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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39438/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il. ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile, nelle sentenze di mento conformi, del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002.

Rilevato che la ricorrente lamenta: . 1.Nullità della sentenza per apparenza della motivazione;

2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla contraddittorietà della motivazione.

Travisamento della prova, avendo la Corte fondato il proprio convincimento su un risultato di prova psicologica incontestabilmente diverso da quello reale;

3. Violazione di legge in riferimento alla recidiva infraquinquennale, mancata osservanza dei pr:ncipi stabiliti nella pronuncia a Sezioni Unite n. 357338/2010.

Considerato che le deduzioni sviluppate, concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una ccngrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri dì inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente non trovano riscontro nel testo della sentenza, avendo la Corte territoriale dato conto in modo puntuale ed esaustivo delle ragioni poste a base del decisum (la Corte di merito ha spiegato che la imputata, nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha omesso di indicare per l'anno d'interesse un reddito personale pari ad euro 17.392,00) Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso ed al lamentato travisamento della prova, che l'elemento soggettivo del reato è stato lumeggiato in sentenza nella parte in cui si è escluso che la imputata potesse essere caduta in errore in relazione alla riferibìlità di tali emolumenti al marito: alla stregua dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle entrate, si precisa in motivazione, la somma in questione, era riferibile alla sola imputata, il cui nucleo familiare era composto unicamente da lei e dai due figli.

Rilevato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la questione riguardante la esclusione della recidiva non è stata devoluta alla cognizione del giudice di appello.

Considerato che, ai sensi dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze queste non ricorrenti nel presente caso (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631; Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il. ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta responsabile, nelle sentenze di mento conformi, del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Rilevato che la ricorrente lamenta: . 1.Nullità della sentenza per apparenza della motivazione; 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla contraddittorietà della motivazione. Travisamento della prova, avendo la Corte fondato il proprio convincimento su un risultato di prova psicologica incontestabilmente diverso da quello reale; 3. Violazione di legge in riferimento alla recidiva infraquinquennale, mancata osservanza dei pr:ncipi stabiliti nella pronuncia a Sezioni Unite n. 357338/2010. Considerato che le deduzioni sviluppate, concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una ccngrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri dì inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni prospettate dal ricorrente non trovano riscontro nel testo della sentenza, avendo la Corte territoriale dato conto in modo puntuale ed esaustivo delle ragioni poste a base del decisum (la Corte di merito ha spiegato che la imputata, nella richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ha omesso di indicare per l'anno d'interesse un reddito personale pari ad euro 17.392,00) Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso ed al lamentato travisamento della prova, che l'elemento soggettivo del reato è stato lumeggiato in sentenza nella parte in cui si è escluso che la imputata potesse essere caduta in errore in relazione alla riferibìlità di tali emolumenti al marito: alla stregua dell'accertamento effettuato dall'Agenzia delle entrate, si precisa in motivazione, la somma in questione, era riferibile alla sola imputata, il cui nucleo familiare era composto unicamente da lei e dai due figli. Rilevato, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che la questione riguardante la esclusione della recidiva non è stata devoluta alla cognizione del giudice di appello. Considerato che, ai sensi dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze queste non ricorrenti nel presente caso (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631; Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25557701; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.23550401; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi, Rv.19641401). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
Sentenza Cassazione n. 39438/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris