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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14797/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25102/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in per- sona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- tona n.8; - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 25 marzo 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemon- te, veniva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n. 10/18/2011 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- gora di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei due soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la cartella di pagamento, emessa a se- guito di provvisoria iscrizione a ruolo per IVA e IRAP relative all'anno di imposta 2003 pari ad Euro 25.424,50, la metà degli importi (esclu- se le sanzioni) di cui all'avviso di accertamento emesso per l'anno di imposta e oggetto di separata impugnazione.

2. Le riprese traevano origine da contestazioni di operazioni soggetti- vamente inesistenti per importazioni di autovetture di provenienza infracomunitaria inserite nel quadro di frodi carosello, oltre che per erronea applicazione dell'IVA del margine.

A seguito della sentenza n. 46/18/10 della CTP di Torino favorevole alla società, relativa al merito delle pretese, la cartella era oggetto di sgravio totale e la CTP n. 10/18/2011 resa sulle riprese per cui è causa accoglieva il ricorso con riferimento al merito della pretesa, ritenuta indimostrata, sentenza confermata dal giudice d'appello.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per nove motivi - tenuto conto che il ricorso ne numera 8 come "motivi relativi al merito", ma nel cappello introduttivo c'è una nona censura, posta sotto la rubrica "motivi" -; resistono i contribuenti con controri- corso, che illustrano con memoria.

Tale nota di deposito è stata pre- ceduta da richiesta di sospensione del processo ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 ai fini della definizione agevolata, cui fatto seguito diniego di condono, in atti.

Considerato che:

4. Preliminarmente, va dato atto del fatto che nella memoria autoriz- zata parte contribuente contesta il diniego del condono ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 reso dall'Agenzia, facendo anche riferimento all'e- sistenza di un ricorso contro lo stesso.

Nella memoria ex art.380 bis cod. proc. civ. infatti si legge a p. 6 che «Nel ricorso contro il diniego si è allegata la sentenza n. 26/1/13 nel R. G. 1353/11 CTR di Torino, sez.

I. e copia riesame in autotutela presentato in data 07.09.2020 all'Agenzia delle Entrate, Dir.

Prov.

Sez.

II Torino».

Tuttavia, nel fa- scicolo non è stato reperito alcun ricorso avverso il diniego della defi- nizione agevolata frapposto dall'Agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deposi- tato agli atti il 17.12.2020.

5. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che nel corpo della memoria a p. 2 la parte contesta che il diniego «non è stato validamente notificato entro il termine perentorio del 31/07 u.s.al difensore domiciliatario in Roma (manca la prova in atti della suddetta notificazione)» ma il Collegio osserva come l'Avvocatura abbia depositato in uno con il diniego di condono anche la prova della sua notifica, avvenuta telematicamente il 22 aprile 2020 nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al loro indirizzo PEC, ossia i difensori dei contribuen- ti, oltretutto anche nel presente giudizio di legittimità.

La notifica è rituale e rispettosa delle modalità previste per la notificazione degli atti processuali di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (sul punto, v. anche Circolare dell'Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019 n. 6/E), con conseguente inammissibilità della contesta- zione tardiva del diniego in sede di memorie autorizzate.

6. Sempre nella memoria autorizzata viene anche chiesta la riunione del presente ricorso ad altri, iscritti agli RGNN 25023/2013 e 25113/2013, istanza non accoglibile perché non è stata data evidenza della connessione oggettiva con quei processi, peraltro dichiarati estinti con decreti presidenziali nn.28500/2021 e 26066/2021.

7. Inoltre, la Corte è anche consapevole del fatto che, a pag.6 del controricorso, si afferma essere intervenuto lo "sgravio" della cartella impugnata in questa sede, circostanza confermata a pag.9 del ricorso dall'Agenzia, la quale precisa che «emerge, peraltro, per tabulas che in conseguenza della decisione favorevole al contribuente assunta (...) dalla CTP di Torino con sentenza n.46/18/10, la cartella esattoriale in parola è stata oggetto di sgravio totale da parte dell'A.F.».

Tuttavia, dal momento che lo sgravio in tale caso è stato atto dovuto, l'adem- pimento non determina la cessazione della materia del contendere (Cass. n.24064 del 2012), con conseguente necessità di scrutinare i motivi proposti dai ricorrenti.

8. Con il primo motivo di ricorso, articolato alle pagg.13-15 del ricor- so, l'Agenzia deduce ai fini dell'art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell'art.19 comma 3 del d.lgs. n.546 del 1992 da parte del giudice d'appello, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento fosse autonomamente impugnabile per vizi diversi da quelli propri.

9. Va innanzitutto dato atto delle eccezioni di inammissibilità sollevate in controricorso, sia del ricorso stesso sia del motivo, in relazione al- l'esistenza, secondo parte contribuente, di un difetto di interesse alla decisione, oltre che erroneo riferimento alla pertinente previsione di legge e mancata illustrazione delle ragioni per cui le fatture contesta- te alla base della cartella dovessero essere considerate relative ad operazioni inesistenti, oltre che per difetto di autosufficienza.

Fermo restando che sussiste l'interesse attuale alla decisione pur in presenza di "sgravio" della cartella per le ragioni dettagliate al punto 7 della presente decisione, i restanti summenzionati profili sono tutti esami- nabili unitamente al primo motivo di ricorso, che è fondato.

10. Infatti, la cartella può essere impugnata nel presente solo per vizi propri, dal momento che non è oggetto di impugnazione nel presente giudizio anche l'avviso di accertamento sottostante, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 18298 del 25/06/2021).

Pertanto, le considerazioni svolte dalla CTR e dai con- troricorrenti sull'esistenza o meno delle operazioni sottostanti conte- state come inesistenti, sull'elemento soggettivo - ossia la mera cono- scibilità della frode con la diligenza richiesta dall'imprenditore del set- tore, sono inconferenti e perciò non sussiste neppure alcun giudicato interno sul punto, né rileva il profilo dell'autosufficienza in quanto la censura scrutinata e accolta in questa sede è in diritto e non motiva- zionale, non potendo essere revocati in dubbio nel presente processo profili che attengono al merito della pretesa tributaria, separatamente azionata ed impugnata.

11. E' poi inammissibile perché nuova la deduzione, su cui da ultimo insiste anche la memoria autorizzata, secondo cui oltre alla cartella sarebbe stato impugnato nel presente giudizio anche l'avviso di ac- certamento sottostante, perché non notificato a parte contribuente, dal momento che i contribuenti non danno evidenza della rituale in- traduzione della questione in primo grado e riproposizione in appello e neppure che sia stato impugnato nel presente processo anche l'av- viso, attraverso la riproduzione della parte rilevante del ricorso intro- duttivo e delle controdeduzioni in appello.

12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina la nullità della sentenza, e comporta l'assorbimento di tutti gli altri, con cui viene dedotta la violazione dell'art.2698 cod. civ., l'omesso esame di fatti decisivi - in particolare che le forniture relative a [OSCURATO:PERSONA] sono soggettivamente fittizie, che la [OSCURATO:PERSONA] è una car- tiera, che la presenza di un mediatore e di altri sotto-fatti indicati in ricorso non dimostrerebbe la buona fede della società contribuente, circa il disconoscimento dell'IVA a monte sulle autovetture acquistate da [OSCURATO:PERSONA] -, la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per diniego di giustizia, tranne l'ottavo (numerato come settimo alle pagg.21-22 del ricorso) il quale trova accoglimento.

13. Infatti, sussiste anche la denunciata extrapetizione perché ogget- to del presente processo è solo la cartella di pagamento per IVA e IRAP, e non anche l'avviso di irrogazione sanzioni e parziale annulla- mento, né l'avviso IVA 2003, né le cartelle IRPEF emesse nei confron- ti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per trasparenza, su cui pure si pronuncia la sentenza impugnata nonostante il fatto che non abbia mai riunito i ricorsi.

14. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ. con il rigetto dell'origi- nario ricorso.

15. Le spese di lite dei gradi di merito vengono compensate in ragio- ne della complessità della vicenda sostanziale controversa, mentre le spese di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soc- combenza.

P.Q.M. accoglie il primo e ottavo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ri- corso; compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi di merito e con- danna i contribuenti in solido al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Spese generali preno- tate a debito.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25102/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in per- sona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA]- tona n.8; - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Pie- monte n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 25 marzo 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 7 dicembre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemon- te, veniva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Torino n. 10/18/2011 la quale a sua volta aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]- gora di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei due soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la cartella di pagamento, emessa a se- guito di provvisoria iscrizione a ruolo per IVA e IRAP relative all'anno di imposta 2003 pari ad Euro 25.424,50, la metà degli importi (esclu- se le sanzioni) di cui all'avviso di accertamento emesso per l'anno di imposta e oggetto di separata impugnazione. 2. Le riprese traevano origine da contestazioni di operazioni soggetti- vamente inesistenti per importazioni di autovetture di provenienza infracomunitaria inserite nel quadro di frodi carosello, oltre che per erronea applicazione dell'IVA del margine. A seguito della sentenza n. 46/18/10 della CTP di Torino favorevole alla società, relativa al merito delle pretese, la cartella era oggetto di sgravio totale e la CTP n. 10/18/2011 resa sulle riprese per cui è causa accoglieva il ricorso con riferimento al merito della pretesa, ritenuta indimostrata, sentenza confermata dal giudice d'appello. 3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per nove motivi - tenuto conto che il ricorso ne numera 8 come "motivi relativi al merito", ma nel cappello introduttivo c'è una nona censura, posta sotto la rubrica "motivi" -; resistono i contribuenti con controri- corso, che illustrano con memoria. Tale nota di deposito è stata pre- ceduta da richiesta di sospensione del processo ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 ai fini della definizione agevolata, cui fatto seguito diniego di condono, in atti. Considerato che: 4. Preliminarmente, va dato atto del fatto che nella memoria autoriz- zata parte contribuente contesta il diniego del condono ex art.6 del d.l. n.119 del 2018 reso dall'Agenzia, facendo anche riferimento all'e- sistenza di un ricorso contro lo stesso. Nella memoria ex art.380 bis cod. proc. civ. infatti si legge a p. 6 che «Nel ricorso contro il diniego si è allegata la sentenza n. 26/1/13 nel R. G. 1353/11 CTR di Torino, sez. I. e copia riesame in autotutela presentato in data 07.09.2020 all'Agenzia delle Entrate, Dir. Prov. Sez. II Torino». Tuttavia, nel fa- scicolo non è stato reperito alcun ricorso avverso il diniego della defi- nizione agevolata frapposto dall'Agenzia in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deposi- tato agli atti il 17.12.2020. 5. [OSCURATO:PERSONA] non ignora che nel corpo della memoria a p. 2 la parte contesta che il diniego «non è stato validamente notificato entro il termine perentorio del 31/07 u.s.al difensore domiciliatario in Roma (manca la prova in atti della suddetta notificazione)» ma il Collegio osserva come l'Avvocatura abbia depositato in uno con il diniego di condono anche la prova della sua notifica, avvenuta telematicamente il 22 aprile 2020 nei confronti dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] al loro indirizzo PEC, ossia i difensori dei contribuen- ti, oltretutto anche nel presente giudizio di legittimità. La notifica è rituale e rispettosa delle modalità previste per la notificazione degli atti processuali di cui agli artt. 16, 16-bis e 17 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (sul punto, v. anche Circolare dell'Agenzia delle entrate del 10 aprile 2019 n. 6/E), con conseguente inammissibilità della contesta- zione tardiva del diniego in sede di memorie autorizzate. 6. Sempre nella memoria autorizzata viene anche chiesta la riunione del presente ricorso ad altri, iscritti agli RGNN 25023/2013 e 25113/2013, istanza non accoglibile perché non è stata data evidenza della connessione oggettiva con quei processi, peraltro dichiarati estinti con decreti presidenziali nn.28500/2021 e 26066/2021. 7. Inoltre, la Corte è anche consapevole del fatto che, a pag.6 del controricorso, si afferma essere intervenuto lo "sgravio" della cartella impugnata in questa sede, circostanza confermata a pag.9 del ricorso dall'Agenzia, la quale precisa che «emerge, peraltro, per tabulas che in conseguenza della decisione favorevole al contribuente assunta (...) dalla CTP di Torino con sentenza n.46/18/10, la cartella esattoriale in parola è stata oggetto di sgravio totale da parte dell'A.F.». Tuttavia, dal momento che lo sgravio in tale caso è stato atto dovuto, l'adem- pimento non determina la cessazione della materia del contendere (Cass. n.24064 del 2012), con conseguente necessità di scrutinare i motivi proposti dai ricorrenti. 8. Con il primo motivo di ricorso, articolato alle pagg.13-15 del ricor- so, l'Agenzia deduce ai fini dell'art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. la violazione dell'art.19 comma 3 del d.lgs. n.546 del 1992 da parte del giudice d'appello, per aver la CTR erroneamente ritenuto che la cartella di pagamento fosse autonomamente impugnabile per vizi diversi da quelli propri. 9. Va innanzitutto dato atto delle eccezioni di inammissibilità sollevate in controricorso, sia del ricorso stesso sia del motivo, in relazione al- l'esistenza, secondo parte contribuente, di un difetto di interesse alla decisione, oltre che erroneo riferimento alla pertinente previsione di legge e mancata illustrazione delle ragioni per cui le fatture contesta- te alla base della cartella dovessero essere considerate relative ad operazioni inesistenti, oltre che per difetto di autosufficienza. Fermo restando che sussiste l'interesse attuale alla decisione pur in presenza di "sgravio" della cartella per le ragioni dettagliate al punto 7 della presente decisione, i restanti summenzionati profili sono tutti esami- nabili unitamente al primo motivo di ricorso, che è fondato. 10. Infatti, la cartella può essere impugnata nel presente solo per vizi propri, dal momento che non è oggetto di impugnazione nel presente giudizio anche l'avviso di accertamento sottostante, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. Cass. Sez. U - , Sentenza n. 18298 del 25/06/2021). Pertanto, le considerazioni svolte dalla CTR e dai con- troricorrenti sull'esistenza o meno delle operazioni sottostanti conte- state come inesistenti, sull'elemento soggettivo - ossia la mera cono- scibilità della frode con la diligenza richiesta dall'imprenditore del set- tore, sono inconferenti e perciò non sussiste neppure alcun giudicato interno sul punto, né rileva il profilo dell'autosufficienza in quanto la censura scrutinata e accolta in questa sede è in diritto e non motiva- zionale, non potendo essere revocati in dubbio nel presente processo profili che attengono al merito della pretesa tributaria, separatamente azionata ed impugnata. 11. E' poi inammissibile perché nuova la deduzione, su cui da ultimo insiste anche la memoria autorizzata, secondo cui oltre alla cartella sarebbe stato impugnato nel presente giudizio anche l'avviso di ac- certamento sottostante, perché non notificato a parte contribuente, dal momento che i contribuenti non danno evidenza della rituale in- traduzione della questione in primo grado e riproposizione in appello e neppure che sia stato impugnato nel presente processo anche l'av- viso, attraverso la riproduzione della parte rilevante del ricorso intro- duttivo e delle controdeduzioni in appello. 12. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina la nullità della sentenza, e comporta l'assorbimento di tutti gli altri, con cui viene dedotta la violazione dell'art.2698 cod. civ., l'omesso esame di fatti decisivi - in particolare che le forniture relative a [OSCURATO:PERSONA] sono soggettivamente fittizie, che la [OSCURATO:PERSONA] è una car- tiera, che la presenza di un mediatore e di altri sotto-fatti indicati in ricorso non dimostrerebbe la buona fede della società contribuente, circa il disconoscimento dell'IVA a monte sulle autovetture acquistate da [OSCURATO:PERSONA] -, la violazione dell'art.112 cod. proc. civ. per diniego di giustizia, tranne l'ottavo (numerato come settimo alle pagg.21-22 del ricorso) il quale trova accoglimento. 13. Infatti, sussiste anche la denunciata extrapetizione perché ogget- to del presente processo è solo la cartella di pagamento per IVA e IRAP, e non anche l'avviso di irrogazione sanzioni e parziale annulla- mento, né l'avviso IVA 2003, né le cartelle IRPEF emesse nei confron- ti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per trasparenza, su cui pure si pronuncia la sentenza impugnata nonostante il fatto che non abbia mai riunito i ricorsi. 14. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 comma 2 cod. proc. civ. con il rigetto dell'origi- nario ricorso. 15. Le spese di lite dei gradi di merito vengono compensate in ragio- ne della complessità della vicenda sostanziale controversa, mentre le spese di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soc- combenza. P.Q.M. accoglie il primo e ottavo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ri- corso; compensa tra le parti le spese di lite dei due gradi di merito e con- danna i contribuenti in solido al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in Euro 4.100,00 per compensi, oltre Spese generali preno- tate a debito.
Sentenza Cassazione n. 14797/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris