CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 18180/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; VISTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della decisione emessa in data 6 settembre 2019 dal Tribunale della stessa sede, ha ridotto a cinque mesi e dieci giorni di reclusione la pena inflitta a Mateo GJETA per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/98; LETTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce vizio di motivazione per "mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen."; RITENUTO che il ricorso è manifestamente infondato, poiché, come noto, in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo era - come nel caso di specie - già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità (tra molte, Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Polillo, Rv. 282773); che non influisce sulla vicenda in esame la "novella" dell'art. 131-bis introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, applicabile ai processi pendenti in ragione della natura sostanziale dell'istituto, dal momento che quest'ultimo era applicabile al reato in contestazione anche prima della "novella" de qua, in virtù del minimo edittale della pena previsto nella misura di un anno di reclusione; che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]