CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2023
Cassazione n. 43459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di questa Corte di Cassazione del 2:2 giugno 2022 di inammissibilità del ricorso in tema di esecuzione della pena ed in particolare di revoca della misura della semilibertà e di rigetto dell'istanza di differimento della pena Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole dell'errore in cui era incorsa questa Corte nel valutare la condotta tenuta dal condannato; rilevato che il ricorso straordinario per errore di fatto non può essere proposto avverso i provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza nel corso dell'esecuzione della pena (Rv. 279530, 269789). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2023.