CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 18885/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cgil in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n.619/2025depositata il 22/05/2025.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione deicontroricorrenti;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia daparte dei controricorrenti;Numero registro generale 14541/2025Numero sezionale 327/2026Numero di raccolta generale 18885/2026Data pubblicazione 10/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 10/06/2026-Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Raffaele [OSCURATO:PERSONA]