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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 11276/2026

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2 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 209/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleN Dumoertot r.e gistro generale 20889/2022Numero sezionale 346/2026GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per annullamentNoum deroe dlli ara ccolta generale 11276/2026sentenza impugnata.

Data pubblicazione 27/04/20261.

Con sentenza n. 761/2021 il Tribunale di Chieti avevarigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (qualetrasgressore) e della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] EmilioAttilio (in veste di coobbligata) all’ordinanza-ingiunzione n.68/2021/CH/2 n. 15451 del 6.5.2021, con cui l’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Chieti aveva loro ingiunto il pagamentodella somma complessiva di € 30.800,00, in quanto ritenutiresponsabili degli illeciti previsti dall’art. 39 d.l. n. 112/2008(per infedeli registrazioni nel LUL) e dall’art. 29 d.lgs. n.276/2003 (per interposizione illecita).2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diL’Aquila accoglieva l’appello proposto dal Colalongo e dallaCoretras s.a.s. contro la suddetta sentenza e, per l’effetto,annullava l’ordinanza-ingiunzione suddetta, compensandointegralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che gli opponenti non avevano sollevato alcunacontestazione in ordine al primo illecito addebitato; b) che essiavevano, per contro, lamentato l’insussistenza dell’altraviolazione addebitata (derivante dall’illiceità del contratto diappalto intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA].), eccependopreliminarmente la competenza del giudice del lavoro edassumendo, nel merito, che, essendo intervenuta per il citatocontratto di appalto, la certificazione dell’ENBLI di Roma, nelrispetto di quanto stabilito dagli artt. 75, 79 e 80 d.lgs. n.276/2003, censure avverso tale atto amministrativo dovevanoessere svolte dinanzi al TAR territorialmente competente, previoNumero registro generale 20889/2022esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; c) che ilN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026Tribunale, risolta negativamente la questione sulla competenzaDa,t a pubblicazione 27/04/2026aveva disatteso anche la tesi sostenuta dagli opponenti circa laportata da annettere alla cennata certificazione.4.

Tanto premesso e riferito l’unico motivo di gravame degliappellanti, la Corte riteneva: I) che la Direzione territoriale delLavoro aveva esercitato il potere sanzionatorio in seguito agliaccertamenti effettuati sul contratto di appalto intercorso traCoretras s.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 21.11.2017;II) che in ordine a tale contratto era intervenuta, in data14.12.2017, la certificazione prevista dal d.lgs. n. 276/2003 daparte dell’ENBLI di Roma; III) che, tuttavia, dalle verificheeffettuate gli operanti avevano accertato l’inadeguatezza dellasede dell’ente in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 162, perché privadi energia elettrica, e il difetto dell’ulteriore requisito, previstodall’art. 2 lett. h) d.lgs. n. 276/2003, costituito dal fatto chel’ENBLI doveva esser composto da organizzazioni datoriali esindacali aventi il requisito della maggiore rappresentatività intermini comparativi; IV) pur riconoscendo che non vi erauniformità interpretativa all’interno del panoramagiurisprudenziale, di aderire ad un indirizzo delineato in unadecisione di merito; V) che in particolare: - l’opposizione allacertificazione è ammessa in presenza di violazione delprocedimento di certificazione; - all’interno di tale categoriadoveva essere ricompresa l’ipotesi relativa alla costituzionedella commissione di certificazione in quanto la contestazionesollevata sulla mancata partecipazione della associazionecomparativamente rappresentativa è finalizzata a mettere indiscussione la stessa idoneità dell’organo ad esercitarecorrettamente la propria funzione; - per tale ragione, il soggettoaccertatore avrebbe dovuto, prima di esercitare il proprio poteresanzionatorio, agire, previo esperimento del tentativo diconciliazione, in sede amministrativa per verificarNeum erola re gistro generale 20889/2022Numero sezionale 346/2026fondatezza della contestazione accertata nell’ambitoN umderoe dlli ara ccolta generale 11276/2026procedura amministrativa di certificazione; - la circostanza chDeat a pubblicazione 27/04/2026la sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Chieti (n. 81/21resa in altro giudizio) non fosse opponibile all’IspettoratoTerritoriale del lavoro si sostanziava in un fattore neutro e pergiunta del tutto irrilevante ai fini della decisione; - non poteva,infine, così prendendo posizione anche su una questioneaffrontata nella sentenza di primo grado impugnata, attribuirsirilevanza decisiva alla circolare n. 4/2018 dell’INL, che, comesull’interpretazione della norma; - la finalità della certificazioneè prevenire, mediante un controllo a monte operato da unorganismo rappresentativo ed in quanto tale qualificato,l’insorgenza di possibili controversie sull’esecuzione di alcunetipologie negoziali tra cui l’appalto; - se era quindi questa laratio dell’istituto, in logica ancor prima che in diritto, risultavapoco persuasiva la tesi di prevedere un regime giuridico conriguardo specifico alla opposizione in sede amministrativa aseconda che l’ente bilaterale abbia una composizione conformeo meno alla lettera della normativa di riferimento.5.

Avverso tale decisione l’Ispettorato territoriale del lavorodi [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Chieti ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad unico motivo.6.

Gli intimati sono rimasti tali, non avendo svolto difese inquesta sede di legittimità.7.

A seguito della fissazione di pubblica udienza, ilricorrente ha depositato memoria, e il P.M. ha depositatomemoria in cui ha concluso per l’annullamento della sentenzaimpugnata.Numero registro generale 20889/2022MOTIVI DELLA DECISIONE Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026Data pubblicazione 27/04/20261.

Con unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 75, 76, 78, 79 e 80 d.lgs.276/2003”.

Secondo il ricorrente la linea interpretativa seguitadalla Corte territoriale non era condivisibile.

Per il ricorrente, inparticolare, l’efficacia giuridica della certificazione disciplinatadalle su indicate disposizioni incide sul potere del giudice dieffettuare qualsiasi accertamento incompatibile con laqualificazione del contratto decisa dal certificatore, purchésussista effettivamente un certificatore abilitato a conferiresimile efficacia all’atto certificatorio.

Doveva allora ritenersi chenon sia necessaria alcuna previa impugnativa giudiziale dell’attodi certificazione laddove questo – come nel caso di specie – siastato pacificamente emanato da una commissione priva diqualsiasi attribuzione stante la indiscussa mancanza dirappresentatività dell’ente bilaterale presso cui era stataistituita la medesima commissione di certificazione.2.

Tale motivo è fondato nei termini che si passa adillustrare.3.

L’art. 75 d.lgs. n. 276/2003, come da ultimo sostituitodall’art. 30, comma 4, l. n. 183/2010, sotto la rubrica “Finalità”,al dichiarato “fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro”,prevede che “le parti possono ottenere la certificazione deicontratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, unaprestazione di lavoro, secondo la procedura volontaria stabilitanel presente titolo”.Il seguente art. 76, al comma 1, per quanto qui interessa,prevede che tra gli altri: “Sono organi abilitati alla certificazionedei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituitepresso: a) gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale diNumero registro generale 20889/2022riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione diN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali Daat a pubblicazione 27/04/2026competenza nazionale; …”.Nell’ambito delle precedenti disposizioni definitorie di cuiall’art. 2 d.lgs. n. 276/2003, è specificato alla lett. h) che “entibilaterali” sono gli organismi costituiti ad iniziativa di una o piùassociazioni dei datori e dei prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiateper la regolazione del mercato del lavoro attraverso: lapromozione di una occupazione regolare e di qualità;l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;la programmazione di attività formative e la determinazione dimodalità di attuazione della formazione professionale inazienda; la promozione di buone pratiche contro ladiscriminazione e per la inclusione dei soggetti svantaggiati; lagestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazionedel reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolaritào congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salutee la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnataloro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento .L’art. 77 dello stesso decreto disciplina la “Competenza”della commissione cui le parti “devono rivolgersi”, mentre ilsuccessivo art. 78 contiene disposizioni circa il “Procedimento dicertificazione” (oltre che per i “codici di buone pratiche”).Inoltre, l’art. 78, circa l’ “Efficacia giuridica dellacertificazione” in questione, recita: “1.

Gli effettidell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione delcontratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino almomento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, unodei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fattisalvi i provvedimenti cautelari.

2. Gli effetti dell’accertamentoNumero registro generale 20889/2022dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro,N umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dDaalt a pubblicazione 27/04/2026momento di inizio del contratto, ove la commissione abbiaappurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nelperiodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente conquanto appurato in tale sede.

In caso di contratti non ancorasottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nelmomento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, conle eventuali integrazioni e modifiche suggerite dallacommissione adita”.Il seguente art. 80 disciplina i “Rimedi esperibili neiconfronti della certificazione”.Più nello specifico, il comma 1 dell’art. 80 recita: “Neiconfronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sferagiuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti, possonoproporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria, di cui all’articolo413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione delcontratto oppure difformità tra il programma negozialecertificato e la sua successiva attuazione.

Sempre presso lamedesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificatopotranno impugnare l’atto di certificazione anche per vizi delconsenso”.Il comma 5 dello stesso articolo prevede inoltre: “Dinnanzial tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione hasede la commissione che ha certificato il contratto può esserepresentato ricorso contro l’atto certificatorio per la violazione delprocedimento o per eccesso di potere”.4.

Tale, in sintesi, era il quadro normativo di riferimentovigente ratione temporis all’epoca dei fatti di cui è causa.

Comegià premesso in narrativa, infatti, il contratto di appalto traNumero registro generale 20889/2022Coretras s.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine al qualeN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026l’allora [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (poi Ispettorato dDealt a pubblicazione 27/04/2026lavoro) aveva esercitato il proprio potere sanzionatorio, eraintervenuto il 21 novembre 2017.Secondo quanto pure sopra premesso, la stessa Corted’appello ha giudicato incontroverso, in base agli accertamentioperati in sede ispettiva, non contestati dagli opponenti, “che lacertificazione è intervenuta ad opera di un organismo noncomposto di una o più associazioni dei datori e dei prestatori dilavoro comparativamente più rappresentative”.La stessa Corte ha ritenuto altresì non “adeguatamentecontestate neppure le ulteriori circostanze, riportate nel verbaledi accertamento, relative al fatto che la sede si presentavainadeguata, sprovvista di energia elettrica e che dalleinformazioni assunte nei locali indicati quale sede non fossepresente alcuna commissione di certificazione” (v. §

3.3. allapag. 7 dell’impugnata sentenza).5.

Ritiene, allora, il Collegio che la linea interpretativa dellenorme applicabili che la Corte d’appello ha seguito nella propriadecisione in relazione a detto accertamento fattuale non siaassolutamente condivisibile.Invero, in base a tale accertamento (peraltro confermativodi quello operato dal primo giudice: cfr. §

1.2. della sentenzaqui impugnata), l’organismo che aveva espresso lacertificazione in data 14 dicembre 2017 “non era composto diuna o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative”, e addirittura leverifiche ispettive ponevano in dubbio l’esistenza stessa di unacommissione costituita presso un “ente bilaterale” configuratonei termini sopra specificati.Numero registro generale 20889/20226.

Nota il Collegio che la stessa Corte distrettuale nemmenoN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026ha preso in considerazione (condivisibilmente) l’ipotesi chDeat a pubblicazione 27/04/2026l’allora [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Chieti, a fronte ditanto dovesse ricorrere al rimedio di cui all’art. 80, comma 1,d.lgs. n. 276/2003.

Si tratta, infatti, di “impugnativa” dellacertificazione in questione, da esperire innanzi a giudiceordinario (“l’autorità giudiziaria di cui all’art. 413” c.p.c.), che,senza un termine stabilito, è riservata principalmente alle “parti”del contratto di lavoro certificato e, limitatamente, ai “terzi nellacui sfera giuridica l’atto è destinato a produrre effetti”; e tra taliterzi non può indubbiamente includersi una direzione territorialedel lavoro, rispetto alla quale la certificazione de qua, come tale,non produce effetto alcuno nella sua “sfera giuridica”.

Del resto,lo stesso ricorso ex art. 80, comma 1, cit. può riguardare lasostenuta “erronea qualificazione del contratto oppure” la“difformità tra il programma negoziale certificato e la suasuccessiva attuazione” (v. per un caso ricondotto a detta ultimaipotesi Cass., sez. lav., ord. 29.10.2021, n. 30745); e solo “leparti del contratto certificato” (e non anche i terzi suddetti)possono, altresì, “impugnare l’atto di certificazione per vizi delconsenso”.7.

Erroneamente, poi, la Corte d’appello ha considerato che“il soggetto accertatore”, “prima di esercitare il proprio poteresanzionatorio”, fosse tenuto anzitutto al “previo esperimento deltentativo di conciliazione”.Sul punto la Corte qui allude al comma 4 dell’art. 80 cit.,che recita: “Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro lacertificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, devepreviamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione dicertificazione che ha adottato l’atto di certificazione perNumero registro generale 20889/2022espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410N umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026del codice di procedura civile”.

Data pubblicazione 27/04/2026Ergo, secondo il tenore letterale di tale previsione, iltentativo obbligatorio di conciliazione ivi disciplinato (v. ancheart. 31, comma 2, l. n. 183/2010) deve precedere il ricorsogiurisdizionale al giudice ordinario di cui s’è già detto, e nonanche l’adizione del giudice amministrativo contemplatadall’ultimo comma dell’art. 80 cit.La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che “il soggettoaccertatore”, vale a dire, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, “avrebbe dovuto, prima di esercitare ilproprio potere sanzionatorio agire, previo esperimento deltentativo di conciliazione, in sede amministrativa per verificarela fondatezza della contestazione accertata nell’ambito dellaprocedura amministrativa di certificazione”.7.1.

Orbene, non si vede cosa un’autorità pubblica,deputata all’accertamento di violazioni di natura amministrativain un campo specifico e all’irrogazione delle relative sanzioni,quale una [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, possa tentare di“conciliare” innanzi alla stessa “commissione di certificazione”.Ma, soprattutto, in una duplice chiave è del tutto erroneal’affermazione della Corte territoriale secondo cui detta autoritàamministrativa avrebbe dovuto esperire il rimedio di cui all’art.80, comma 5, cit. innanzi al giudice amministrativo “perverificare la fondatezza della contestazione accertatanell’ambito dalla procedura amministrativa di certificazione”.Invero, il ricorso “al tribunale amministrativo regionalenella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificatoil contratto”, ex art. 80, comma 5, cit., non può riguardareassolutamente “la fondatezza della contestazione” mossaNumero registro generale 20889/2022dall’autorità amministrativa, e men che meno unaN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026“contestazione accertata nell’ambito della procedurDaat a pubblicazione 27/04/2026amministrativa di certificazione”.Detto rimedio, difatti, può essere esperito solo “control’atto certificatorio per violazione del procedimento o pereccesso di potere”.8.

Erroneamente, ancora, la Corte di merito ha opinato cheall’interno della categoria della “violazione del procedimento dicertificazione” “deve essere ricompresa l’ipotesi relativa allacostituzione della commissione di certificazione in quanto lacontestazione sollevata sulla mancata partecipazione dellaassociazione comparativamente rappresentative è finalizzata amettere in discussione la stessa idoneità dell’organo adesercitare correttamente la propria funzione”.Osserva, infatti, il Collegio che la locuzione “violazione delprocedimento” si riferisce effettivamente al “procedimento dicertificazione” di cui all’art. 78 d.lgs. n. 276/2003, ma che “Leprocedure di certificazione” ivi disciplinate “sono determinateall’atto di costituzione delle commissioni di certificazione” (cfr.incipit del comma 2 dell’art. 78 ora cit.).In altre parole, le regole procedurali da osservarsi inconcreto, secondo i principi e gli ulteriori disposti dettati nell’art.78 cit., per ogni “procedimento di certificazione” sono unposterius rispetto alla costituzione della “commissione dicertificazione”; tanto che le parti interessate “devono rivolgersialla commissione” competente, ossia, quella già esistente “nellacui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza allaquale sarà addetto il lavoratore”, oppure “alle commissionicostituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatoridi lavoro” (v. art. 77 d.lgs. n. 276/2003).Numero registro generale 20889/20229.

Vero è, poi, che per il rimedio ex art. 80, comma 5, d.lgs.N umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026n. 276/2003 il legislatore delegato – diversamente rispetto Daalt a pubblicazione 27/04/2026ricorso al giudice ordinario regolato dai primi quattro commidello stesso art. 80 – non ha inteso specificare i soggettilegittimati (parti del contratto e terzi) legittimati a ricorrervi.Inoltre, l’art. 79 del decreto sembra delineare una “Efficaciagiuridica della certificazione” erga omnes (“anche verso i terzi”),“fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito,uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80”,vale a dire, sia il ricorso davanti al giudice ordinario che quellodavanti al giudice amministrativo.9.1.

Rileva, tuttavia, il Collegio che la Sezione V di questaCorte Suprema, in relazione a controversie del settoretributario, nelle quali venivano in considerazione certificazioniex lege c.d.

Biagi relative a contratti d’appalto, ritenutidall’amministrazione finanziaria quali effettivi contratti disomministrazione di manodopera, ha già enunciato il seguenteprincipio di diritto: “L’esercizio del potere-dovere del giudicetributario di qualificare l’operazione economica sottostante ilcontratto, anche se sulla base dell’esecuzione dello stesso, e dipronunciarsi sull’obbligazione tributaria instauratasi alverificarsi di un atto o fatto rivelatore di capacità contributiva exart. 53 Cost., non è precluso dalla certificazione del contratto dicui agli artt. 75 e ss. del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 edalla mancata impugnazione di tale certificazione davanti algiudice ordinario in funzione di giudice del lavoro” (così Cass.,sez.

V, ord. 23.7.2024, n. 20421; id., ord. 29.7.2024, n.21090).Nel condividere questo approdo, il Collegio rileva chel’intera disciplina delle “Certificazioni dei contratti di lavoro” dicui al Capo I del Titolo VIII del d.lgs. n. 276/2003, deve essereNumero registro generale 20889/2022letta (ex art. 12, comma primo, preleggi) alla luce della ratio diN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026tale specifico intervento normativo, nella specie subito espressDaat a pubblicazione 27/04/2026dallo stesso legislatore delegato all’art. 75 del decreto; ratiolegis che, come si è visto, è quella “di ridurre il contenzioso inmateria di lavoro”, vale a dire, il contenzioso propriamente“lavoristico” tra le parti “di contratti in cui sia dedotta,direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro”, e chesono legittimate (facoltativamente) ad “ottenere lacertificazione dei” loro contratti “secondo la proceduravolontaria stabilita” nello stesso titolo.Del resto, anche le “autorità pubbliche nei confronti dellequali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti” nonsono parti del “procedimento di certificazione” e, ove l’inizio delrelativo procedimento sia loro comunicato (dalla Direzioneprovinciale del lavoro), sono semplicemente abilitate a“presentare osservazioni alle commissioni di certificazione” (v.art. 78, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 276/2003).Dunque, deve escludersi che le “certificazioni dei contrattidi lavoro” in questione siano munite, senza eccezioni, di efficaciagiuridica incontestabile, prima, per le autorità pubbliche titolaridi poteri di accertamento e di imposizione (fiscale) osanzionatorio (come nella specie) e, poi, per il giudice chiamatoa decidere controversie non “in materia di lavoro”, bensì relativead atti di dette autorità pubbliche (quale è l’ordinanza-ingiunzione oggetto d’opposizione nel nostro caso).10.

Tornando, allora, alla fattispecie di cui è causa apparedirimente in diritto il rilievo che l’art. 79 si riferisce agli “effettidell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione delcontratto di lavoro”.Numero registro generale 20889/2022Secondo l’accertamento fattuale dei giudici del doppioN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026grado di merito, invece, nel caso in esame le incontestatDeat a pubblicazione 27/04/2026verifiche in sede ispettiva avevano riscontrato, non già violazionidel procedimento di certificazione una volta iniziato (violazioniipoteticamente denunciabili avanti al g.a. ex art. 80, comma 5,d.lgs. n. 276/2003), ma ancor prima, se non l’inesistenza, lairregolare composizione dell’organo di certificazione, rispetto aquanto previsto dall’art. 2 lett. h) dello stesso decreto; dato,questo, come si è visto, logicamente e giuridicamente anterioree presupposto rispetto al corretto svolgersi del procedimento dicertificazione.Pertanto, ben poteva la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro diChieti autonomamente accertare (anche) questo aspettopregiudiziale, senza adire alcun giudice (ordinario oamministrativo), e quindi esercitare il proprio poteresanzionatorio in ordine alla violazione dell’art. 29 d.lgs. n.276/2003, prescindendo da una certificazione risultata alienadallo schema legale in cui essa potrebbe rivestire l’efficaciagiuridica di cui all’art. 79 d.lgs. cit., ossia non emessa da“organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro”.11.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso lasentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio allamedesima Corte territoriale che, in differente composizione,oltre a regolare le spese processuali, comprese quelle delgiudizio di legittimità, dovrà riesaminare il caso in conformità aiprincipi di diritto delineati in motivazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione,Numero registro generale 20889/2022cui demanda di provvedere sulle spese processuali anche delN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026giudizio di legittimità.

Data pubblicazione 27/04/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27gennaio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneIl Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 della CORTE D'APPELLO diL'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 209/2022;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del27/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleN Dumoertot r.e gistro generale 20889/2022Numero sezionale 346/2026GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso per annullamentNoum deroe dlli ara ccolta generale 11276/2026sentenza impugnata. Data pubblicazione 27/04/20261. Con sentenza n. 761/2021 il Tribunale di Chieti avevarigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] (qualetrasgressore) e della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] EmilioAttilio (in veste di coobbligata) all’ordinanza-ingiunzione n.68/2021/CH/2 n. 15451 del 6.5.2021, con cui l’IspettoratoTerritoriale del Lavoro di Chieti aveva loro ingiunto il pagamentodella somma complessiva di € 30.800,00, in quanto ritenutiresponsabili degli illeciti previsti dall’art. 39 d.l. n. 112/2008(per infedeli registrazioni nel LUL) e dall’art. 29 d.lgs. n.276/2003 (per interposizione illecita).2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diL’Aquila accoglieva l’appello proposto dal Colalongo e dallaCoretras s.a.s. contro la suddetta sentenza e, per l’effetto,annullava l’ordinanza-ingiunzione suddetta, compensandointegralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.3. Per quanto qui interessa, la Corte territorialepremetteva: a) che gli opponenti non avevano sollevato alcunacontestazione in ordine al primo illecito addebitato; b) che essiavevano, per contro, lamentato l’insussistenza dell’altraviolazione addebitata (derivante dall’illiceità del contratto diappalto intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA].), eccependopreliminarmente la competenza del giudice del lavoro edassumendo, nel merito, che, essendo intervenuta per il citatocontratto di appalto, la certificazione dell’ENBLI di Roma, nelrispetto di quanto stabilito dagli artt. 75, 79 e 80 d.lgs. n.276/2003, censure avverso tale atto amministrativo dovevanoessere svolte dinanzi al TAR territorialmente competente, previoNumero registro generale 20889/2022esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; c) che ilN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026Tribunale, risolta negativamente la questione sulla competenzaDa,t a pubblicazione 27/04/2026aveva disatteso anche la tesi sostenuta dagli opponenti circa laportata da annettere alla cennata certificazione.4. Tanto premesso e riferito l’unico motivo di gravame degliappellanti, la Corte riteneva: I) che la Direzione territoriale delLavoro aveva esercitato il potere sanzionatorio in seguito agliaccertamenti effettuati sul contratto di appalto intercorso traCoretras s.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 21.11.2017;II) che in ordine a tale contratto era intervenuta, in data14.12.2017, la certificazione prevista dal d.lgs. n. 276/2003 daparte dell’ENBLI di Roma; III) che, tuttavia, dalle verificheeffettuate gli operanti avevano accertato l’inadeguatezza dellasede dell’ente in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] 162, perché privadi energia elettrica, e il difetto dell’ulteriore requisito, previstodall’art. 2 lett. h) d.lgs. n. 276/2003, costituito dal fatto chel’ENBLI doveva esser composto da organizzazioni datoriali esindacali aventi il requisito della maggiore rappresentatività intermini comparativi; IV) pur riconoscendo che non vi erauniformità interpretativa all’interno del panoramagiurisprudenziale, di aderire ad un indirizzo delineato in unadecisione di merito; V) che in particolare: - l’opposizione allacertificazione è ammessa in presenza di violazione delprocedimento di certificazione; - all’interno di tale categoriadoveva essere ricompresa l’ipotesi relativa alla costituzionedella commissione di certificazione in quanto la contestazionesollevata sulla mancata partecipazione della associazionecomparativamente rappresentativa è finalizzata a mettere indiscussione la stessa idoneità dell’organo ad esercitarecorrettamente la propria funzione; - per tale ragione, il soggettoaccertatore avrebbe dovuto, prima di esercitare il proprio poteresanzionatorio, agire, previo esperimento del tentativo diconciliazione, in sede amministrativa per verificarNeum erola re gistro generale 20889/2022Numero sezionale 346/2026fondatezza della contestazione accertata nell’ambitoN umderoe dlli ara ccolta generale 11276/2026procedura amministrativa di certificazione; - la circostanza chDeat a pubblicazione 27/04/2026la sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Chieti (n. 81/21resa in altro giudizio) non fosse opponibile all’IspettoratoTerritoriale del lavoro si sostanziava in un fattore neutro e pergiunta del tutto irrilevante ai fini della decisione; - non poteva,infine, così prendendo posizione anche su una questioneaffrontata nella sentenza di primo grado impugnata, attribuirsirilevanza decisiva alla circolare n. 4/2018 dell’INL, che, comesull’interpretazione della norma; - la finalità della certificazioneè prevenire, mediante un controllo a monte operato da unorganismo rappresentativo ed in quanto tale qualificato,l’insorgenza di possibili controversie sull’esecuzione di alcunetipologie negoziali tra cui l’appalto; - se era quindi questa laratio dell’istituto, in logica ancor prima che in diritto, risultavapoco persuasiva la tesi di prevedere un regime giuridico conriguardo specifico alla opposizione in sede amministrativa aseconda che l’ente bilaterale abbia una composizione conformeo meno alla lettera della normativa di riferimento.5. Avverso tale decisione l’Ispettorato territoriale del lavorodi [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Chieti ha proposto ricorsoper cassazione, affidato ad unico motivo.6. Gli intimati sono rimasti tali, non avendo svolto difese inquesta sede di legittimità.7. A seguito della fissazione di pubblica udienza, ilricorrente ha depositato memoria, e il P.M. ha depositatomemoria in cui ha concluso per l’annullamento della sentenzaimpugnata.Numero registro generale 20889/2022MOTIVI DELLA DECISIONE Numero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026Data pubblicazione 27/04/20261. Con unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 75, 76, 78, 79 e 80 d.lgs.276/2003”. Secondo il ricorrente la linea interpretativa seguitadalla Corte territoriale non era condivisibile. Per il ricorrente, inparticolare, l’efficacia giuridica della certificazione disciplinatadalle su indicate disposizioni incide sul potere del giudice dieffettuare qualsiasi accertamento incompatibile con laqualificazione del contratto decisa dal certificatore, purchésussista effettivamente un certificatore abilitato a conferiresimile efficacia all’atto certificatorio. Doveva allora ritenersi chenon sia necessaria alcuna previa impugnativa giudiziale dell’attodi certificazione laddove questo – come nel caso di specie – siastato pacificamente emanato da una commissione priva diqualsiasi attribuzione stante la indiscussa mancanza dirappresentatività dell’ente bilaterale presso cui era stataistituita la medesima commissione di certificazione.2. Tale motivo è fondato nei termini che si passa adillustrare.3. L’art. 75 d.lgs. n. 276/2003, come da ultimo sostituitodall’art. 30, comma 4, l. n. 183/2010, sotto la rubrica “Finalità”,al dichiarato “fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro”,prevede che “le parti possono ottenere la certificazione deicontratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, unaprestazione di lavoro, secondo la procedura volontaria stabilitanel presente titolo”.Il seguente art. 76, al comma 1, per quanto qui interessa,prevede che tra gli altri: “Sono organi abilitati alla certificazionedei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituitepresso: a) gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale diNumero registro generale 20889/2022riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione diN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026certificazione sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali Daat a pubblicazione 27/04/2026competenza nazionale; …”.Nell’ambito delle precedenti disposizioni definitorie di cuiall’art. 2 d.lgs. n. 276/2003, è specificato alla lett. h) che “entibilaterali” sono gli organismi costituiti ad iniziativa di una o piùassociazioni dei datori e dei prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiateper la regolazione del mercato del lavoro attraverso: lapromozione di una occupazione regolare e di qualità;l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;la programmazione di attività formative e la determinazione dimodalità di attuazione della formazione professionale inazienda; la promozione di buone pratiche contro ladiscriminazione e per la inclusione dei soggetti svantaggiati; lagestione mutualistica di fondi per la formazione e l’integrazionedel reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolaritào congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salutee la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnataloro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento .L’art. 77 dello stesso decreto disciplina la “Competenza”della commissione cui le parti “devono rivolgersi”, mentre ilsuccessivo art. 78 contiene disposizioni circa il “Procedimento dicertificazione” (oltre che per i “codici di buone pratiche”).Inoltre, l’art. 78, circa l’ “Efficacia giuridica dellacertificazione” in questione, recita: “1. Gli effettidell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione delcontratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino almomento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, unodei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80, fattisalvi i provvedimenti cautelari. 2. Gli effetti dell’accertamentoNumero registro generale 20889/2022dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro,N umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dDaalt a pubblicazione 27/04/2026momento di inizio del contratto, ove la commissione abbiaappurato che l’attuazione del medesimo è stata, anche nelperiodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente conquanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancorasottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nelmomento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, conle eventuali integrazioni e modifiche suggerite dallacommissione adita”.Il seguente art. 80 disciplina i “Rimedi esperibili neiconfronti della certificazione”.Più nello specifico, il comma 1 dell’art. 80 recita: “Neiconfronti dell’atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sferagiuridica l’atto stesso è destinato a produrre effetti, possonoproporre ricorso, presso l’autorità giudiziaria, di cui all’articolo413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione delcontratto oppure difformità tra il programma negozialecertificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso lamedesima autorità giudiziaria, le parti del contratto certificatopotranno impugnare l’atto di certificazione anche per vizi delconsenso”.Il comma 5 dello stesso articolo prevede inoltre: “Dinnanzial tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione hasede la commissione che ha certificato il contratto può esserepresentato ricorso contro l’atto certificatorio per la violazione delprocedimento o per eccesso di potere”.4. Tale, in sintesi, era il quadro normativo di riferimentovigente ratione temporis all’epoca dei fatti di cui è causa. Comegià premesso in narrativa, infatti, il contratto di appalto traNumero registro generale 20889/2022Coretras s.a.s. e la [OSCURATO:SOCIETA]., in ordine al qualeN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026l’allora [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro (poi Ispettorato dDealt a pubblicazione 27/04/2026lavoro) aveva esercitato il proprio potere sanzionatorio, eraintervenuto il 21 novembre 2017.Secondo quanto pure sopra premesso, la stessa Corted’appello ha giudicato incontroverso, in base agli accertamentioperati in sede ispettiva, non contestati dagli opponenti, “che lacertificazione è intervenuta ad opera di un organismo noncomposto di una o più associazioni dei datori e dei prestatori dilavoro comparativamente più rappresentative”.La stessa Corte ha ritenuto altresì non “adeguatamentecontestate neppure le ulteriori circostanze, riportate nel verbaledi accertamento, relative al fatto che la sede si presentavainadeguata, sprovvista di energia elettrica e che dalleinformazioni assunte nei locali indicati quale sede non fossepresente alcuna commissione di certificazione” (v. § 3.3. allapag. 7 dell’impugnata sentenza).5. Ritiene, allora, il Collegio che la linea interpretativa dellenorme applicabili che la Corte d’appello ha seguito nella propriadecisione in relazione a detto accertamento fattuale non siaassolutamente condivisibile.Invero, in base a tale accertamento (peraltro confermativodi quello operato dal primo giudice: cfr. § 1.2. della sentenzaqui impugnata), l’organismo che aveva espresso lacertificazione in data 14 dicembre 2017 “non era composto diuna o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavorocomparativamente più rappresentative”, e addirittura leverifiche ispettive ponevano in dubbio l’esistenza stessa di unacommissione costituita presso un “ente bilaterale” configuratonei termini sopra specificati.Numero registro generale 20889/20226. Nota il Collegio che la stessa Corte distrettuale nemmenoN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026ha preso in considerazione (condivisibilmente) l’ipotesi chDeat a pubblicazione 27/04/2026l’allora [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Chieti, a fronte ditanto dovesse ricorrere al rimedio di cui all’art. 80, comma 1,d.lgs. n. 276/2003. Si tratta, infatti, di “impugnativa” dellacertificazione in questione, da esperire innanzi a giudiceordinario (“l’autorità giudiziaria di cui all’art. 413” c.p.c.), che,senza un termine stabilito, è riservata principalmente alle “parti”del contratto di lavoro certificato e, limitatamente, ai “terzi nellacui sfera giuridica l’atto è destinato a produrre effetti”; e tra taliterzi non può indubbiamente includersi una direzione territorialedel lavoro, rispetto alla quale la certificazione de qua, come tale,non produce effetto alcuno nella sua “sfera giuridica”. Del resto,lo stesso ricorso ex art. 80, comma 1, cit. può riguardare lasostenuta “erronea qualificazione del contratto oppure” la“difformità tra il programma negoziale certificato e la suasuccessiva attuazione” (v. per un caso ricondotto a detta ultimaipotesi Cass., sez. lav., ord. 29.10.2021, n. 30745); e solo “leparti del contratto certificato” (e non anche i terzi suddetti)possono, altresì, “impugnare l’atto di certificazione per vizi delconsenso”.7. Erroneamente, poi, la Corte d’appello ha considerato che“il soggetto accertatore”, “prima di esercitare il proprio poteresanzionatorio”, fosse tenuto anzitutto al “previo esperimento deltentativo di conciliazione”.Sul punto la Corte qui allude al comma 4 dell’art. 80 cit.,che recita: “Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro lacertificazione ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, devepreviamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione dicertificazione che ha adottato l’atto di certificazione perNumero registro generale 20889/2022espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410N umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026del codice di procedura civile”. Data pubblicazione 27/04/2026Ergo, secondo il tenore letterale di tale previsione, iltentativo obbligatorio di conciliazione ivi disciplinato (v. ancheart. 31, comma 2, l. n. 183/2010) deve precedere il ricorsogiurisdizionale al giudice ordinario di cui s’è già detto, e nonanche l’adizione del giudice amministrativo contemplatadall’ultimo comma dell’art. 80 cit.La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che “il soggettoaccertatore”, vale a dire, nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] di Chieti, “avrebbe dovuto, prima di esercitare ilproprio potere sanzionatorio agire, previo esperimento deltentativo di conciliazione, in sede amministrativa per verificarela fondatezza della contestazione accertata nell’ambito dellaprocedura amministrativa di certificazione”.7.1. Orbene, non si vede cosa un’autorità pubblica,deputata all’accertamento di violazioni di natura amministrativain un campo specifico e all’irrogazione delle relative sanzioni,quale una [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, possa tentare di“conciliare” innanzi alla stessa “commissione di certificazione”.Ma, soprattutto, in una duplice chiave è del tutto erroneal’affermazione della Corte territoriale secondo cui detta autoritàamministrativa avrebbe dovuto esperire il rimedio di cui all’art.80, comma 5, cit. innanzi al giudice amministrativo “perverificare la fondatezza della contestazione accertatanell’ambito dalla procedura amministrativa di certificazione”.Invero, il ricorso “al tribunale amministrativo regionalenella cui giurisdizione ha sede la commissione che ha certificatoil contratto”, ex art. 80, comma 5, cit., non può riguardareassolutamente “la fondatezza della contestazione” mossaNumero registro generale 20889/2022dall’autorità amministrativa, e men che meno unaN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026“contestazione accertata nell’ambito della procedurDaat a pubblicazione 27/04/2026amministrativa di certificazione”.Detto rimedio, difatti, può essere esperito solo “control’atto certificatorio per violazione del procedimento o pereccesso di potere”.8. Erroneamente, ancora, la Corte di merito ha opinato cheall’interno della categoria della “violazione del procedimento dicertificazione” “deve essere ricompresa l’ipotesi relativa allacostituzione della commissione di certificazione in quanto lacontestazione sollevata sulla mancata partecipazione dellaassociazione comparativamente rappresentative è finalizzata amettere in discussione la stessa idoneità dell’organo adesercitare correttamente la propria funzione”.Osserva, infatti, il Collegio che la locuzione “violazione delprocedimento” si riferisce effettivamente al “procedimento dicertificazione” di cui all’art. 78 d.lgs. n. 276/2003, ma che “Leprocedure di certificazione” ivi disciplinate “sono determinateall’atto di costituzione delle commissioni di certificazione” (cfr.incipit del comma 2 dell’art. 78 ora cit.).In altre parole, le regole procedurali da osservarsi inconcreto, secondo i principi e gli ulteriori disposti dettati nell’art.78 cit., per ogni “procedimento di certificazione” sono unposterius rispetto alla costituzione della “commissione dicertificazione”; tanto che le parti interessate “devono rivolgersialla commissione” competente, ossia, quella già esistente “nellacui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza allaquale sarà addetto il lavoratore”, oppure “alle commissionicostituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei prestatoridi lavoro” (v. art. 77 d.lgs. n. 276/2003).Numero registro generale 20889/20229. Vero è, poi, che per il rimedio ex art. 80, comma 5, d.lgs.N umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026n. 276/2003 il legislatore delegato – diversamente rispetto Daalt a pubblicazione 27/04/2026ricorso al giudice ordinario regolato dai primi quattro commidello stesso art. 80 – non ha inteso specificare i soggettilegittimati (parti del contratto e terzi) legittimati a ricorrervi.Inoltre, l’art. 79 del decreto sembra delineare una “Efficaciagiuridica della certificazione” erga omnes (“anche verso i terzi”),“fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito,uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’articolo 80”,vale a dire, sia il ricorso davanti al giudice ordinario che quellodavanti al giudice amministrativo.9.1. Rileva, tuttavia, il Collegio che la Sezione V di questaCorte Suprema, in relazione a controversie del settoretributario, nelle quali venivano in considerazione certificazioniex lege c.d. Biagi relative a contratti d’appalto, ritenutidall’amministrazione finanziaria quali effettivi contratti disomministrazione di manodopera, ha già enunciato il seguenteprincipio di diritto: “L’esercizio del potere-dovere del giudicetributario di qualificare l’operazione economica sottostante ilcontratto, anche se sulla base dell’esecuzione dello stesso, e dipronunciarsi sull’obbligazione tributaria instauratasi alverificarsi di un atto o fatto rivelatore di capacità contributiva exart. 53 Cost., non è precluso dalla certificazione del contratto dicui agli artt. 75 e ss. del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 edalla mancata impugnazione di tale certificazione davanti algiudice ordinario in funzione di giudice del lavoro” (così Cass.,sez. V, ord. 23.7.2024, n. 20421; id., ord. 29.7.2024, n.21090).Nel condividere questo approdo, il Collegio rileva chel’intera disciplina delle “Certificazioni dei contratti di lavoro” dicui al Capo I del Titolo VIII del d.lgs. n. 276/2003, deve essereNumero registro generale 20889/2022letta (ex art. 12, comma primo, preleggi) alla luce della ratio diN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026tale specifico intervento normativo, nella specie subito espressDaat a pubblicazione 27/04/2026dallo stesso legislatore delegato all’art. 75 del decreto; ratiolegis che, come si è visto, è quella “di ridurre il contenzioso inmateria di lavoro”, vale a dire, il contenzioso propriamente“lavoristico” tra le parti “di contratti in cui sia dedotta,direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro”, e chesono legittimate (facoltativamente) ad “ottenere lacertificazione dei” loro contratti “secondo la proceduravolontaria stabilita” nello stesso titolo.Del resto, anche le “autorità pubbliche nei confronti dellequali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti” nonsono parti del “procedimento di certificazione” e, ove l’inizio delrelativo procedimento sia loro comunicato (dalla Direzioneprovinciale del lavoro), sono semplicemente abilitate a“presentare osservazioni alle commissioni di certificazione” (v.art. 78, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 276/2003).Dunque, deve escludersi che le “certificazioni dei contrattidi lavoro” in questione siano munite, senza eccezioni, di efficaciagiuridica incontestabile, prima, per le autorità pubbliche titolaridi poteri di accertamento e di imposizione (fiscale) osanzionatorio (come nella specie) e, poi, per il giudice chiamatoa decidere controversie non “in materia di lavoro”, bensì relativead atti di dette autorità pubbliche (quale è l’ordinanza-ingiunzione oggetto d’opposizione nel nostro caso).10. Tornando, allora, alla fattispecie di cui è causa apparedirimente in diritto il rilievo che l’art. 79 si riferisce agli “effettidell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione delcontratto di lavoro”.Numero registro generale 20889/2022Secondo l’accertamento fattuale dei giudici del doppioN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026grado di merito, invece, nel caso in esame le incontestatDeat a pubblicazione 27/04/2026verifiche in sede ispettiva avevano riscontrato, non già violazionidel procedimento di certificazione una volta iniziato (violazioniipoteticamente denunciabili avanti al g.a. ex art. 80, comma 5,d.lgs. n. 276/2003), ma ancor prima, se non l’inesistenza, lairregolare composizione dell’organo di certificazione, rispetto aquanto previsto dall’art. 2 lett. h) dello stesso decreto; dato,questo, come si è visto, logicamente e giuridicamente anterioree presupposto rispetto al corretto svolgersi del procedimento dicertificazione.Pertanto, ben poteva la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro diChieti autonomamente accertare (anche) questo aspettopregiudiziale, senza adire alcun giudice (ordinario oamministrativo), e quindi esercitare il proprio poteresanzionatorio in ordine alla violazione dell’art. 29 d.lgs. n.276/2003, prescindendo da una certificazione risultata alienadallo schema legale in cui essa potrebbe rivestire l’efficaciagiuridica di cui all’art. 79 d.lgs. cit., ossia non emessa da“organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro”.11. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso lasentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio allamedesima Corte territoriale che, in differente composizione,oltre a regolare le spese processuali, comprese quelle delgiudizio di legittimità, dovrà riesaminare il caso in conformità aiprincipi di diritto delineati in motivazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione,Numero registro generale 20889/2022cui demanda di provvedere sulle spese processuali anche delN umero sezionale 346/2026Numero di raccolta generale 11276/2026giudizio di legittimità. Data pubblicazione 27/04/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27gennaio 2026.La PresidenteMargherita Maria LeoneIl Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 11276/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris