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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 26580/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha correlato la condanna al fine di occultare le distrazioni; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; rilevato che le ipotesi prospettate in via alternativa nel secondo motivo hanno carattere meramente congetturale, laddove, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, una volta dimostrata l'esistenza di beni acquisiti dal soggetto poi fallito, è onere dell'imputato fornire puntuali indicazioni sulla sorte degli stessi (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 - 0); considerato, inoltre, che entrambi i motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta documentale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che non si confrontano con la puntuale motivazione della sentenza impugnata, che ha correlato la condanna al fine di occultare le distrazioni; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; rilevato che le ipotesi prospettate in via alternativa nel secondo motivo hanno carattere meramente congetturale, laddove, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, una volta dimostrata l'esistenza di beni acquisiti dal soggetto poi fallito, è onere dell'imputato fornire puntuali indicazioni sulla sorte degli stessi (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710 - 0); considerato, inoltre, che entrambi i motivi si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8 febbraio 2023 Il consigliere estenso
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