CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 giugno 2024
Cassazione n. 10475/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VALERLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio per nuovo esame della sentenza impugnata; letta la memoria del MINISTERO DELL'ECONOMIA e DELLE FINANZE, tramite l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO con la quale è stato chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza emessa il 19 giugno 2024, in sede di rinvio disposto dalla Terza Sezione penale di questa Corte, giusta sentenza n. 11403 del 28/02/2024, (a seguito di precedente rinvio disposto con sentenza n. 16117 del 14 marzo 2023 pronunciata dalla Quarta Sezione penale) la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 176.157,54 per l'ingiusta detenzione patita nel proc. n. 3058/2012 R.G.N.R. 2. Avverso detta ordinanza, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso affidandolo ad unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 314 co. 2, nonché 273 e 280 cod. proc. pen. La Corte della riparazione ha ritenuto che «il periodo indennizzabile è quello relativo alla custodia cautelare in carcere sofferta dal 6.6.2012 al 23.4.2015 a cui va sottratta la detenzione legittimamente patita pari alla pena inflitta di mesi otto di reclusione, così pervenendo ad un periodo indennizzabile pari a 747 giorni». L'istanza di riparazione, come ritenuto dalla sentenza di questa Corte n. 16117 del 14.3.2023 che aveva annullato una prima volta il provvedimento di rigetto, ha precisato che "a fronte della iniziale contestazione del reato di tentato omicidio la condotta era stata derubricata nel reato di lesioni semplici i cui limiti edittali non avrebbero consentito l'adozione della misura cautelare". A fronte di ciò costituirebbe motivazione erronea quella secondo cui la custodia cautelare espiata in misura pari alla condanna subita, sarebbe "legittimamente patita". Il fatto che il ricorrente sia stato condannato per un reato che non consentiva l'adozione di una misura cautelare ma anche che la pena è stata sospesa, impediva l'operatività della disposizione di cui all'art. 314 comma 4 cod. proc. pen. La Corte della riparazione, dunque, non operando nel caso di specie, le ipotesi di riduzione previste dal comma 4 dell'art. 314 cod. proc. pen. ha illegittimamente limitato a 747 giorni il periodo di ingiusta detenzione. 3. Il P.G., in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento con rinvio per nuovo esame. 4.11 Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare, per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato è priva di efficienza causale in ordine alla emissione della misura (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038). Nel caso in cui la derubricazione incida sulla adottabilità della misura cautelare è pure possibile che si profili una ingiustizia c.d. formale che, tuttavia, prescinde dalla condizione ostativa della condotta gravemente colposa dell'istante solo se gli elementi che conducono alla derubricazione, sono stati gli stessi che erano stati sottoposti al giudice della cautela. 2. Nel caso in esame il principio che viene in rilievo non è quello secondo cui non può dare luogo alla riparazione il fatto che il richiedente abbia ottenuto dai giudici di merito il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena rispetto al reato per il quale era stato sottoposto a misura cautelare (Sez. 4 n. 1862 el 07/01/2016, Rv. 265582). Viene, piuttosto, in rilievo il principio in forza del quale, nel caso in cui l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione giuridica del reato operata dai giudici di merito in una fattispecie il cui minimo edittale non consentiva l'applicazione della misura cautelare, la condizione ostativa costituita dall'avere dato o concorso a dare causa, non opera allorquando l'accertamento della insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura, avvenga sulla scorta dei medesimi elementi sottoposti al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare. In tal caso, infatti, la condotta dolosa o colposa posta in essere dall'imputato, rimane priva di efficienza causale in relazione alla adozione della misura (Sez. 4 n. 16175 del 22/04/2021, Rv. 281038). Fatta questa premessa va rilevato che la stessa Corte della riparazione a pag. 7 dell'ordinanza afferma «si deve ritenere che il giudizio in termini di diversa qualificazione giuridica dei fatti non sia intervenuto sulla base di un patrimonio indiziario ulteriore ed arricchitto rispetto a quello a disposizione del giudice della cautela e, ancora, «né dal confronto tra i provvedimenti della fase cautelare e di merito, si ricava l'emersione successiva (ovvero nel corso del processo di merito) di nuovi e diversi (rispetto a quelli già emersi nella fase cautelare) elementi fondanti la defiitiva statuizione del giudice di merito». Nel prosieguo, tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto, nel procedere alla determinazione dell'indennizzo, di sottrarre «la detenzione legittimamente patita pari alla pena inflitta di mesi 8 di reclusione così pervenendo ad un periodo indennizzabile pari a 747 giorni». 5. Come rilevato sia dal ricorrente che dal P.G., in sede di conclusioni, ciò che assume rilievo non è il riconoscimento della sospensione condizionale della pena quanto la circostanza che, a fronte di una originaria contestazione di tentato omicidio, sulla scorta degli stessi elementi sottoposti al giudice della cautela, il fatto è stato riqualificato in lesioni semplici, reato che non consentiva, avuto riguardo al minimo edittale previsto, l'appliazione della misura cautelare che era illegittima sin dall'origine. 4. L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla omessa liquidazione di un indennizzo a titolo di ingiusta detenzione per 240 giorni (otto mesi) a titolo di ingiusta detenzione in regime di detenzione (235,82) e dunque, l'ulteriore somma di euro 55.417,7 per un totale di euro 237.754,34. L'annullamento può seguire senza rinvio, a norma dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen. trattandosi di parametro aritmetico adottato dal giudice di merito nell'ordinanza impugnata, non oggetto di specifica doglianza in questa sede. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al quantum liquidato che determina in complessivi euro duecentotrentamilasettecentocinquantaquattro e trentaquattro centesimi. Deciso il 3 dicembr