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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 33939/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le note conclusive a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO lN FATTO

1. Con decreto depositato in data 28 ottobre 2021 la Corte di appello di Potenza, sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'appello presentato dal proposto [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Potenza, con il quale era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché la confisca di prevenzione nei confronti di quest'ultimo e dei terzi interessati

2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati, con unico atto sottoscritto dal c:omune difensore ed articolato in tre motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge, in relazione all'art. 10 comma 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Potenza riconosciuto l'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale, in assenza dei presupposti di legge.

In particolare, la Corte territoriale, nel confermare il decreto del Tribunale, ne avrebbe recepito acriticamente i contenuti senza alcun vaglio autonomo, come dimostrerebbero alcune valutazioni ivi operate e riferibili a beni che in realtà già sono stati oggetto di restituzione.

Pur dando atto delle memorie difensive depositate nelle date del 31 maggio 2021 e 8 giugno 2021, la motivazione non dà conto della copiosa documentazione allegata dalla difesa alle richiamate memorie, costituita da 31 allegati alla prima memoria e 18 allegati alla seconda, e fonda la presunzione di pericolosità dello Schettino unicamente sull'ordinanza cautelare, sul decreto che dispone il giudizio e sul decreto di fissazione di udienza del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che la posizione cautelare del Carlomagno per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per la circostanza aggravante di cui all'art.416-bis1 cod. pen. per i capi 4 e 6 delle contestazioni era già stata oggetto di annullamento con la sentenza della Prima sezione di questa Corte del 5 ottobre 2021.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge, in relazione all'art. 10 comma 3 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Potenza confermato la confisca dei beni mobili ed immobili pur in presenza della prova della lic:eità della provvista utilizzata per gli acquisti.

In particolare, la difesa ripropone argomentazioni analoghe al primo motivo quanto all'apparente motivazione della Corte territoriale che si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni contenute nel decreto del Tribunale, non rispondendo alle specifiche censure difensive contenute nell'atto di appello con riferimento all'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] in Scanzano ionico alla via Sinisgalli 20; agli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] e siti alla via Zuccarella 23, pur avendo la ricorrente allegato idonea documentazione volta a comprovare la liceità delle somme impiegate e la necessità di procedere all'acquisto dell'abitazione; all'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] in Policoro alla via F. Fellini, richiedendo la Corte di Appello la prova della liceità della donazione operata in favore della Schettino dalla suocera [OSCURATO:PERSONA], al terreno di [OSCURATO:PERSONA] e intestato direttamente alla Schettino acquistato con la provvista derivante dall'erogazione di 84.000,00 euro in favore del padre Gerardo a seguito di sentenza della Corte dei Conti quali arretrati del trattamento pensionistico; all'immobile sito in Policoro alla via Zuccherificio nella disponibilità dello Schettino, pur se formalmente intestato al [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale la difesa aveva documentato la liceità della provvista impiegata per l'acquisto;

2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Potenza omesso di rispondere a due specifiche censure contenute nell'atto di appello e relative alla liceità della somma di euro 5.700,00 rinvenuta nella disponibilità dello Schettino e all'error in procedendo che aveva determinato la nullità del decreto del Tribunale, non avendo quest'ultimo motivato il decreto di proroga all'udienza del 23 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

1.1. In via preliminare, quanto alla legittimazione dei terzi interessati, si rileva che il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] non sit è dichiarato nell'atto di ricorso (né nella memoria depositata) "procuratore speciale" e, comunque, non ha allegato allo stesso ricorso atto contenente una procura speciale ex art, 100 cod. proc. pen.

Va allora ricordato che, in tema di ricorso in materia di misure di prevenzione, il terzo interessato ai fini civili non può stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 cod. proc. pen. - non essendo appropriata allo scopo la procura a compiere singoli atti di cui all'art.122 cod. proc. pen. - anche qualora la prima non contenga espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purché la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere (Sez. 6, Sentenza n. 3727 del 30/09/2015 -dep. 27/01/2016- Rv. 266149; in senso conforme: n. 44712 del 2004 rv. 229179; n. 8942 del 2011 rv. 252438 - 01, n. 2899 del 2013 rv. 258332 - 01, n. 10972 del 2013 rv. 255186 - 01, n. 21898 del 2014 rv. 260613).

1.2. In via generale, poi, va rilevata l'inammissibilità dei ricorsi nella parte in cui denunziano vizi motivazionali.Va, infatti, ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (d.lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente.

Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U. n.33451 del 29/5/2014, Rv 260246; si veda anche Sez.

Un. 28 gennaio 2004, n. 2, Ferrazzi).

Dunque, nel caso in cui, come nella materia delle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso, si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

Un. 28/5/2003, n. 25080, Pellegrino, rv n. 224611).

Questo vizio è ravvisabile solo allorché la motivazione sia c:ompletamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedi mento.

La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.

Orbene, nel caso in esame, con valutazioni ampie ed argomentate che paiono esenti dalle lamentate censure, la Corte di appello alle pagine 10 e ss. della motivazione del provvedimento impugnato ha ampiamente spiegato le ragioni della applicazione delle misure personale e patrimoniale, basando la propria valutazione su un accertamento concreto della pericolosità del proposto fondata su plurime circostanze di fatto ricavate dai precedenti penali e di polizia.Attraverso diversi motivi tutti i ricorrenti propongono questioni relative al difetto di motivazione, non inquadrabili nel vizio di violazione di legge, e pertanto non analizzabili in sede di legittimità.

2. Passando all'esame delle singole censure, manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo formulato con l'unico atto di ricorso, con il quale la difesa denunzia violazione di legge (e, inammissibilmente, correlati vizi motivazionali) per avere la Corte di appello di Potenza ric:onosciuto l'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale.

In effetti, le doglianze proposte, anche in punto di "insussistenza della pericolosità sociale", appaiono finalizzate a una rilettura delle emergenze procedimentali, in relazione alle quali si rinviene nel provvedimento impugnato una motivazione congrua, esente anche da vizi di illogicità e che non ha trascurato gli elementi di prova e le deduzioni allegate dalla difesa.

In ordine alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha argomentato in maniera adeguata e puntuale, facendo riferimento al lungo percorso criminale del proposto (pagg. 10 e SS. del provvedimento impugnato), desumibile da un complesso di provvedimenti giudiziari (sentenze di merito, alcune delle quali irrevocabili, e ordinanze cautelari) relativi a diverse epoche, anche recenti. ‘i Il provvedimento impugnato evidenzia come lo Schettino abbia commesso gravissimi reati contro la persona e contro il patrimonio, agendo in concorso con altri malviventi e sempre in contesti associativi, nei quali per lo più ha rivestito posizioni di vertice, anche nei periodi in cui si trovava in stato di detenzione, riuscendo ad impartire ordini dal carcere.

In relazione al profilo dell'attualità delle pericolosità sociale, la Corte di appello sottolinea (pagg. 10 e ss.) come lo Schettino sia stato in maniera costante impegnato in attività criminali e, peraltro, sia in questo momento detenuto, in quanto sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., disposta con ordinanza del 4 ottobre 2018 e confermata nei gradi successivi (pag. 11 del decreto impugnato).

D'altronde è la stessa difesa ad aver riferito, anche nella memoria conclusiva, che lo Schettino attualmente è sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 bis O.P. presso la [OSCURATO:PERSONA] de L'Aquila, sebbene ricoverato presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale "[OSCURATO:PERSONA]" clie L'Aquila.

Dunque, sono manifestamente infondate le censure con le quali si denunzia motivazione apparente sul punto della susslstenza del requisito della "attualità"; né la difesa ha dedotto elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi la dissociazione dello Schettino dal sodalizio mafioso ovvero elementi positivi , denotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenza all'associazione (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Rv. 278526; SEZ. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937).

3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale la difesa deduce violazione di legge (e, ancora una volta, vizio di motivazionej, per avere la Corte di appello confermato la confisca dei beni mobili e immobili dello Schettino e dei terzi.

Sussisterebbe, secondo la difesa, la prova della liceità della provvista utilizzata.

In ordine a tale profilo la Corte territoriale ha motivato (pagg. 20 e ss.), in maniera adeguata, lineare ed esente da vizi logici, sulla sussistenza di sperequazione tra redditi disponibili e costi necessari per le operazioni di acquisto, facendo riferimento ad una pluralità di elementi fattuali che superano le considerazioni difensive, anche sulla base degli esiti di una accertamenti peritali appositamente disposti dal Tribunale.

In relazione alla disponibilità da parte del proposto di beni formalmente intestati al coniuge e ai figli, la Corte territoriale ha argomentato evidenziando l'assenza o la ridotta presenza di risorse economiche e di capacità reddituale dei diversi intestatari, come analiticamente risultante dagli esiti degli accertamenti disposti (si vedano in particolare pagg. 20 e 21 del provvedimento impugnato). (.1 La Corte territoriale, poi, ha confutato con argomentazioni congrue e lineari uno dei principali dati allegati dalla difesa del proposto per giustificare una congrua disponibilità di risorse economiche di provenienza lecita, che avrebbero permesso nel tempo a [OSCURATO:PERSONA] ed al proprio nucleo familiare di alimentare significativamente il proprio patrimonio, ovvero lo svolgimento di attività lavorativa anche dopo il prepensionamento dall'arma dei carabinieri, quale operano agricolo/coltivatore diretto su terreni concessi in uso gratuito al proposto.

Sul punto il provvedimento impugnato, oltre a sottolineare che alcun reddito agrario è stato mai denunciato da [OSCURATO:PERSONA] e che quindi la relativa provvista economica concernente somme evase non può essere richiamata a giustificazione dell'incremento patrimoniale, ha evidenziato come la scrittura privata prodotta dalla difesa, per provare la disponibilità dei suddetti terreni, non solo non reca data certa e non è stata registrata ma non riporta neppure i dati catastali dei terreni oggetto di conduzione da parte dello Schettino né individua il fondo sul quale si sarebbe svolta la presunta attività agricola, a riprova della totale infondatezza della deduzione difensiva (pag. 22 del provvedimento impugnato).Destituite poi di ogni fondamento sono le deduzioni difensive secondo le quali la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente anche in ordine all'effettiva riferibilità al patrimonio dei terzi, e non già al patrimonio del proposto, di beni ritenuti fittiziamente intestati ai familiari dello Schettino.

La Corte di appello ha, in maniera articolata e specifica, motivato sull'illecita provenienza di ogni singolo bene, sottoposto a confisca, riconducibile al patrimonio del proposto e dei suoi familiari.

Del tutto generiche sono le censure proposte con il terzo motivo, con il quale, peraltro, la difesa deduce ancora vizi motivazionali Quanto all'asserita liceità della somma di euro 5.700,00 rinvenuta nella disponibilità dello Schettino, il motivo di ricorso non spiega la decisività della circostanza che sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale, In ordine al denunziato error in procedendo, che avrebbe determinato la nullità del decreto di proroga ex art. 24 digs 159/2011 emesso dal Tribunale all'udienza del 23 giugno 2020, è la stessa difesa a evidenziare che nel provvedimento si è fatto riferimento alla "complessità degli accertamenti", che in effetti risultano essere stati svolti su un patrimonio che ricomprende diversi beni sottoposti a confisca. 5 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M. dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi; lette le note conclusive a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nella richiesta di accoglimento dei ricorsi. RITENUTO lN FATTO 1. Con decreto depositato in data 28 ottobre 2021 la Corte di appello di Potenza, sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'appello presentato dal proposto [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Potenza, con il quale era stata applicata la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonché la confisca di prevenzione nei confronti di quest'ultimo e dei terzi interessati 2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati, con unico atto sottoscritto dal c:omune difensore ed articolato in tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, la difesa deduce violazione di legge, in relazione all'art. 10 comma 3 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Potenza riconosciuto l'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale, in assenza dei presupposti di legge. In particolare, la Corte territoriale, nel confermare il decreto del Tribunale, ne avrebbe recepito acriticamente i contenuti senza alcun vaglio autonomo, come dimostrerebbero alcune valutazioni ivi operate e riferibili a beni che in realtà già sono stati oggetto di restituzione. Pur dando atto delle memorie difensive depositate nelle date del 31 maggio 2021 e 8 giugno 2021, la motivazione non dà conto della copiosa documentazione allegata dalla difesa alle richiamate memorie, costituita da 31 allegati alla prima memoria e 18 allegati alla seconda, e fonda la presunzione di pericolosità dello Schettino unicamente sull'ordinanza cautelare, sul decreto che dispone il giudizio e sul decreto di fissazione di udienza del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza considerare che la posizione cautelare del Carlomagno per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e per la circostanza aggravante di cui all'art.416-bis1 cod. pen. per i capi 4 e 6 delle contestazioni era già stata oggetto di annullamento con la sentenza della Prima sezione di questa Corte del 5 ottobre 2021. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge, in relazione all'art. 10 comma 3 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011, e vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Potenza confermato la confisca dei beni mobili ed immobili pur in presenza della prova della lic:eità della provvista utilizzata per gli acquisti. In particolare, la difesa ripropone argomentazioni analoghe al primo motivo quanto all'apparente motivazione della Corte territoriale che si sarebbe limitata a richiamare le argomentazioni contenute nel decreto del Tribunale, non rispondendo alle specifiche censure difensive contenute nell'atto di appello con riferimento all'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] in Scanzano ionico alla via Sinisgalli 20; agli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA] e siti alla via Zuccarella 23, pur avendo la ricorrente allegato idonea documentazione volta a comprovare la liceità delle somme impiegate e la necessità di procedere all'acquisto dell'abitazione; all'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] in Policoro alla via F. Fellini, richiedendo la Corte di Appello la prova della liceità della donazione operata in favore della Schettino dalla suocera [OSCURATO:PERSONA], al terreno di [OSCURATO:PERSONA] e intestato direttamente alla Schettino acquistato con la provvista derivante dall'erogazione di 84.000,00 euro in favore del padre Gerardo a seguito di sentenza della Corte dei Conti quali arretrati del trattamento pensionistico; all'immobile sito in Policoro alla via Zuccherificio nella disponibilità dello Schettino, pur se formalmente intestato al [OSCURATO:PERSONA], in relazione al quale la difesa aveva documentato la liceità della provvista impiegata per l'acquisto; 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la difesa deduce vizio di motivazione per avere la Corte di appello di Potenza omesso di rispondere a due specifiche censure contenute nell'atto di appello e relative alla liceità della somma di euro 5.700,00 rinvenuta nella disponibilità dello Schettino e all'error in procedendo che aveva determinato la nullità del decreto del Tribunale, non avendo quest'ultimo motivato il decreto di proroga all'udienza del 23 giugno 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. In via preliminare, quanto alla legittimazione dei terzi interessati, si rileva che il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] non sit è dichiarato nell'atto di ricorso (né nella memoria depositata) "procuratore speciale" e, comunque, non ha allegato allo stesso ricorso atto contenente una procura speciale ex art, 100 cod. proc. pen. Va allora ricordato che, in tema di ricorso in materia di misure di prevenzione, il terzo interessato ai fini civili non può stare in giudizio personalmente, ma solo attraverso difensore munito di procura speciale alle liti ex art. 100 cod. proc. pen. - non essendo appropriata allo scopo la procura a compiere singoli atti di cui all'art.122 cod. proc. pen. - anche qualora la prima non contenga espresso riferimento al potere di interporre detto gravame, purché la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100, comma terzo, cod. proc. pen., possa essere vinta dall'univoca manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere (Sez. 6, Sentenza n. 3727 del 30/09/2015 -dep. 27/01/2016- Rv. 266149; in senso conforme: n. 44712 del 2004 rv. 229179; n. 8942 del 2011 rv. 252438 - 01, n. 2899 del 2013 rv. 258332 - 01, n. 10972 del 2013 rv. 255186 - 01, n. 21898 del 2014 rv. 260613). 1.2. In via generale, poi, va rilevata l'inammissibilità dei ricorsi nella parte in cui denunziano vizi motivazionali.Va, infatti, ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 10 comma terzo del codice antimafia (d.lgs. 159/2011), che ripropone sul punto la disciplina già contenuta nell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Né può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U. n.33451 del 29/5/2014, Rv 260246; si veda anche Sez. Un. 28 gennaio 2004, n. 2, Ferrazzi). Dunque, nel caso in cui, come nella materia delle misure di prevenzione, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità, mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che, in tal caso, si prospetta la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. Un. 28/5/2003, n. 25080, Pellegrino, rv n. 224611). Questo vizio è ravvisabile solo allorché la motivazione sia c:ompletamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedi mento. La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argomentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione. Orbene, nel caso in esame, con valutazioni ampie ed argomentate che paiono esenti dalle lamentate censure, la Corte di appello alle pagine 10 e ss. della motivazione del provvedimento impugnato ha ampiamente spiegato le ragioni della applicazione delle misure personale e patrimoniale, basando la propria valutazione su un accertamento concreto della pericolosità del proposto fondata su plurime circostanze di fatto ricavate dai precedenti penali e di polizia.Attraverso diversi motivi tutti i ricorrenti propongono questioni relative al difetto di motivazione, non inquadrabili nel vizio di violazione di legge, e pertanto non analizzabili in sede di legittimità. 2. Passando all'esame delle singole censure, manifestamente infondato deve ritenersi il primo motivo formulato con l'unico atto di ricorso, con il quale la difesa denunzia violazione di legge (e, inammissibilmente, correlati vizi motivazionali) per avere la Corte di appello di Potenza ric:onosciuto l'attualità della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale. In effetti, le doglianze proposte, anche in punto di "insussistenza della pericolosità sociale", appaiono finalizzate a una rilettura delle emergenze procedimentali, in relazione alle quali si rinviene nel provvedimento impugnato una motivazione congrua, esente anche da vizi di illogicità e che non ha trascurato gli elementi di prova e le deduzioni allegate dalla difesa. In ordine alla pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha argomentato in maniera adeguata e puntuale, facendo riferimento al lungo percorso criminale del proposto (pagg. 10 e SS. del provvedimento impugnato), desumibile da un complesso di provvedimenti giudiziari (sentenze di merito, alcune delle quali irrevocabili, e ordinanze cautelari) relativi a diverse epoche, anche recenti. ‘i Il provvedimento impugnato evidenzia come lo Schettino abbia commesso gravissimi reati contro la persona e contro il patrimonio, agendo in concorso con altri malviventi e sempre in contesti associativi, nei quali per lo più ha rivestito posizioni di vertice, anche nei periodi in cui si trovava in stato di detenzione, riuscendo ad impartire ordini dal carcere. In relazione al profilo dell'attualità delle pericolosità sociale, la Corte di appello sottolinea (pagg. 10 e ss.) come lo Schettino sia stato in maniera costante impegnato in attività criminali e, peraltro, sia in questo momento detenuto, in quanto sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., disposta con ordinanza del 4 ottobre 2018 e confermata nei gradi successivi (pag. 11 del decreto impugnato). D'altronde è la stessa difesa ad aver riferito, anche nella memoria conclusiva, che lo Schettino attualmente è sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41 bis O.P. presso la [OSCURATO:PERSONA] de L'Aquila, sebbene ricoverato presso il reparto di Neurologia dell'Ospedale "[OSCURATO:PERSONA]" clie L'Aquila. Dunque, sono manifestamente infondate le censure con le quali si denunzia motivazione apparente sul punto della susslstenza del requisito della "attualità"; né la difesa ha dedotto elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi la dissociazione dello Schettino dal sodalizio mafioso ovvero elementi positivi , denotanti l'abbandono di logiche criminali di appartenenza all'associazione (Sez. 2, n. 8541 del 14/01/2020, Rv. 278526; SEZ. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Rv. 272937). 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo, con il quale la difesa deduce violazione di legge (e, ancora una volta, vizio di motivazionej, per avere la Corte di appello confermato la confisca dei beni mobili e immobili dello Schettino e dei terzi. Sussisterebbe, secondo la difesa, la prova della liceità della provvista utilizzata. In ordine a tale profilo la Corte territoriale ha motivato (pagg. 20 e ss.), in maniera adeguata, lineare ed esente da vizi logici, sulla sussistenza di sperequazione tra redditi disponibili e costi necessari per le operazioni di acquisto, facendo riferimento ad una pluralità di elementi fattuali che superano le considerazioni difensive, anche sulla base degli esiti di una accertamenti peritali appositamente disposti dal Tribunale. In relazione alla disponibilità da parte del proposto di beni formalmente intestati al coniuge e ai figli, la Corte territoriale ha argomentato evidenziando l'assenza o la ridotta presenza di risorse economiche e di capacità reddituale dei diversi intestatari, come analiticamente risultante dagli esiti degli accertamenti disposti (si vedano in particolare pagg. 20 e 21 del provvedimento impugnato). (.1 La Corte territoriale, poi, ha confutato con argomentazioni congrue e lineari uno dei principali dati allegati dalla difesa del proposto per giustificare una congrua disponibilità di risorse economiche di provenienza lecita, che avrebbero permesso nel tempo a [OSCURATO:PERSONA] ed al proprio nucleo familiare di alimentare significativamente il proprio patrimonio, ovvero lo svolgimento di attività lavorativa anche dopo il prepensionamento dall'arma dei carabinieri, quale operano agricolo/coltivatore diretto su terreni concessi in uso gratuito al proposto. Sul punto il provvedimento impugnato, oltre a sottolineare che alcun reddito agrario è stato mai denunciato da [OSCURATO:PERSONA] e che quindi la relativa provvista economica concernente somme evase non può essere richiamata a giustificazione dell'incremento patrimoniale, ha evidenziato come la scrittura privata prodotta dalla difesa, per provare la disponibilità dei suddetti terreni, non solo non reca data certa e non è stata registrata ma non riporta neppure i dati catastali dei terreni oggetto di conduzione da parte dello Schettino né individua il fondo sul quale si sarebbe svolta la presunta attività agricola, a riprova della totale infondatezza della deduzione difensiva (pag. 22 del provvedimento impugnato).Destituite poi di ogni fondamento sono le deduzioni difensive secondo le quali la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente anche in ordine all'effettiva riferibilità al patrimonio dei terzi, e non già al patrimonio del proposto, di beni ritenuti fittiziamente intestati ai familiari dello Schettino. La Corte di appello ha, in maniera articolata e specifica, motivato sull'illecita provenienza di ogni singolo bene, sottoposto a confisca, riconducibile al patrimonio del proposto e dei suoi familiari. Del tutto generiche sono le censure proposte con il terzo motivo, con il quale, peraltro, la difesa deduce ancora vizi motivazionali Quanto all'asserita liceità della somma di euro 5.700,00 rinvenuta nella disponibilità dello Schettino, il motivo di ricorso non spiega la decisività della circostanza che sarebbe stata ignorata dalla Corte territoriale, In ordine al denunziato error in procedendo, che avrebbe determinato la nullità del decreto di proroga ex art. 24 digs 159/2011 emesso dal Tribunale all'udienza del 23 giugno 2020, è la stessa difesa a evidenziare che nel provvedimento si è fatto riferimento alla "complessità degli accertamenti", che in effetti risultano essere stati svolti su un patrimonio che ricomprende diversi beni sottoposti a confisca. 5 Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P. Q. M. dichiara inammi
Decreto Cassazione n. 33939/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris