Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40093/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di parziale riforma ( solo quanto alla pena inflitta) della sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose ed omissione di soccorso, per violazione di legge nella parte relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., in quanto l'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato non aveva effettivamente eliso o attenuato le conseguenze dannose della condotta colposa.

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); in particolare, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 6 cod. pen. è stato adeguatamente giustificato daì giudici territoriali che hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale, in maniera coerente con la ratio dell'istituto (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509- 03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549

3. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, -e-413~a ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 0,1 FAV•RX processuali e al versamento della somma di euro tremilàifila Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di parziale riforma ( solo quanto alla pena inflitta) della sentenza del Tribunale della stessa sede, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni personali colpose ed omissione di soccorso, per violazione di legge nella parte relativa al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., in quanto l'ammissione di responsabilità da parte dell'imputato non aveva effettivamente eliso o attenuato le conseguenze dannose della condotta colposa. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); in particolare, il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 comma 6 cod. pen. è stato adeguatamente giustificato daì giudici territoriali che hanno correttamente esercitato il loro potere discrezionale, in maniera coerente con la ratio dell'istituto (sulla natura del relativo giudizio - di fatto - vedi sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettine/li, Rv. 271269-01; sull'onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509- 03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 3. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, -e-413~a ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese 0,1 FAV•RX processuali e al versamento della somma di euro tremilàifila Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre
Sentenza Cassazione n. 40093/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris