CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 32880/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorsoproposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dei soci accomandatari e legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] di Catania. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE -intimata- per la revocazione dell’ordinanzan.26309/20 della Corte di cassazione, depositata il 22 luglio 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] art.391 bis cod.proc.civ.udito per la ricorrente l’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Fatti di causa Nella controversia originata dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. dei provvedimenti di diniego della definizione ex art.1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2006 n.296, questa Corte, con ordinanza n.26309/20, depositata il 22 luglio 2020, in accoglimento del primo e del secondo motivo , assorbito il terzo , del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.329, depositata il 15.10.2013 (integralmente favorevole alla Società) , cassava la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettava l’originario ricorso proposto dalla Società. In particolare, La Corte, premessa la disposizione di riferimento, rilevava che la decadenza dal beneficio ivi previsto, pur se non espressamente normata, discendeva dai principi generali vigenti all’epoca dei fatti di causa, in materia di corretto adempimento degli oneri fiscali ed accesso alle normative di agevolazione. Rilevava, altresì, che tale conseguenza non appariva iniqua nei confronti della Società, riconoscendo espressamente la norma di legge al contribuente la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso che però non era neppure stato attivato dalla contribuente. Osservava, inoltre, che la società non aveva neanche allegato di essere incorsa in un errore scusabile. Questa Corte, poi, in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo, riteneva assorbito ilterzo e accoglieva il secondo rilevando che a seguito dell’accertamento che la contribuente non aveva posto in essere quanto necessario per accedere alla normativa agevolativa, conseguival’applicazione delle sanzioni previste dalla legge, peraltro neppure contestate nel loro ammontare. Non ritenendo necessari ulteriori accertamenti e valutazioni in fatto , la Corte , cassata la sentenza impugnata, ha ritenuto di decidere nel merito rigettando l’originario ricorso della società. L’ordinanza è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per revocazione, art.391 bis cod. proc. civ., affidato aun unico motivo. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva. Su istanza della ricorrente,che ne ha fatto richiesta, i l ricorso è stato discussoalla pubblica udienza del 26 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo la ricorrente deduce l’errore di fatto revocatorio, ex art.395, num.4, cod.proc.civ., nel quale sarebbe incorsa la Corte nell’affermare (pag.4) che la causa attiene all’iscrizione a ruolo della somma di euro 1.463,00, ladd ove oggetto dell’impugnazione del ricorso introduttivo erano stati due provvedimenti di diniego delle definizioni agevolate ex art.1, comma 1011, della legge 27 dicembre 2066 n.296. Inoltre, mentre nel provvedimento di questa Corte, si faceva discorso sulle imposte dovute in relazione agli anni 2003, 2004 e 2005, la questione dedotta in giudizio era circoscritta solo al periodo di imposta 2003 e alla sola IRAP. Da tale errore in fatto, secondo la prospettazione difensiva, discendeva la conseguenza che la Corte avrebbe tratto la legittimità degli atti impugnati (ovvero i provvedimenti di diniego) e,quindi, una decadenza assoluta dalla definizione agevolata per tutte le imposte e per tutte le annualità, quando la decadenza dalle definizioni andava circoscritta ad una sola annualità (2003) e alla sola IRAP, anche in ragione del principio dell’autonomia dei periodi di imposta.Inoltre, le sanzioni non avevano mai formato oggetto di giudizio non essendo state comminate con gli atti di diniego impugnati.2. Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, l'errore revocatorio, previsto dall'art. 395,n. 4, cod. proc. civ., non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e de ve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteridell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all'utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi.Questa Corte (cfr. Cass.n.17443/2008 richiamata , di recente, da Cass.n.2236 del 26.01.2022 ) h a, infatti, chiarito che «l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis cod. proc. civ., deve consistere in una falsa percezione diquanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, conc retatasi in una svistamateriale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali». Questa Corte (Cass.n.10466/2011), inoltre, haprecisato che «in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa siagiudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiatada errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazionicontenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso»; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un "fatto" ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., potendo configurare l'eventualeomessa od errata pronunzia soltanto un "error in procedendo" ovvero "in iudicando",di per sé insuscettibili di denuncia ai sensi dell'art. 391 bis cod. proc. civ. (v. Cass. n.7064 del 2002, la quale ha,appunto, escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione, seguita da Cass. n. 6198 del 2005; Cass. n. 24856/2006; Cass.n.5221/2009; Cass.n.14937/2017; Cass. n.20635/2017; Cass.n.17179/2020). Infine, tra le altre, di recente, Cass.n.4678 del 14.02.2022 ha statuito che In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell' errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi . 3. Alla luce di tali condivisi principi il ricorso si appalesa inammissibile. 3.1. Non si apprezza, infatti, in primo luogo, l’evidenza della rassegnata svista in cui sarebbe incorsa la Corte laddove è agevole rilevare dal provvedimento oggetto di ricorso per revocazione come -a parte il riferimento all’iscrizione a ruolo della somma di euro 1.463,00 (peraltro, espressamente indicato dalla Cortecome riportato dalla sent. della CTR pg.1,)- tutto l’ iter motivazionale e argomentativo sia stato svolto sul fatto decisivo (come rassegnato nel ricorso e formante oggetto del giudizio) dato dalla decadenza dal beneficio in conseguenza di un versamento parziale della prima rata (v.pag.4 dell’ordinanza impugnata). Va, peraltro, osservato che - come evidenziato dalla stessa ricorrente (in seno all’atto introduttivo di questo giudizio e in sede di controricorso nel giudizio conclusosi con l’ordinanza impugnata ex art.391 bis cod.proc.civ.) e agevolmente rilevabile a nche dalla intestazione della sentenza della Commissione tributaria regionale, oggetto del ricorso per cassazione- i provvedimenti impugnati erano due atti di diniego alla definizione agevolata relativi non alla sola IRAP, ma anche all’IVA e alla ritenutaalla fonte IRPEF per diverse annualità, per cui la circostanza che oggetto del giudizio fosse solo la definizione dell’anno 2003 e la sola IRAP non emerge dagli atti (neppure dalla lettura del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia e del controricorso della Società) con quella assoluta evidenza che costituisce, alla luce dei principi sopra enunciati, presupposto necessario per affermare la sussistenza dell’errore revocatorio. 3.2 Stesse considerazioni vanno svolte in ordine alla pronuncia relativa alle sanzioni dovendosi, altresì, aggiungere che la debenza o meno delle sanzioni costituì punto sicuramente controverso essendo alla base di uno dei motivi (il secondo) del ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate espressamente contrastato dalla Società in sede di controricorso. 3.3 Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Non vi è pronuncia sulle spese in difetto di attività difensiva da parte dell’intimata. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso,in Roma , nella camera