CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09325/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di cui si compone il ricorso, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 493-ter cod. pen., sotto la forma del vizio di contraddittorietà della motivazione, in realtà, lamenta soltanto una valutazione asseritamente sbagliata delle risultanze processuali e in particolare della testimonianza di Elsader, laddove la attendibilità di quest'ultimo è stata riconosciuta dopo attento scrutinio, in difetto di elementi di segno contrario e viceversa in presenza di riscontri a carico dell'imputato, come la disponibilità dello zaino sottratto alla persona offesa insieme al bancomat (cfr. pp. 3-4); che l'apprezzamento delle prove, e in particolare del contenuto di una testimonianza, rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 febbr