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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41064/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso a firma del comune difensore, nonché l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il proprio difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati rispettivamente ascritti di lesioni aggravate e di minaccia grave; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deducono - rispettivamente - l'illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato come risultante dal materiale probatorio e l'illogicità in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili, perché il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, mentre il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato attraverso un congruo riferimento agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5); Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono - rispettivamente, l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale degli imputati, la non corretta valutazione del compendio probatorio ed infine la mancata concessione delle attenuanti generiche sono inammissibili in quanto: con il primo motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; il secondo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto; il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato (si veda pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso a firma del comune difensore, nonché l'imputato [OSCURATO:PERSONA], con il proprio difensore, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati rispettivamente ascritti di lesioni aggravate e di minaccia grave; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che deducono - rispettivamente - l'illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato come risultante dal materiale probatorio e l'illogicità in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili, perché il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto, mentre il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato attraverso un congruo riferimento agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 5); Ritenuto che il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono - rispettivamente, l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale degli imputati, la non corretta valutazione del compendio probatorio ed infine la mancata concessione delle attenuanti generiche sono inammissibili in quanto: con il primo motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste; il secondo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto; il diniego delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivato (si veda pag. 5); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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