CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29427/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenzamotivazionale e l’erronea applicazione della legge penale in relazione all’art.62bis cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo benchésorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame dellededuzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata sullacongruità della pena inflitta, nonché sulle motivate ragioni inerenti al diniego diconcessione delle invocate circostanze attenuanti generiche);Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente