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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15371/2026

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a dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 263/2025 depositata il 14/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14868/2025Numero sezionale 4003/2026Numero di raccolta generale 15371/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con l’avviso di accertamento n.

TK7030203082/2020, l’Agenzia delleEntrate contestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), conriferimento all’anno di imposta 2014, costi ritenuti non deducibili e nondetraibili per euro 438.000, relativi a prestazioni, ritenute oggettivamenteinesistenti, effettuate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (all’epoca dei fatti, sociaal 50% della [OSCURATO:SOCIETA].) e consistenti in attività di assistenza econsulenza finanziaria, para-legale, commerciale e di marketing, e maggioriricavi, per € 1.580.000, correlati al rinvenimento di un prospettoextracontabile nel quale una quota del prezzo di vendita di alcuni immobiliera indicata con la sigla “pag dir” (pagamenti diretti), espressione chel’amministrazione finanziaria intendeva come indicativa di unacorresponsione “in nero” di parte del prezzo di acquisto degli immobili.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, adita dalla societàcontribuente, con sentenza n. 6854/2023 accoglieva il ricorso, ritenendoprovata dalla società l’effettività delle prestazioni erogate dalla Big OneS.r.l. e condivisibile la prospettazione della società secondo a quale ladicitura “pag dir” sarebbe in realtà riferita all’importo relativo ai lavori dipersonalizzazione degli immobili in fase di ultimazione, che gli acquirentidecidevano di appaltare in proprio anziché affidarli alla stessa venditrice,come provato da una dichiarazione del professionista che seguiva lapredetta attività.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adita dall’Agenzia delleEntrate, con la sentenza n. 263/2025 rigettava l’appello, ritenendo, quantoai costi indebitamente dedotti, che la documentazione prodotta dalla societàconsentisse di ricostruire in modo analitico la tipologia di prestazioni e diservizi resi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (prestazioni ad elevato contenutoprofessionale fornite dal titolare e dagli altri soci, regolarmente fatturate eper le quali risultano pienamente assolti gli obblighi fiscali da parte dientrambe le società), e, quanto ai profitti sottratti a tassazione, che laprospettazione di parte sul significato da attribuire all’espressione “pag dir”Numero registro generale 14868/2025Numero sezionale 4003/2026Numero di raccolta generale 15371/2026Data pubblicazione 20/05/2026fosse convincente e suffragata dalle capillari indagini bancarie svolte sui socie loro parenti che hanno dato esito negativo.Avvero la suddetta sentenza, limitatamente al profilo IVA relativo alleoperazioni oggettivamente inesistenti, l’Agenzia delle Entrate ricorre percassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli art. 19 e 54,comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2729 c.c., nonché dell’art. 7,comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla l. n. 130 del 2022.1.1.

Sostiene la ricorrente che i giudici di appello sarebbero incorsi nellasuddetta violazione per aver ritenuto che l’amministrazione finanziaria nonavesse assolto al proprio onere probatorio in merito alla fittizietà delleprestazioni portate in detrazione dalla contribuente.

A tal fine precisa diaver correttamente assolto, secondo le indicazioni fornite dallagiurisprudenza di legittimità e unionale, al proprio onere probatorio sullabase del difetto di personale del fornitore e del rapporto esclusivo trafornitore e committente, a cui si aggiungono la falsità del contratto diservizio, che indica come esecutore un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. el’esistenza di un altro contratto quadro con la contribuente, con elevatocorrispettivo, idoneo a coprire tutte le sue esigenze di consulenza eassistenza.2.

Il motivo è fondato.2.1.

Dal ricorso si evince che l’Ufficio ha basato la ripresa a tassazionedell’IVA su molteplici indizi circa la natura fittizia dell’operazione sottostantealla fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (sussistenza, con la [OSCURATO:SOCIETA]., diun altro contratto per prestazioni analoghe per un consistente corrispettivo;Numero registro generale 14868/2025Numero sezionale 4003/2026Numero di raccolta generale 15371/2026Data pubblicazione 20/05/2026descrizione generica delle fatture, assenza di dipendenti e di altri clientidella [OSCURATO:SOCIETA].; indicazione in contratto di una società esecutricediversa dall’emittente delle fatture e costituita un anno dopo la stipula;assenza di prove dell’effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali).2.2.

A fronte di tali elementi, la sentenza impugnata si concentra solamentesulla descrizione sintetica del contenuto delle singole prestazioni riportatanelle fatture, obliterando completamente il resto degli elementi.2.3.

Si impone, dunque, una rivalutazione della prova presuntiva che tengaconto di tutti gli elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate e che si snodisecondo un procedimento logico-deduttivo articolato in due momenti: laprevia analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamenteirrilevanti, e la successiva valutazione complessiva di quelli così identificati,per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta unavalida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), nonraggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (Cass.,Sez. 3, n. 19253 del 13/07/2025, Rv. 675432-01).3.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo,che verte sull’asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata.4.

Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento delsecondo, e la sentenza deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame,alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa lasentenza impugnata rinviando, per un nuovo esame, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del presente giudizio.Numero registro generale 14868/2025Numero sezionale 4003/2026Numero di raccolta generale 15371/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delLazio n. 263/2025 depositata il 14/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 14868/2025Numero sezionale 4003/2026Numero di raccolta generale 15371/2026Data pubblicazione 20/05/2026Con l’avviso di accertamento n. TK7030203082/2020, l’Agenzia delleEntrate contestava alla [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].), conriferimento all’anno di imposta 2014, costi ritenuti non deducibili e nondetraibili per euro 438.000, relativi a prestazioni, ritenute oggettivamenteinesistenti, effettuate dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (all’epoca dei fatti, sociaal 50% della [OSCURATO:SOCIETA].) e consistenti in attività di assistenza econsulenza finanziaria, para-legale, commerciale e di marketing, e maggioriricavi, per € 1.580.000, correlati al rinvenimento di un prospettoextracontabile nel quale una quota del prezzo di vendita di alcuni immobiliera indicata con la sigla “pag dir” (pagamenti diretti), espressione chel’amministrazione finanziaria intendeva come indicativa di unacorresponsione “in nero” di parte del prezzo di acquisto degli immobili.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, adita dalla societàcontribuente, con sentenza n. 6854/2023 accoglieva il ricorso, ritenendoprovata dalla società l’effettività delle prestazioni erogate dalla Big OneS.r.l. e condivisibile la prospettazione della società secondo a quale ladicitura “pag dir” sarebbe in realtà riferita all’importo relativo ai lavori dipersonalizzazione degli immobili in fase di ultimazione, che gli acquirentidecidevano di appaltare in proprio anziché affidarli alla stessa venditrice,come provato da una dichiarazione del professionista che seguiva lapredetta attività.[OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adita dall’Agenzia delleEntrate, con la sentenza n. 263/2025 rigettava l’appello, ritenendo, quantoai costi indebitamente dedotti, che la documentazione prodotta dalla societàconsentisse di ricostruire in modo analitico la tipologia di prestazioni e diservizi resi dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (prestazioni ad elevato contenutoprofessionale fornite dal titolare e dagli altri soci, regolarmente fatturate eper le quali risultano pienamente assolti gli obblighi fiscali da parte dientrambe le società), e, quanto ai profitti sottratti a tassazione, che laprospettazione di parte sul significato da attribuire all’espressione “pag dir”Numero registro generale 14868/2025Numero sezionale 4003/2026Numero di raccolta generale 15371/2026Data pubblicazione 20/05/2026fosse convincente e suffragata dalle capillari indagini bancarie svolte sui socie loro parenti che hanno dato esito negativo.Avvero la suddetta sentenza, limitatamente al profilo IVA relativo alleoperazioni oggettivamente inesistenti, l’Agenzia delle Entrate ricorre percassazione sulla base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata.Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli art. 19 e 54,comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 2729 c.c., nonché dell’art. 7,comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla l. n. 130 del 2022.1.1. Sostiene la ricorrente che i giudici di appello sarebbero incorsi nellasuddetta violazione per aver ritenuto che l’amministrazione finanziaria nonavesse assolto al proprio onere probatorio in merito alla fittizietà delleprestazioni portate in detrazione dalla contribuente. A tal fine precisa diaver correttamente assolto, secondo le indicazioni fornite dallagiurisprudenza di legittimità e unionale, al proprio onere probatorio sullabase del difetto di personale del fornitore e del rapporto esclusivo trafornitore e committente, a cui si aggiungono la falsità del contratto diservizio, che indica come esecutore un soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. el’esistenza di un altro contratto quadro con la contribuente, con elevatocorrispettivo, idoneo a coprire tutte le sue esigenze di consulenza eassistenza.2. Il motivo è fondato.2.1. Dal ricorso si evince che l’Ufficio ha basato la ripresa a tassazionedell’IVA su molteplici indizi circa la natura fittizia dell’operazione sottostantealla fattura emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (sussistenza, con la [OSCURATO:SOCIETA]., diun altro contratto per prestazioni analoghe per un consistente corrispettivo;Numero registro generale 14868/2025Numero sezionale 4003/2026Numero di raccolta generale 15371/2026Data pubblicazione 20/05/2026descrizione generica delle fatture, assenza di dipendenti e di altri clientidella [OSCURATO:SOCIETA].; indicazione in contratto di una società esecutricediversa dall’emittente delle fatture e costituita un anno dopo la stipula;assenza di prove dell’effettiva esecuzione delle prestazioni contrattuali).2.2. A fronte di tali elementi, la sentenza impugnata si concentra solamentesulla descrizione sintetica del contenuto delle singole prestazioni riportatanelle fatture, obliterando completamente il resto degli elementi.2.3. Si impone, dunque, una rivalutazione della prova presuntiva che tengaconto di tutti gli elementi forniti dall’Agenzia delle Entrate e che si snodisecondo un procedimento logico-deduttivo articolato in due momenti: laprevia analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamenteirrilevanti, e la successiva valutazione complessiva di quelli così identificati,per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta unavalida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), nonraggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi (Cass.,Sez. 3, n. 19253 del 13/07/2025, Rv. 675432-01).3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo,che verte sull’asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata.4. Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento delsecondo, e la sentenza deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame,alla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa lasentenza impugnata rinviando, per un nuovo esame, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del presente giudizio.Numero registro generale 14868/2025Numero sezionale 4003/2026Numero di raccolta generale 15371/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
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