CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 15941/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto di fatti rilevanti –insindacabilità. Adunanza camerale 15/5/24 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso 23497/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] immobiliare s.a.s. d i [OSCURATO:PERSONA] C . , difes a da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D el Poggio e Sonia A llocca ; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano 4869/2019 de l 5/12/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Gestione immobiliare s.as. conviene dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- mino e [OSCURATO:PERSONA] inazioni di risarcimento dei danni ex art. 1337 c.c. , di riduzione del prezzo ex artt. 1480, 1489 c.c.e di risarcimento per l’inadem- pimento contrattuale. L’attrice allega: (a) i convenuti, quali venditori di un terreno (contratto definitivo del 22/7/2010, preceduto da preliminare) 2di 6 – 23497/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 16 ) – [OSCURATO:PERSONA]. hanno garantito a lei, quale compratrice, l'esistenza di una servitù di pas- saggio su una porzione di terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; (b) che esiste una servitù passiva di elettrodotto sotterraneo non dichiarata;(c) di non aver potuto completare nei tempi e nei modi previsti un progetto edili- zio. Inoltre, l’attrice conviene in giudizio altresì Agosti per l’accertamento della usucapione della servitù di passaggio. Il Tribunale rigetta le domande. La Corte di appello riforma parzialmente, accogliendo la domanda risarcito- ria (€ 11.016) per la mancata dichiarazione di esistenza della servitù di elettrodotto, con confermanel resto. Ricorre in cassazione l’attrice con sei motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo (p. 9) denuncia che la Corte di appello ha omesso di interpretare una clausola del contratto di compravendita (p. 9) come di ga- ranzia dell’esistenza di una servitù di passaggio sul fondo altrui. Si deduce violazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1369, 1371 c.c. e omesso esame circa fatti decisivi. Il secondo motivo (p. 18) censura che l’art. 1489 c.c. concernente la ga- ranzia che il bene non sia gravato da oneri o da diritti di godimento di terzi (quindi ad es. servitù passive non dichiarate dal venditore) non sia stato applicato alla ipotesi speculare della inesistenza di servitù attive dichiarate, così come concretizzato dalla giurisprudenza. Inoltre,si fa valere che tale garanzia opera senza che abbia rilevanza alcuna l’onere di diligenza da parte del compratore. I primi due motivi sono da esaminare congiuntamente. Le censure salienti che essi traggono ad oggetto sono le seguenti: la Corte si è fermata al significato letterale delle parole, senza indagare la comune intenzione delle parti, desumibile dal loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (cfr. art. 1362 c.c.). La chiarezza ha da essere 3di 6 – 23497/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 16 ) – [OSCURATO:PERSONA]. delle intenzioni, non del testo in sé. La dichiarazione di garanzia non va intesa in senso formalistico. I primi due motivi non sono fondati. Nella clausola si dà atto che l'accesso al bene oggetto «si pratica, come in fatto, pacificamente, pubblicamente e senza opposizione di terzi, da oltre 20 anni a mezzo delle aperture esistenti […]». La Corte di appello considera (p. 9) che la semplice dichiarazione resa in fase di trattative che ci sia un accesso sul fondo altrui non costituisce né prova,né garanzia dell'esistenza di una servitù di passaggio a carico di quel fondo, mentre - a fronte del tenore testuale della clausola –è invece onere di una parte acquirente dili- gente accertare l'effettiva situazione di fatto. Pur stringata, la motivazionenon esorbita dai limiti dell’apprezzamento prudente delladichiarazione contrattuale. A fronte di ciò, le doglianze de lla parte ricorrente danno corpo all’intenzione di sovrapporre il proprio apprez- zamento a quello che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che nonsi espone a censure in sede di legittimità. I primi due motivi sono rigettati. 2. - Il terzo motivo (p. 20) denuncia l’omessa pronuncia sul motivo di appello che ha censurato l’interpretazione erronea della clausola di garanzia d’inesistenza di «liti in corso», al cospetto della diffida inviata dalla Agosti circa un mese prima della stipula del definitivo ai venditori. Essa concerne l’inesistenza del diritto di passare sul proprio fondo e l’intenzione di non concederlo in futuro, con menzione dell’eventuale ricorso a strumenti di tu- tela. Si deduce violazione degli artt. 112 c.p.c. Il terzo motivo è infondato. Da un lato, esso presuppone logicamente l’accertamento positivo della garanzia di esistenza della servitù, che rimane escluso dalrigetto dei primi due motivi. Da un altro lato, gli estremi del vizio di omessa pronuncia (in questo caso: su un motivo di appello) non si rinvengono solo che manchi unastatuizione espressa del giudice . È necessario che sia s tata omessa la 4di 6 – 23497/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 16 ) – [OSCURATO:PERSONA]. decisione che si palesa indispensabile alla soluzionedella questione, ma ciò non si verifica quandola pronuncia adottata (in questo caso: l’interpreta- zione della clausola contrattuale) implichi il rigettodella doglianza fatta va- lere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomenta- zione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando l’acco- glimento della doglianza risulterebbe incompatibile con l'impostazione lo- gico-giuridica della pronuncia (in questa direzione, cfr. Cass. 2083/2021, cui si rinvia per l’indicazionedi ulteriori precedenti). Il terzo motivo è rigettato. 3. -Il quarto motivo (p. 23) denuncia l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c.per la mancata ammissione di istanze di prova testimo- niale formulate in primo grado sul progetto di dare in locazione il capan- none, nonché per la mancata integrazione della c.t.u. sulla diminuzione di valore. Il quinto motivo (p. 28) denuncia che la Corte di appello ha rigettato per difetto di prova la domanda di risarcimento del danno emergente e del lucro cessante. Si fa valere l’ingiustificato diniego dell’integrazione della c.t.u. sulla quantificazione dei danni, la mancata valutazione della testimonianza sull’impedimento alla realizzazione del capannone determinato dalla sco- perta della servitù di elettrodotto, il mancato riconoscimento del danno da perdita di chance con riferimento ai canoni di affitto del capannone, nono- stante la raggiunta presunzione dell’intenzione di affittare. Si deduce viola- zione degli artt. 116 co. 6 cost., 132 co. 2 n. 4 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi, violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 1223, 1226 c.c. Il quarto e il quinto motivo possono esaminarsi contestualmente. Essi non sono fondati. La Corte di appello (p. 9 ss. ) ha raggiunto il convincimento che la do- manda di risarcimento merita l’accoglimento in relazione alla sola diminu- zione di valore del fondoed ha espresso ciò attraverso una valutazione ana- litica delle risultanze dell’istruttoria (compresa la c.t.u. ), ha colto il motivo 5di 6 – 23497/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 16 ) – [OSCURATO:PERSONA]. portante del rigetto del le istanze istruttorie de ll’attrice nel loro carattere genericoe indeterminato ed ha in conclusione ritenuto che « la natura e la portata dei pretesi danni conseguenti alla modifica di tempi e modalità pre- visti per»la costruzione del capannone «non sono state allegate e provate con la necessaria specificità». Dinanzi ad una motivazione così strutturata, il compito di questa Corte è di verificare che il giudice di merito hamanifestato di aver fatto buon go- verno del proprio potere di apprezzamento. Ciò è accaduto nel casoattuale. Infatti, il giudice di merito che fondi il proprio apprezzamento su alcune prove piuttosto che su altre non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento in una motivazione effettiva, resoluta e coerente (che rispetti quindi i canoni dettati da Cass. SU 8053/2014). Cosicché egli - in obbedienza al canone di proporzionalità di una motiva- zione necessaria, idonea allo scopo e adeguata - non è tenuto a discutere esplicitamente ogni singolo elemento probatorio o a confutare ogni singola deduzione che aspiri ad una diversa ricostruzione della situazione di fatto rilevante. Ovviamente, l’esito positivo della verifica compiuta dalla Corte di cassazione non implica logicamente che essa faccia proprio tale apprezza- mento: esso è e rimane del giudice di merito (cfr. l’aggettivo possessivo «suo», impiegato in modo pregnante dall’art. 116 co. 1 c.p.c.). Il quartoe il quinto motivo sono rigettati. 4. -Il sesto motivo censura il governo delle spese per la mancata riliqui- dazionedelle spese del giudizio di primo grado e la mancata posizione a carico degli appellati, che si sono visti accogliere parzialmente l’appello, il 50%delle spese del giudizio di primo grado. Il sesto motivo è accolto, per contraddittorietà irriducibile tra il passo fi- nale della motivazione che preannuncia la nuova liquidazione complessiva delle spese processuali e il dispositivo che si ferma alla condanna dei con- venuti Fanoli alrimborso in favore dell’attrice del 50% delle spe se del solo secondo grado. 6di 6 – 23497/2020 – 2 – 15 / 5 /202 4 ( 16 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 5. – È accolto il sesto motivo di ricorso e, con decisione nel merito, è estesa anche alle spese liquidate nel giudizio di primo grado la condanna dei convenuti Fanoli al rimborso in favore dell’attrice Gestione immobiliare del 50% delle speseprocessuali. Sono rigettati i restanti motivi. Sono com- pensate le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso e, deci dendo nel merito, estende alle spese liquidate nel giudizio di primo grado la condanna dei convenuti Fanoli al