CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 39992/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 25996-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.(Società incorporante la [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro 2021 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 5848/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2016 R.G.N. 9545/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r r RILEVATO che, con sentenza del 12 luglio 2016, la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.), avente ad oggetto il riconoscimento da parte della predetta Società del compenso spettantegli in relazione allo svolgimento, per il periodo 2.1.1995/31.12.1997, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., in aggiunta ai compiti di perito assicurativo espletato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la stessa Società dal 1991 al 2000, dell'incarico aggiuntivo conferitogli dalla medesima Società di liquidatore di sinistri automobilistici, compenso da liquidarsi sulla base delle tariffe professionali per i periti industriali e comunque ai sensi degli artt. 2225 e 2233 c.c. quantificato in euro 767.264,59; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto di dover riconoscere, in relazione all'attività di liquidatore svolta dal [OSCURATO:PERSONA], la sussistenza tra le parti di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c. e non decorso, per essere stato opportunamente interrotto, il termine quinquennale di prescrizione ma di dover escludere la pretesa del [OSCURATO:PERSONA] alla rideterminazione del compenso relativo in termini differenti da quelli risultanti dal contratto concluso tra le parti avente ad oggetto anche quell'ulteriore attività, non essendo operante rispetto a tale rapporto il principio di cui all'art. 36 Cost. ma il disposto dell'art. 2233 c.c. che indica in primo luogo nell'autonomia negoziale delle parti la fonte di determinazione dell'ammontare del compenso professionale che, ove pervenuta sul punto ad una valida pattuizione, esclude l'intervento del giudice non invocabile neppure sulla base dell'azione generale di arricchimento senza causa di cui all'art.2041 c.c. qualificata come meramente sussidiaria; per la cassazione di tale decisione ricorre il [OSCURATO:PERSONA], affidando l'impugnazione ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., succeduta alla convenuta quale incorporante, che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale basato su un unico motivo; che la Società controricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, non rubricato e privo dell'indicazione dei vizi di legittimità da cui si assume inficiata l'impugnata sentenza, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver fondato la decisione su una circostanza di fatto data dalla conclusione tra le parti di un contratto avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di liquidatore comprendente la determinazione del relativo compenso e di non aver tenuto conto delle contestazioni sul punto avanzate dal ricorrente medesimo corredate da congrua documentazione; che, dal canto suo, la Società, ricorrente incidentale, con l'unico motivo, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., lamenta a carico della Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine alla domanda tempestivamente formulata di ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali; che il motivo del ricorso principale risulta infondato, dovendosi convenire con la Corte territoriale circa la ravvisabilità nella specie di un contratto concluso tra le parti comprensivo della determinazione del compenso relativo all'attività svolta, ben potendo la circostanza desumersi, in ragione della libertà di forma, dalla stessa esecuzione data al contratto, nel cui ambito l'adempimento della prestazione lavorativa cui liberamente ha dato seguito il ricorrente si pone come accettazione della prestazione corrispettiva offerta e puntualmente adempiuta dalla Società; che, di contro, il motivo del ricorso incidentale merita accoglimento, risultando effettivamente omessa da parte della Corte territoriale la pronunzia sulla domanda restitutoria ritualmente introdotta dalla Società; che, pertanto, rigettato il ricorso principale, va accolto il ricorso incidentale e la sentenza impugnata cassata in relazione al ricorso accolto con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo, altresì, per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie l'incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 14 gennaio 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]:71W Maria Pjd4yOiG