CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31517/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna della stessa per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge in relazione alla conferma della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e, inoltre, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito; Considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, vizio di motivazione in relazione alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato e al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (cfr. pag 2 della sentenza impugnata e pag. 3 ove si evidenzia come peraltro il motivo ex art. 131 bis sia stato genericamente dedotto già in quella sede); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 ma