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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 14104/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22559/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] SPA non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Simulazione – Simulazione relativa – Donazione dissimulata – Nullità.

R.G.N. 22559/2018 Ud. 18/04/2023CC Sez.

S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 2 di 12 [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata ex lege presso CORTE DI CASSAZIONE – ROMA rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1096/2018 depositata il 18/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 maggio 2018, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] SPA (che agiva in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), ha disatteso il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 1074/2014 del31 luglio 2014.

Il Tribunale, in particolare, aveva accolto la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire l’accertamento della natura relativamente simulata dell’atto di compravendita concluso in data 3 agosto 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (venditrice) e [OSCURATO:PERSONA] (acquirente) in quanto dissimulante una donazione, con conseguente declaratoria di nullità di quest’ultima per difetto del requisito formale di cui agli artt. 782 c.c. e 48, Legge n. 89/1913.

A tale conclusione il Tribunale era giunto in considerazione, tra l’altro, del fatto che il corrispettivo della compravendita era stato messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] da parte non di ALESSIO Sez.

S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 3 di 12 PIANCATELLI, bensì di [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA] e nonna di [OSCURATO:PERSONA]).

Aveva, pertanto, dedotto il Tribunale - anche sulla scorta di una dichiarazione contenuta nel rogito notarile (in cui si attestava che le somme venivano messe a disposizione “ a seguito di rapporti che saranno a parte regolati”) - che la somma in questione era stata utilizzata in realtà per ottenere la preventiva estinzione di gravami presenti sugli immobili compravenduti e non costituiva prezzo della compravendita che doveva ritenersi essere stata conclusa senza corrispettivo, dissimulando – anche per gli stretti rapporti familiari esistenti tra le parti –una donazione diretta di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], nulla per mancata adozione della forma solenne.

2. Nel disattendere il gravame la Corte d’appello ha ritenuto di aderire alla ricostruzione dell’operazione negoziale operata dal giudice di prime cure, concludendo che la somma erogata da [OSCURATO:PERSONA] era stata utilizzata non quale corrispettivo della compravendita, ma per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di estinguere le sue posizioni debitorie verso alcuni istituti di credito, ottenendo la cancellazione dei gravami esistenti sui beni oggetto della cessione ad [OSCURATO:PERSONA], come desumibile dalla già citata dichiarazione contenuta nel rogito notarile, in ordine alla quale, peraltro, la Corte ha osservato come non fosse stata data in giudizio prova alcuna dei suddetti “rapporti”.

Elementi di conferma in ordine alla ricostruzione dell’operazione in termini di donazione dissimulata sono stati ricavati dalla Corte territoriale sia dalle risposte date da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale - avendo quest’ultimo dichiarato di non essersi in alcun modo occupato né della compravendita né del pagamento del Sez.

S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 4 di 12 prezzo, limitandosi a comparire innanzi al notaio per il rogito su richiesta della madre – sia dal fatto che la somma di € 66.000,00 indicata come corrispettivo della compravendita era stata versata da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] prima ancora della conclusione dell’atto notarile, al fine di conseguire la cancellazione delle ipoteche sugli immobili ceduti.

La Corte, infine, ha escluso la configurabilità di una donazione indiretta dalla nonna al nipote, ribadendo che la somma erogata da [OSCURATO:PERSONA] non costituiva corrispettivo della compravendita e confermando la qualificazione dell’operazione come donazione diretta, nulla per difetto del requisito formale.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorrono congiuntamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.

4. Ha, invece, depositato atto denominato “controricorso” [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]), adducendo la veste di cessionaria in blocco di crediti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

In tale atto, [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL dichiara di non essere stata in grado di notificare tempestivamente controricorso, dichiarando comunque di voler interloquire con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.

6. Sono state depositate memorie sia dai ricorrenti sia da [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a quattromotivi.

Sez.

S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 5 di 12

1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1414, 2697 c.c. e 115 c.p.c.

I ricorrenti imputano alla Corte territoriale una errata interpretazione del contratto, la qualeavrebbe condotto all’altrettanto errata conclusione per cui la corresponsione della somma di € 66.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non era da riferirsi al corrispettivo per la vendita degli immobili ad [OSCURATO:PERSONA].

Lamenta sul punto il ricorso una inadeguata valutazione del materiale istruttorio, rimarcando il fatto che dalle prove assunte in giudizio emergerebbe in modo univoco che le somme versate da [OSCURATO:PERSONA] costituivano direttamente corrispettivo della vendita, deducendo ulteriormente che la Corte fiorentina avrebbe violato il disposto di cui all’art. 2697 c.c. gravando gli odierni ricorrenti dell’onere di provare che il trasferimento pecuniario era da riferirsi alla vendita.

Deduce, infine, il ricorso che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un’ipotesi di simulazione sulla sola scorta dell’affermazione che quanto versato da [OSCURATO:PERSONA] erastato impiegato per estinguere i gravami sugli immobili venduti, dal momento che tale modalità di impego del corrispettivo non può ritenersi di per sé incompatibile con il meccanismo della compravendita.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 809, 1441 e 2697 c.c.

Il ricorso censura la decisione di merito nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto essersi configurata una donazione diretta degli immobili da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], deducendo invece che l’intera fattispecie doveva essere inquadrata Sez.

S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 6 di 12 come donazione indiretta da parte di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], come tale sottratta al requisito della forma solenne. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 809, 2697 e 2722 c.c. nonché 115 e 228 c.p.c.

I ricorrenti deducono che erroneamente la Corte territoriale avrebbe attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale, in quanto l’affermazione, resa dal medesimo , di non essersi in alcun modo occupato né della compravendita né del pagamento del prezzo non varrebbe a costituire confessione del carattere simulato della compravendita. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce : a) in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 2901 c.c. b) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Il motivo di ricorso è indirizzato nei confronti dell’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui, anche escludendo gli estremi della simulazione, si sarebbero dovuti in ogni caso ritenere sussistenti gli estremi di cui all’art. 2901 c.c. ai fini dell’accoglimento della domanda di revocatoria.

Evidenzia il ricorso che il giudice di prime cure aveva ritenuto assorbita la domanda subordinata ex art. 2901 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA], censurando il fatto che la Corte territoriale abbia inv ece ritenuto di pronunciarsi anche su tale domanda, omettendo tuttavia radicalmente di motivare il proprio convincimento sul punto.

Sez.

S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 7 di 12

2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità del “controricorso” presentato da [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], invero, è stato depositato tardivamente –come dalla stessa parte ammesso espressamente – né risulta applicabile il principio enunciato –tra le altre – da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13093 del 24/05/2017, atteso che tale principio opera per la parte che sia stata intimata e non per un soggetto –come [OSCURATO:PERSONA] – che risulta entità diversa rispetto all’intimata [OSCURATO:PERSONA] SPA.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Poiché il motivo è articolato sul duplice richiamo alle ipotesi di cui ai nn. 3) e 5), dell’art. 360 c.p.c., si deve rilevare sin da subito la inammissibilità di qualunque doglianza ancorata alla seconda delle ipotesi appena richiamate in quanto – a tacer del fatto che risulta del tutto latente l’indicazione del fatto il cui esame sarebbe stato omesso – è risolutiva l’osservazione per cui, considerata la data di instaurazione del giudizio di appello (2014), viene ad operare la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019 -Rv. 654646 – 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 64324 4 - 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 -Rv. 630359 - 01).

Quanto alle deduzioni riferite all’art. 360, n. 3), c.p.c., l’inammissibilità delle medesime discende dal principioper cui tale vizio dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la Sez.

S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 8 di 12 disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 –01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 - 02) , fermo restando che al suo ambito applicativo è invece l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 - Rv. 652398 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 -Rv. 652549 - 02 ).

Tale è il caso di specie, in quanto il motivo non risulta in grado di individuare nella decisione impugnata né la negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma - ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata - né la sussunzione del la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, bensì trasmoda nella sollecitazione di questa Corte ad operare un sindacato sulla valutazione delle prove per come operata dal giudice di merito, come tale inammissibile (Cass. Sez.

U, n. 898 del 14/12/1999 -Rv. 532153 - 01).

È sufficiente osservare, al riguardo: Sez.

S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 9 di 12 − che non viene concretamente individuata alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.,atteso che la parte ha omesso di evidenziare nella decisione di merito una concreta affermazione volta ad invertire gli oneri probatori- avendo, invece, il giudice di merito ritenuto positivamente provato il fatto che il versamento di [OSCURATO:PERSONA] non costituiva il corrispettivo della compravendita – e traducendosi la doglianza in un sindacato della valutazione delle prove da parte del giudice di merito; − che la dedotta violazione delle regole interpretative in ordine alle dichiarazioni contenute nel rogito notarile elude inammissibilmente il canone per cui al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 - Rv. 661265 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi Sez.

S2 - R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 10 di 12 disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che siastata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 -Rv. 646649 - 01).

4. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso.

Anche in questo caso, infatti, non viene concretamente individuata nella decisione di merito un’affermazione qualificabile nei termini di una violazione o falsa applicazione di legge e le censure dei ricorrenti risultano ancora una volta indirizzate alle conclusioni raggiunte dal giudice di merito sulla scorta delle risultanze probatorie, essendo la Corte fiorentina giunta al convincimento che la vicenda concreta era riconducibile all’ambito non di una donazione indiretta della Tufilli al nipote bensì di una donazione diretta di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], in ciò, peraltro, conformandosi all’impostazione assunta da questa stessa Corte (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020).

5. Inammissibile, ancora, è il terzo motivo di ricorso.

Il semplice esame della motivazione della decisione della Corte fiorentina evidenzia che quest’ultimanon ha in alcun modo attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], come ben evidenziato dal fatto che la decisione sul gravame non risulta basata in modo esclusivo su tali dichiarazioni, attribuendo alle medesime il valore legaledella confessione.

La Corte territoriale, invece, ha valorizzato le dichiarazioni stesse, utilizzandole quale elemento indiziario,nell’ambito di una complessiva ed articolata complessiva valutazione delle prove (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3118 del 02/02/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20476 del 12/10/2015).

Ne consegue che il motivo di ricorso viene tradursi ancora una volta,in modo indiretto, in una inammissibile sollecitazione ad operare Sez.

S2 - R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 11 di 12 un sindacato sulla valutazione delle prove operata dal giudice del merito.

6. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso è, infine, anch’esso inammissibile.

L’affermazione conclusiva contenuta nella decisione impugnata costituisce, infatti, un mero obiter, il quale non ha rapporti diretti con il rigetto del gravame , il quale concerne la sola domanda di simulazione, come evidenziato dal fatto che nessuna statuizione è stata concretamente assunta dalla Corte territoriale sulla domanda ex art.2901 c.c.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo, alla luce del principio per cui va escluso che sussista un interesse ad impugnare un’affermazione che costituisce un mero obiter dictum, espresso ad abundantiam, che non ha influito sul dispositivo della decisione (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022), non essendo ravvisabile sul punto una concreta soccombenza degli odierni ricorrenti.

6. Inammissibili, poi, appaiono le deduzioni che i ricorrenti hanno formulato nella memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c., allorquando hanno dedotto che la Corte fiorentina avrebbe rilevato la nullità della donazione dissimulata senza che fosse stata formulata domanda alcuna al riguardo.

L’inammissibilità deriva con evidenza dal fatto che tali deduzioni risultano del tutto nuove rispetto agli originari motivi di ricorso ed omettono radicalmente di rispettareil canone di specificità di cui all’art.366 c.p.c., non essendo riprodotti almeno i passaggi essenziali degli atti di causa da quali dovrebbe potersi desumereil vizio dedotto. 7.Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Sez.

S2 - R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 12 di 12 Non vi è luogo a statuire sulle spese, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] SPA è rimasta intimata e che il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRLè stato dichiarato inammissibile.

8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22559/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 41, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] SPA non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore –intimata – nonché contro [OSCURATO:PERSONA]: Simulazione – Simulazione relativa – Donazione dissimulata – Nullità. R.G.N. 22559/2018 Ud. 18/04/2023CC Sez. S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 2 di 12 [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata ex lege presso CORTE DI CASSAZIONE – ROMA rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1096/2018 depositata il 18/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 18/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 maggio 2018, la Corte d’appello di Firenze, nella regolare costituzione dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] SPA (che agiva in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), ha disatteso il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Livorno n. 1074/2014 del31 luglio 2014. Il Tribunale, in particolare, aveva accolto la domanda principale di [OSCURATO:PERSONA], volta a conseguire l’accertamento della natura relativamente simulata dell’atto di compravendita concluso in data 3 agosto 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] (venditrice) e [OSCURATO:PERSONA] (acquirente) in quanto dissimulante una donazione, con conseguente declaratoria di nullità di quest’ultima per difetto del requisito formale di cui agli artt. 782 c.c. e 48, Legge n. 89/1913. A tale conclusione il Tribunale era giunto in considerazione, tra l’altro, del fatto che il corrispettivo della compravendita era stato messo a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] da parte non di ALESSIO Sez. S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 3 di 12 PIANCATELLI, bensì di [OSCURATO:PERSONA] (madre di [OSCURATO:PERSONA] e nonna di [OSCURATO:PERSONA]). Aveva, pertanto, dedotto il Tribunale - anche sulla scorta di una dichiarazione contenuta nel rogito notarile (in cui si attestava che le somme venivano messe a disposizione “ a seguito di rapporti che saranno a parte regolati”) - che la somma in questione era stata utilizzata in realtà per ottenere la preventiva estinzione di gravami presenti sugli immobili compravenduti e non costituiva prezzo della compravendita che doveva ritenersi essere stata conclusa senza corrispettivo, dissimulando – anche per gli stretti rapporti familiari esistenti tra le parti –una donazione diretta di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], nulla per mancata adozione della forma solenne. 2. Nel disattendere il gravame la Corte d’appello ha ritenuto di aderire alla ricostruzione dell’operazione negoziale operata dal giudice di prime cure, concludendo che la somma erogata da [OSCURATO:PERSONA] era stata utilizzata non quale corrispettivo della compravendita, ma per consentire a [OSCURATO:PERSONA] di estinguere le sue posizioni debitorie verso alcuni istituti di credito, ottenendo la cancellazione dei gravami esistenti sui beni oggetto della cessione ad [OSCURATO:PERSONA], come desumibile dalla già citata dichiarazione contenuta nel rogito notarile, in ordine alla quale, peraltro, la Corte ha osservato come non fosse stata data in giudizio prova alcuna dei suddetti “rapporti”. Elementi di conferma in ordine alla ricostruzione dell’operazione in termini di donazione dissimulata sono stati ricavati dalla Corte territoriale sia dalle risposte date da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale - avendo quest’ultimo dichiarato di non essersi in alcun modo occupato né della compravendita né del pagamento del Sez. S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 4 di 12 prezzo, limitandosi a comparire innanzi al notaio per il rogito su richiesta della madre – sia dal fatto che la somma di € 66.000,00 indicata come corrispettivo della compravendita era stata versata da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] prima ancora della conclusione dell’atto notarile, al fine di conseguire la cancellazione delle ipoteche sugli immobili ceduti. La Corte, infine, ha escluso la configurabilità di una donazione indiretta dalla nonna al nipote, ribadendo che la somma erogata da [OSCURATO:PERSONA] non costituiva corrispettivo della compravendita e confermando la qualificazione dell’operazione come donazione diretta, nulla per difetto del requisito formale. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorrono congiuntamente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. 4. Ha, invece, depositato atto denominato “controricorso” [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL (rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]), adducendo la veste di cessionaria in blocco di crediti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. In tale atto, [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL dichiara di non essere stata in grado di notificare tempestivamente controricorso, dichiarando comunque di voler interloquire con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c. 6. Sono state depositate memorie sia dai ricorrenti sia da [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRL. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a quattromotivi. Sez. S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 5 di 12 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1414, 2697 c.c. e 115 c.p.c. I ricorrenti imputano alla Corte territoriale una errata interpretazione del contratto, la qualeavrebbe condotto all’altrettanto errata conclusione per cui la corresponsione della somma di € 66.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] non era da riferirsi al corrispettivo per la vendita degli immobili ad [OSCURATO:PERSONA]. Lamenta sul punto il ricorso una inadeguata valutazione del materiale istruttorio, rimarcando il fatto che dalle prove assunte in giudizio emergerebbe in modo univoco che le somme versate da [OSCURATO:PERSONA] costituivano direttamente corrispettivo della vendita, deducendo ulteriormente che la Corte fiorentina avrebbe violato il disposto di cui all’art. 2697 c.c. gravando gli odierni ricorrenti dell’onere di provare che il trasferimento pecuniario era da riferirsi alla vendita. Deduce, infine, il ricorso che la Corte avrebbe erroneamente ritenuto sussistente un’ipotesi di simulazione sulla sola scorta dell’affermazione che quanto versato da [OSCURATO:PERSONA] erastato impiegato per estinguere i gravami sugli immobili venduti, dal momento che tale modalità di impego del corrispettivo non può ritenersi di per sé incompatibile con il meccanismo della compravendita. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 809, 1441 e 2697 c.c. Il ricorso censura la decisione di merito nella parte in cui quest’ultima ha ritenuto essersi configurata una donazione diretta degli immobili da [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], deducendo invece che l’intera fattispecie doveva essere inquadrata Sez. S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 6 di 12 come donazione indiretta da parte di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], come tale sottratta al requisito della forma solenne. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 809, 2697 e 2722 c.c. nonché 115 e 228 c.p.c. I ricorrenti deducono che erroneamente la Corte territoriale avrebbe attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio formale, in quanto l’affermazione, resa dal medesimo , di non essersi in alcun modo occupato né della compravendita né del pagamento del prezzo non varrebbe a costituire confessione del carattere simulato della compravendita. 1.4.Con il quarto motivo il ricorso deduce : a) in relazione all’art. 360, n. 4 , c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 2901 c.c. b) in relazione all’art. 360, n. 3 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Il motivo di ricorso è indirizzato nei confronti dell’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui, anche escludendo gli estremi della simulazione, si sarebbero dovuti in ogni caso ritenere sussistenti gli estremi di cui all’art. 2901 c.c. ai fini dell’accoglimento della domanda di revocatoria. Evidenzia il ricorso che il giudice di prime cure aveva ritenuto assorbita la domanda subordinata ex art. 2901 c.c. proposta da [OSCURATO:PERSONA], censurando il fatto che la Corte territoriale abbia inv ece ritenuto di pronunciarsi anche su tale domanda, omettendo tuttavia radicalmente di motivare il proprio convincimento sul punto. Sez. S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 7 di 12 2. Preliminarmente, deve essere dichiarata la inammissibilità del “controricorso” presentato da [OSCURATO:PERSONA], non in proprio ma in nome e per conto di [OSCURATO:PERSONA] 2018 [OSCURATO:SOCIETA], invero, è stato depositato tardivamente –come dalla stessa parte ammesso espressamente – né risulta applicabile il principio enunciato –tra le altre – da Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13093 del 24/05/2017, atteso che tale principio opera per la parte che sia stata intimata e non per un soggetto –come [OSCURATO:PERSONA] – che risulta entità diversa rispetto all’intimata [OSCURATO:PERSONA] SPA. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Poiché il motivo è articolato sul duplice richiamo alle ipotesi di cui ai nn. 3) e 5), dell’art. 360 c.p.c., si deve rilevare sin da subito la inammissibilità di qualunque doglianza ancorata alla seconda delle ipotesi appena richiamate in quanto – a tacer del fatto che risulta del tutto latente l’indicazione del fatto il cui esame sarebbe stato omesso – è risolutiva l’osservazione per cui, considerata la data di instaurazione del giudizio di appello (2014), viene ad operare la preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenza n. 20994 del 06/08/2019 -Rv. 654646 – 01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 64324 4 - 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 -Rv. 630359 - 01). Quanto alle deduzioni riferite all’art. 360, n. 3), c.p.c., l’inammissibilità delle medesime discende dal principioper cui tale vizio dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la Sez. S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 8 di 12 disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 - Rv. 658610 –01; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016 - Rv. 642805 - 02) , fermo restando che al suo ambito applicativo è invece l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019 - Rv. 652398 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 -Rv. 652549 - 02 ). Tale è il caso di specie, in quanto il motivo non risulta in grado di individuare nella decisione impugnata né la negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma - ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata - né la sussunzione del la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, bensì trasmoda nella sollecitazione di questa Corte ad operare un sindacato sulla valutazione delle prove per come operata dal giudice di merito, come tale inammissibile (Cass. Sez. U, n. 898 del 14/12/1999 -Rv. 532153 - 01). È sufficiente osservare, al riguardo: Sez. S2 -R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 9 di 12 − che non viene concretamente individuata alcuna violazione dell’art. 2697 c.c.,atteso che la parte ha omesso di evidenziare nella decisione di merito una concreta affermazione volta ad invertire gli oneri probatori- avendo, invece, il giudice di merito ritenuto positivamente provato il fatto che il versamento di [OSCURATO:PERSONA] non costituiva il corrispettivo della compravendita – e traducendosi la doglianza in un sindacato della valutazione delle prove da parte del giudice di merito; − che la dedotta violazione delle regole interpretative in ordine alle dichiarazioni contenute nel rogito notarile elude inammissibilmente il canone per cui al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 - Rv. 661265 – 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01), e ciò perché l’interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi Sez. S2 - R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 10 di 12 disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che siastata privilegiata l'altra (Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 -Rv. 646649 - 01). 4. Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso. Anche in questo caso, infatti, non viene concretamente individuata nella decisione di merito un’affermazione qualificabile nei termini di una violazione o falsa applicazione di legge e le censure dei ricorrenti risultano ancora una volta indirizzate alle conclusioni raggiunte dal giudice di merito sulla scorta delle risultanze probatorie, essendo la Corte fiorentina giunta al convincimento che la vicenda concreta era riconducibile all’ambito non di una donazione indiretta della Tufilli al nipote bensì di una donazione diretta di [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], in ciò, peraltro, conformandosi all’impostazione assunta da questa stessa Corte (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 9379 del 21/05/2020). 5. Inammissibile, ancora, è il terzo motivo di ricorso. Il semplice esame della motivazione della decisione della Corte fiorentina evidenzia che quest’ultimanon ha in alcun modo attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], come ben evidenziato dal fatto che la decisione sul gravame non risulta basata in modo esclusivo su tali dichiarazioni, attribuendo alle medesime il valore legaledella confessione. La Corte territoriale, invece, ha valorizzato le dichiarazioni stesse, utilizzandole quale elemento indiziario,nell’ambito di una complessiva ed articolata complessiva valutazione delle prove (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3118 del 02/02/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20476 del 12/10/2015). Ne consegue che il motivo di ricorso viene tradursi ancora una volta,in modo indiretto, in una inammissibile sollecitazione ad operare Sez. S2 - R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 11 di 12 un sindacato sulla valutazione delle prove operata dal giudice del merito. 6. Il quarto ed ultimo motivo di ricorso è, infine, anch’esso inammissibile. L’affermazione conclusiva contenuta nella decisione impugnata costituisce, infatti, un mero obiter, il quale non ha rapporti diretti con il rigetto del gravame , il quale concerne la sola domanda di simulazione, come evidenziato dal fatto che nessuna statuizione è stata concretamente assunta dalla Corte territoriale sulla domanda ex art.2901 c.c. Ne consegue l’inammissibilità del motivo, alla luce del principio per cui va escluso che sussista un interesse ad impugnare un’affermazione che costituisce un mero obiter dictum, espresso ad abundantiam, che non ha influito sul dispositivo della decisione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22380 del 22/10/2014; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7995 del 11/03/2022), non essendo ravvisabile sul punto una concreta soccombenza degli odierni ricorrenti. 6. Inammissibili, poi, appaiono le deduzioni che i ricorrenti hanno formulato nella memoria ex art. 380-bis.1, c.p.c., allorquando hanno dedotto che la Corte fiorentina avrebbe rilevato la nullità della donazione dissimulata senza che fosse stata formulata domanda alcuna al riguardo. L’inammissibilità deriva con evidenza dal fatto che tali deduzioni risultano del tutto nuove rispetto agli originari motivi di ricorso ed omettono radicalmente di rispettareil canone di specificità di cui all’art.366 c.p.c., non essendo riprodotti almeno i passaggi essenziali degli atti di causa da quali dovrebbe potersi desumereil vizio dedotto. 7.Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Sez. S2 - R.G. 22559/2018 – CC 18/04/2023 - Pagina nr. 12 di 12 Non vi è luogo a statuire sulle spese, dal momento che [OSCURATO:PERSONA] SPA è rimasta intimata e che il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2018 SRLè stato dichiarato inammissibile. 8. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorsoinammissibile. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà a
Sentenza Cassazione n. 14104/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris