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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 febbraio 1997

Cassazione n. 21917/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Triesteudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste, dichiaratainammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, ha rigettato la richiesta di affidamento inprova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’espiazione della pena di anni tre, mesinove e giorni venti di reclusione, determinata con un provvedimento di cumulo afferente anove condanne per plurimi reati commessi negli anni dal 2012 e al 2019, tra cui truffe, reaticontro la fede pubblica, violazioni finanziarie.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto il condannato non meritevole dell’affidamento inprova, in ragione della condotta plurirecidivante nel corso degli anni, dell’assenza di iniziativerisarcitorie in favore delle persone offese, di pendenze debitorie per l’omesso versamento dicontributi previdenziali, nonché dell’inidoneità dell’attività lavorativa prospettata, presso laditta [OSCURATO:PERSONA] di cui è titolare, coinvolta in numerose manifestazioni criminose.2.

Avverso l’ordinanza reiettiva dell’affidamento in prova ha proposto ricorso percassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1 Con i primi due motivi ha lamentato un travisamento del dato documentale afferenteall’operatività della ditta [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale erroneamente affermato chel’impresa, costituita nel 2016, fosse attiva solo da giugno del 2025, là dove la società aveva,in realtà, operato ininterrottamente sin dalla costituzione, come si evinceva anche dallarelazione dell’U.E.P.E. del 13 novembre 2020.2.2 Con il terzo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneitàdell’attività lavorativa, evidenziando che l’impresa del [OSCURATO:PERSONA] era operativa presso la nuovasede in Gorgo al Manticano, aveva assunto due dipendenti e locato un capannone, aveva incorso la rateizzazione dei debiti maturati con gli enti pubblici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per quanto sarà appresso chiarito.2.

I primi due motivi di censura non sono consentiti, in quanto il ricorrente lamenta untravisamento privo del carattere di decisività, perché inidoneo ad incidere sulla complessivatenuta logica della decisione.La giurisprudenza di legittimità, in tema di individuazione dei criteri da utilizzare perl’ammissione del condannato a misure alternative alla detenzione in carcere, ha precisatoche non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, ma è invece necessario che risultinoelementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole circa l’idoneità dellamisura a rieducare il reo e ad assicurare la prevenzione dal pericolo della recidiva (cfr., tra letante, Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214 - 01; Sez. 1, n. 20478 del12/02/2013, Siddique, Rv. 256078 - 01).

Tali elementi devono risultare dalla osservazionepenitenziaria quando il beneficio è chiesto nello stato di detenzione, ovvero dalcomportamento tenuto in libertà o durante gli arresti domiciliari quando l’istanza è propostaprima dell’inizio della esecuzione della pena (Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv.210553 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322 – 01).Pur non potendosiprescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena inespiazione, occorre verificare, sulla scorta della condotta successiva ai fatti per i quali èstata pronunciata la condanna, la concreta sussistenza di una positiva evoluzione dellapersonalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativarichiesta (Sez. 1, Sentenza n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01).Nel predetto contesto, anche l’ingiustificata indisponibilità del condannato a condotteriparatorie rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura (Sez.1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226 – 01; Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007,Arnesano, Rv. 237740 - 01; Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606 – 01).

In linea con le indicazioni giurisprudenziali, il giudice di merito ha formulato unaprognosi negativa circa l’astensione del condannato da future recidive, valorizzando unapluralità di fattori: le numerose condotte criminose del [OSCURATO:PERSONA], già gravato da precedentispecifici, commesse in un ampio arco temporale; l’inidoneità dell’attività lavorativa proposta;l’assenza di iniziative risarcitorie in favore delle persone offese, sintomatiche dell’avvio inconcreto di un percorso di revisione critica; l’esistenza di debiti previdenziali, segnalati dalleforze dell’ordine e documentati dalle cartelle di pagamento emesse per la riscossione degliimporti iscritti a ruolo dagli enti creditori.

Le doglianze articolate in ricorso non aggrediscono il nucleo centrale della motivazionedell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che dalla complessiva valutazione dei datiappena esposti ha tratto, del tutto logicamente, la conclusione dell’impossibilità di esprimereun giudizio positivo in ordine all’idoneità della misura invocata ad assicurare un proficuopercorso rieducativo e a prevenire future recidive criminose.3.

Manifestamente infondato, oltre che meramente rivalutativo, è il terzo motivo diricorso, avendo il Tribunale, con motivazione coerente ed esente da profili di illogicità,concluso per l’inidoneità dell’attività lavorativa proposta presso l’impresa [OSCURATO:PERSONA],nell’esercizio della quale [OSCURATO:PERSONA] si è già reso protagonista di moltepliciviolazioni e contegnicriminosi collegati alla vendita di automobili.4.

Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di unasomma - che si reputa equo fissare in euro tremila - in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Triesteudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste, dichiaratainammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, ha rigettato la richiesta di affidamento inprova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione all’espiazione della pena di anni tre, mesinove e giorni venti di reclusione, determinata con un provvedimento di cumulo afferente anove condanne per plurimi reati commessi negli anni dal 2012 e al 2019, tra cui truffe, reaticontro la fede pubblica, violazioni finanziarie.Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto il condannato non meritevole dell’affidamento inprova, in ragione della condotta plurirecidivante nel corso degli anni, dell’assenza di iniziativerisarcitorie in favore delle persone offese, di pendenze debitorie per l’omesso versamento dicontributi previdenziali, nonché dell’inidoneità dell’attività lavorativa prospettata, presso laditta [OSCURATO:PERSONA] di cui è titolare, coinvolta in numerose manifestazioni criminose.2. Avverso l’ordinanza reiettiva dell’affidamento in prova ha proposto ricorso percassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi.2.1 Con i primi due motivi ha lamentato un travisamento del dato documentale afferenteall’operatività della ditta [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale erroneamente affermato chel’impresa, costituita nel 2016, fosse attiva solo da giugno del 2025, là dove la società aveva,in realtà, operato ininterrottamente sin dalla costituzione, come si evinceva anche dallarelazione dell’U.E.P.E. del 13 novembre 2020.2.2 Con il terzo motivo ha eccepito vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inidoneitàdell’attività lavorativa, evidenziando che l’impresa del [OSCURATO:PERSONA] era operativa presso la nuovasede in Gorgo al Manticano, aveva assunto due dipendenti e locato un capannone, aveva incorso la rateizzazione dei debiti maturati con gli enti pubblici.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per quanto sarà appresso chiarito.2. I primi due motivi di censura non sono consentiti, in quanto il ricorrente lamenta untravisamento privo del carattere di decisività, perché inidoneo ad incidere sulla complessivatenuta logica della decisione.La giurisprudenza di legittimità, in tema di individuazione dei criteri da utilizzare perl’ammissione del condannato a misure alternative alla detenzione in carcere, ha precisatoche non è sufficiente l’assenza di indicazioni negative, ma è invece necessario che risultinoelementi positivi che consentano un giudizio prognostico favorevole circa l’idoneità dellamisura a rieducare il reo e ad assicurare la prevenzione dal pericolo della recidiva (cfr., tra letante, Sez. 1, n. 1088 del 14/02/1997, Cordelli, Rv. 207214 - 01; Sez. 1, n. 20478 del12/02/2013, Siddique, Rv. 256078 - 01). Tali elementi devono risultare dalla osservazionepenitenziaria quando il beneficio è chiesto nello stato di detenzione, ovvero dalcomportamento tenuto in libertà o durante gli arresti domiciliari quando l’istanza è propostaprima dell’inizio della esecuzione della pena (Sez. 1, n. 1501 del 12/03/1998, Fatale, Rv.210553 – 01; Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322 – 01).Pur non potendosiprescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena inespiazione, occorre verificare, sulla scorta della condotta successiva ai fatti per i quali èstata pronunciata la condanna, la concreta sussistenza di una positiva evoluzione dellapersonalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativarichiesta (Sez. 1, Sentenza n. 7873 del 18/12/2023, dep. 2024, Tomaselli, Rv. 285855 - 01).Nel predetto contesto, anche l’ingiustificata indisponibilità del condannato a condotteriparatorie rientra tra gli elementi di segno negativo valutabili per il diniego della misura (Sez.1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226 – 01; Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007,Arnesano, Rv. 237740 - 01; Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606 – 01). In linea con le indicazioni giurisprudenziali, il giudice di merito ha formulato unaprognosi negativa circa l’astensione del condannato da future recidive, valorizzando unapluralità di fattori: le numerose condotte criminose del [OSCURATO:PERSONA], già gravato da precedentispecifici, commesse in un ampio arco temporale; l’inidoneità dell’attività lavorativa proposta;l’assenza di iniziative risarcitorie in favore delle persone offese, sintomatiche dell’avvio inconcreto di un percorso di revisione critica; l’esistenza di debiti previdenziali, segnalati dalleforze dell’ordine e documentati dalle cartelle di pagamento emesse per la riscossione degliimporti iscritti a ruolo dagli enti creditori. Le doglianze articolate in ricorso non aggrediscono il nucleo centrale della motivazionedell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza, che dalla complessiva valutazione dei datiappena esposti ha tratto, del tutto logicamente, la conclusione dell’impossibilità di esprimereun giudizio positivo in ordine all’idoneità della misura invocata ad assicurare un proficuopercorso rieducativo e a prevenire future recidive criminose.3. Manifestamente infondato, oltre che meramente rivalutativo, è il terzo motivo diricorso, avendo il Tribunale, con motivazione coerente ed esente da profili di illogicità,concluso per l’inidoneità dell’attività lavorativa proposta presso l’impresa [OSCURATO:PERSONA],nell’esercizio della quale [OSCURATO:PERSONA] si è già reso protagonista di moltepliciviolazioni e contegnicriminosi collegati alla vendita di automobili.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e di unasomma - che si reputa equo fissare in euro tremila - in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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