CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27331-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso 2022 la [OSCURATO:PERSONA], 3501 rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 522/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 303/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 19 ottobre 2022 - Pres. Raimondi, rel. Buffa - Causa n. 27 Con sentenza del 11/7/19 la corte d'Appello di L'Aquila ha rigettato l'istanza del sig. [OSCURATO:PERSONA] di revocazione ex art. 395, numero 5, della sentenza n. 783 del 2016 della stessa corte, con la quale era stata confermato il licenziamento da [OSCURATO:PERSONA] per superamento del periodo di comporto. In particolare, la corte territoriale ha escluso la ricorrenza dei presupposti per la revocazione perché l'istanza relativa si basava su asserito contrasto con precedentemente giudicato (relativo a computo del comporto ai fini di un altro licenziamento) e l'influenza della precedente sentenza era stata valutata espressamente dalla corte medesima. Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, con il quale lamenta che la precedente pronuncia della Corte aveva valutato soltanto alcuni aspetti processuali (quali la tardività delle eccezioni sul requisito dimensionale e l'assenza di contestazioni sul regime normativo applicabile), ma non aveva anche valutato la portata del giudicato. Resiste il datore con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato per un motivo. Entrambe le parti hanno presentato memorie; il lavoratore si è costituito con un nuovo difensore. Il ricorso principale è inammissibile. k . Occorre premettere che l'art. 395 prevede che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione, secondo il n. 5 (che è l'ipotesi che qui interessa), se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, "purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione". Nel caso, la pronuncia, nel dichiarare che "il caso cui si riferisce la Suprema Corte era del tutto diverso", spiegando peraltro ampiamente le ragioni della diversità, ha valutato espressamente la portata del giudicato, escludendola, e ritenendo che non potesse spiegare alcune influenza nel successivo giudizio, e dunque pronunciando espressamente sull'eccezione sollevata. Ciò è stato rilevato dalla sentenza qui impugnata, che ha evidenziato la mancanza di giudicato proprio "sulla base di una diversità dei presupposti di fatto" tra i due giudizi, già rilevata dal giudice nella sentenza in ipotesi revoca nda. Il ricorso incidentale, che deduce violazione dell'articolo 1 comma 62 legge 92/12, 400 e 395 numero 5 c.p.c., lamentando la tardività dell'istanza di revocazione, cui era applicabile il rito Fornero, resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l'incidentale; Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se