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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12486/2026

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[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Ragusa, del 27 novembre 2025 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per avere detenuto a fini di spaccio e trasportato 51,25 grammi di sostanza del tipo metanfetamina, 101, 43 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana, 0,43 grammi di cocaina.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto che, in tesi difensiva, andava inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01).

Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619), circostanza che non ricorre nel caso di specie.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di RAGUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Ragusa, del 27 novembre 2025 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. per avere detenuto a fini di spaccio e trasportato 51,25 grammi di sostanza del tipo metanfetamina, 101, 43 grammi di hashish, 100 grammi di marijuana, 0,43 grammi di cocaina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto che, in tesi difensiva, andava inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammissibile. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2- bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337-01). Con specifico riferimento al tema del ricorso, si deve ribadire che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 15553 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Maugeri, Rv. 272619), circostanza che non ricorre nel caso di specie. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila. P.Q P.Q.M
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