilevante alla stregua del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; c) non formulerebbe alcuna censura contro la ratio decidendi della pronuncia impugnata, che qualifica come inammissibili le deduzioni sull'irregolarità della notificazione della cartella esattoriale; d) il ricorrente non avrebbe depositato il documento di cui pure lamenta l'omesso esame. Nel merito, il ricorso, comunque, sarebbe infondato, in quanto ben potrebbe la notificazione essere affidata a un soggetto abilitato alla riscossione. 3.- Il ricorso è inammissibile, per l'assorbente ragione, prospettata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (pagine 6, 7, 8 e 9 del controricorso e pagina 3 della memoria illustrativa), che la parte ricorrente non ha indirizzato censure di sorta contro una ratio decidendi della pronuncia impugnata, di per sé idonea a sorreggerla. Le argomentazioni addotte a tale riguardo nel controricorso non sono state confutate dalla parte ricorrente. 4.- Questa Corte è costante nell'affermare che, quando una decisione si fondi su due rationes decidendi, ciascuna delle quali sia idonea a sorreggerla, il ricorrente ha l'onere d'impugnarle entrambe, a pena d'inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass., sez. I, 14 agosto 2020, n. 17182). 5.- La Corte territoriale, nell'esaminare le doglianze sulla regolarità della notificazione della cartella esattoriale, ha reputato innanzitutto inammissibili, in quanto nuove, le deduzioni esposte soltanto nell'atto di gravame e ha dunque accolto le eccezioni preliminari sollevate dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (pagina 2 della sentenza impugnata). In particolare, la Corte di merito ha soggiunto che «[d]el tutto nuova [...] è la doglianza relativa alla qualità del soggetto incaricato dal concessionario di riscossione della notifica» (pagina 3). 6.- Il ricorso per cassazione si diffonde sulla notificazione della cartella esattoriale, che qualifica come inesistente o come nulla, in quanto effettuata da una società privata, e contesta le statuizioni della Corte territoriale in ordine al passaggio in giudicato di una sentenza del giudice tributario sulla regolarità della notificazione della medesima cartella. 7.- Contro la statuizione d'inammissibilità delle nuove questioni, in quanto prospettate solo in fase di gravame, la parte ricorrente non ha mosso critiche di sorta, pur trattandosi di ratio decidendi inerente a profilo logicamente pregiudiziale e atta a sorreggere, da sola, la soluzione adottata dalla sentenza impugnata per cassazione. Nella premessa dell'illustrazione del motivo (pagina 10 del ricorso), la parte ricorrente afferma che l'eccezione è stata sollevata sia in primo che in secondo grado, ma tale affermazione, sguarnita d'ogni riscontro, non censura in maniera pertinente e specifica, con il supporto dei necessari riferimenti agli atti processuali, la ratio decidendi che s'incardina sulla novità delle questioni (cfr., in tal senso, anche la pagina 7 del controricorso della Cassa). Anche nell'esposizione degli antefatti processuali rilevanti e, in particolare, delle doglianze avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (pagina 2 del ricorso per cassazione), la parte ricorrente non menziona la questione inerente alla qualità dell'incaricato della notificazione (cfr., su tale punto, pagine 7 e 8 del controricorso della Cassa). 8.- Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione. 9.- Il ricorrente deve rifondere alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense le spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. Non si devono regolare le spese nel rapporto processuale con ADER, che si è limitata a depositare atto di costituzione, con l'indicazione della rappresentanza ex lege dell'Avvocatura generale dello Stato, senza svolgere sostanziale attività difensiva. 10.- La declaratoria d'inammissibilità del ricorso impone di dare atto (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245) dei presupposti per il pagamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna parte ricorrente a rifondere alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d
Sentenza Cassazione n. 05596/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris