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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02336/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8892/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in PERUGIA , [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , elettivamente domiciliate in PESARO, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che le rappresentae difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.1766/2023depositata il 11/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non è stato proposto controricorso al ricorso incidentale; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate come al dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Spese compensate.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8892/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in PERUGIA , [OSCURATO:PERSONA] 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , elettivamente domiciliate in PESARO, [OSCURATO:PERSONA], 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec [OSCURATO:EMAIL], che le rappresentae difende -controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONAn.1766/2023depositata il 11/12/2023; vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che le part i ricorrent i abbianochiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricors i dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che non è stato proposto controricorso al ricorso incidentale; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate come al dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Spese compensate. Così deciso
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