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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01850/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE di APPELLO di TRENTO, sez. dist.SEZ.DIST. di BOLZANO Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, come convertito; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [con la quale la Corte di appello di Trento, sez.

Bolzano, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di concorso in rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia], deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla valutazione di attendibilità della p.o., alla sussistenza del necessario dolo, alla configurabilità dell'aggravante dell'aver posto la p.o. in condizioni d'incapacità fisica, alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. ed all'esito del bilanciamento tra circostanze concorrenti in termini di mera equivalenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati.

1. I motivi di ricorso reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello.

1.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento delle contestate statuizioni, le dichiarazioni testimoniali della p.o.

Noggler, motivatamente ritenute attendibili anche perché corroborate da quanto emergente dai filmati dell'impianto di videosorveglianza esistente in loco, ed in parte persino dalle dichiarazioni dell'imputato; le immagini mostrano il Voltolini colpire la p.o. con violenti calci, di cui uno al volto, ed anche due correi che bloccano la p.o., e tale ultima emergenza è stata valorizzata ad integrazione della circostanza aggravante contestata.

La condotta concorsuale accertata esclude la qualificazione del fatto contestato all'imputato ex art. 116 cod. pen.; inoltre, i precedenti penali 4_ dell'imputato, anche specifici, legittimano il giudizio di mera equivalenza tra le circostanze concorrenti.

2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con mot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 della CORTE di APPELLO di TRENTO, sez. dist.SEZ.DIST. di BOLZANO Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, come convertito; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe [con la quale la Corte di appello di Trento, sez. Bolzano, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l'imputato colpevole di concorso in rapina aggravata, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia], deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla valutazione di attendibilità della p.o., alla sussistenza del necessario dolo, alla configurabilità dell'aggravante dell'aver posto la p.o. in condizioni d'incapacità fisica, alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 116 cod. pen. ed all'esito del bilanciamento tra circostanze concorrenti in termini di mera equivalenza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, perché presentato per motivi non consentiti, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e comunque manifestamente infondati. 1. I motivi di ricorso reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti, concentrando, peraltro, la propria attenzione soltanto su alcuni elementi, e trascurando altri elementi pure incensurabilmente valorizzati dalla Corte di appello. 1.2. La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento delle contestate statuizioni, le dichiarazioni testimoniali della p.o. Noggler, motivatamente ritenute attendibili anche perché corroborate da quanto emergente dai filmati dell'impianto di videosorveglianza esistente in loco, ed in parte persino dalle dichiarazioni dell'imputato; le immagini mostrano il Voltolini colpire la p.o. con violenti calci, di cui uno al volto, ed anche due correi che bloccano la p.o., e tale ultima emergenza è stata valorizzata ad integrazione della circostanza aggravante contestata. La condotta concorsuale accertata esclude la qualificazione del fatto contestato all'imputato ex art. 116 cod. pen.; inoltre, i precedenti penali 4_ dell'imputato, anche specifici, legittimano il giudizio di mera equivalenza tra le circostanze concorrenti. 2. La declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2.1. Poiché appare evidente che il ricorrente ha proposto il ricorso determinando la causa dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186), egli va altresì condannato, a titolo di sanzione pecuniaria, al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma da liquidarsi, tenuto conto dell'elevato grado della predetta colpa, nella misura di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con mot
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