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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35137/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 11 considerato che la censura comune ai tre atti di impugnazione ed inerente alla legittimità della registrazione del marchio Adidas apposto in alcuni dei prodotti contraffatti (gli altri sequestrati ai ricorrenti non essendo investiti dalla doglianza) è manifestamente infondata in quanto si fa riferimento ad una sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 2019 i cui effetti non possono retroagire alla data di commissione del reato, indicata nel 2013, epoca non cdperta da quel giudicato e rispetto alla quale non si ha traccia di alcuna pronuncia volta ad affermare la mancanza dei requisiti di validità del marchio Adidas; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamMissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 7 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; 11 considerato che la censura comune ai tre atti di impugnazione ed inerente alla legittimità della registrazione del marchio Adidas apposto in alcuni dei prodotti contraffatti (gli altri sequestrati ai ricorrenti non essendo investiti dalla doglianza) è manifestamente infondata in quanto si fa riferimento ad una sentenza del Tribunale dell'Unione Europea del 2019 i cui effetti non possono retroagire alla data di commissione del reato, indicata nel 2013, epoca non cdperta da quel giudicato e rispetto alla quale non si ha traccia di alcuna pronuncia volta ad affermare la mancanza dei requisiti di validità del marchio Adidas; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inamMissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 7 mag
Sentenza Cassazione n. 35137/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris