CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 33803/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];— st RG 12980-2026 - Udienza del 17/06/2026 - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1 Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt.223 co.1, in relazione all'art.216 co.1 n.2, e 223 co.2 n.2) Legge fallimentare. Premesso che non può darsi seguito alla richiesta di trattazione orale avanzata dal difensore del ricorrente, in quanto il modulo definitorio individuato dal legislatore per la trattazione dei ricorsi destinati alla settima sezione penale è quello di cui all'art. 611 cod. proc. pen. nella forma non convertibile. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto alla mancata traduzione degli atti del procedimento— è manifestamente infondato, in quanto basato su argomenti che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che, nello specifico, manca il confronto con la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha motivatamente escluso il presupposto di fatto che avrebbe imposto la traduzione, ossia che l'imputato ignorasse l'italiano, presupposto che resta comunque valido anche alla luce degli ultimi approdi delle Sezioni Unite di questa Corte, A questo riguardo, in Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798 - 01, si legge «5.1. Va preliminarmente ribadito che l'obbligo di tradurre l'atto processuale non insorge per il solo fatto che l'imputato non sia un cittadino italiano, ma necessita dell'accertamento che lo stesso non conosca la lingua italiana, come, da tempo, pacificamente affermato dalla giurisprudenza europea (per tutte, Corte EDU, Grande Camera, 18/10/2006, Hermi c. Italia, § 71), costituzionale é di legittimità (sin da Corte cost. n. 10 del 1993 e Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216258 - 01)». Rilevato che il secondo motivo di ricorso— che concerne il giudizio di penale responsabilità — è inammissibile siccome fatto di notazioni generiche e parzialmente versate in fatto, senza alcun confronto con la dettagliata giustificazione della Corte di merito circa gli elementi che avevano condotto a condividere la conclusione del giudice di prime cure. Militano nel senso dell'inammissibilità del ricorso, dunque, due principi di diritto più volte affermati da questa Corte. In primo luogo, quello secondo cui, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto 2che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Più di recente si è sostenuto che, nel giudizio di cassazione, sono precluse al Giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020 Ud., dep. 2021, F.; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzie che trovano precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In secondo luogo, viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore, rimarcando la neutralità — testualmente prevista dall'art. 62 bis, comma 3, cod. pen. — dell'incensuratezza dell'imputato. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissi P.Q.Mdella somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/06/2026. Il consigliere nsore Il P ente [OSCURATO:PERSONA] B Pilla [OSCURATO:PERSONA];F:..,,77.n!A q ': 7i ! - • 1 7 S7 7273 1 [OSCURATO:PERSONA] Dai nd a